No, come da art. 571 ccla esistenza in vita di entrambi i genitori di "Francesca" al momento della sua morte senza testamento stoppava l'ingresso tra gli eredi legittimi di "Fabiola" in rappresentanza del proprio padre "Fabio"
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No, come da art. 571 ccla esistenza in vita di entrambi i genitori di "Francesca" al momento della sua morte senza testamento stoppava l'ingresso tra gli eredi legittimi di "Fabiola" in rappresentanza del proprio padre "Fabio"
Avevo pensato la medesima cosa di Luigi, e non mi pareva che questo articolo portasse ad un diritto della nipote su eredità della zia. Evidentemente mi sfugge qualcosaNo, come da art. 571 cc
evidentemente non abbiamo incontrato nella nostra vita professionale una situazione simile.Avevo pensato la medesima cosa di Luigi
La mia è solo una esperienza ristretta ai casi familiari. Ma continuo a non capire perché alla nipote ex fratre spettasse una quota necessaria della eredità della zia.evidentemente non abbiamo incontrato nella nostra vita professionale una situazione simile.
Esatto.Ps: ci sono forse arrivato: la nipote subentra sempre per rappresentazione al padre/fratello del deceduto , ma può essere pretermesso da un testamento, non essendo un erede legittimario.
Il termine per impugnare il testamento falso è di 5 anni.Teoricamente "Fabiola" potrebbe ancora presentare tramite avvocato la denuncia di querela nei confronti di entrambi i nonni (in associazione) per ottenere la nullità delle disposizioni contenute nel testamento.
Tra l'altro, non si sa chi abbia scritto tale testamento falso ( e non interessa saperlo, ormai).
Se l'hanno fatto scrivere da una persona fermata per strada, non lo troverete mai, tra l'altro.
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