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Membro Attivo
Nel piano seminterrato del mia cooperativa edilizia, vi sono n. 24 box auto, pari al numero degli appartament. Purtroppo, da parte di qualcuno, c'è la cattiva abiudine di lasciare l'auto in sosta, fuori dal proprio box (anche per più di un'ora), occupando la corsia di manovra e limitando quindi le manovre altrui. Altri, invece, lasciano l'auto per poco tempo, poichè devono scaricare dalla macchina solo la spesa effettuata. Tutto ciò, chiaramente, crea disagio tra i vari condomini e per tali motivi, pur sapendo che i vigili del fuoco non permettono l'occupazione della corsia di manovra, nell'ultima assemblea, si è deciso di individuare, di fronte alla rampa di accesso, e quindi nell'area di manovra, uno spazio destinato alla sosta auto, per esigenze personali, per un brevissimo periodo di tempo (non oltre 10 minuti). Si è detto anche che la cooperativa declina ogni responsabilità che possa derivare dall'utilizzo dello spazio ricavato.
A questo punto vorrei sapere se ciò che è stato deliberato in assemblea è corretto.
Grazie per la risposta.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A quanto mi risulta il trasito delle auto deve prevedere una unica corsia libera di 3t; in caso di doppia corsia lo spazio libero sempre disponibile deve essere di mt. 4,5 . L'occupazione dello spazio per il carico e lo scarico potrebbe in caso di sinistro
inibire tale facoltà ed incidere negativamente sul deflusso delle auto o sul transito dei mezzi di soccorso . Pertanto a parere di chi scrive la delibera è illegittima in quanto contraria a norme di ordine pubblico.

Cass. Civ. Sez. 2, Sen. 1626 del 25/01/2007 (che và interpretata per assimilazione)
In tema di condominio degli edifici, l'esecuzione di un'opera contrastante con le norme imperative in materia di edilizia di cui agli artt. 31 e 41 legge 17 agosto 1942, n. 1150 e agli artt. 10 e 13 legge 6 agosto 1967 n. 765, penalmente sanzionata con previsione di responsabilità a carico sia del committente che del suo autore, comporta, in quanto contraria all'ordine pubblico, la nullità per illiceità dell'oggetto della delibera dell'assemblea che l'abbia disposta. )
 

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