Elisabetta48

Membro Senior
Si
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. (( Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. )) L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
 

giomar

Membro Attivo
Si
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. (( Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. )) L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Quindi, se ho capito bene, se si tratta di una locazione di singola abitazione il conduttore o l'acquirente dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato.
Qualora. sul contratto, non ci fosse questa annotazione, si rischia una sanzione. Non e' pero' necessario allegarla.

E cosi? Grazie
 

Elisabetta48

Membro Senior
Nella annotazione che va inserita nel contratto il conduttore dichiara di aver ricevuto la documentazione comprensiva dell'attestato, che quindi gli va dato
Invece non va allegato, nel caso di singolo appartamento, al contratto che si consegna all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.
C'è stato solo un breve transitorio in cui era diventato obbligatorio consegnarla all'Agenzia delle Entrate in fase di registrazione. Grazie al cielo l'obbligo era rientrato
 

giomar

Membro Attivo
Nella annotazione che va inserita nel contratto il conduttore dichiara di aver ricevuto la documentazione comprensiva dell'attestato, che quindi gli va dato
Invece non va allegato, nel caso di singolo appartamento, al contratto che si consegna all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.
C'è stato solo un breve transitorio in cui era diventato obbligatorio consegnarla all'Agenzia delle Entrate in fase di registrazione. Grazie al cielo l'obbligo era rientrato

Cavolo! nel contratto l'ho soltanto allegato. Non ho fatto l'annotazione!!
 

Elisabetta48

Membro Senior
Io nei contratti scrivo così:
"(Attestato di prestazione energetica) Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica rilasciato in data ____ – numero ____ in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell’unità immobiliare locata. Ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L. 23.12.2013, n. 145, non si allega al contratto copia di tale attestato."
Cito la legge perchè l'han cambiata così tante volte che se un domani ci fosse una contestazione si fa prima a ricostruire cosa vigeva in quel momento.
 

giomar

Membro Attivo
Io nei contratti scrivo così:
"(Attestato di prestazione energetica) Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica rilasciato in data ____ – numero ____ in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell’unità immobiliare locata. Ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L. 23.12.2013, n. 145, non si allega al contratto copia di tale attestato."
Cito la legge perchè l'han cambiata così tante volte che se un domani ci fosse una contestazione si fa prima a ricostruire cosa vigeva in quel momento.

Molto preciso. Come faccio ora per aggiungerlo anch'io?
 

Certificatore

Membro Attivo
Professionista
Ciao @giomar, ti confermo che tutti i contratti di locazione, passaggio a titolo oneroso sono necessari gli APE "Attestati di Prestazione Energetica" che hanno validità decennale. Tale validità è condizionata allo stato di fatto, ovvero a meno che non si effettuino interventi sugli impianti, in caso contrario (es.: sostituzione caldaia), anche se nel mezzo de decennio, il documento va rifatto.
 

griz

Membro Storico
Professionista
In generale credo sia opportuno precisaqre in contratto che il locatario ha ricevuto l'APE, importante che sia stato redatto e portato a conoscenza e che lo si possa dimostrare
 

Elisabetta48

Membro Senior
In generale credo sia opportuno precisaqre in contratto che il locatario ha ricevuto l'APE,
Dalla lettura della legge (ho trascritto apposta l'articolo) emerge l'obbligo di tale dichiarazione nel contratto

Come faccio ora per aggiungerlo anch'io?
Io ormai non farei niente incrociando le dita perchè non se ne accorgano anche perchè, leggendo la parte finale dell'articolo riportato, in teoria te lo dovevano contestare subito all'atto della registrazione. Almeno, io la leggo così
 

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