DnG

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Proprietario Casa
Ciao a tutti,

sto per acquistare un appartamento e relativa autorimessa di nuova costruzione (demolizione-ricostruzione).

Per il pagamento di una parte dell'autorimessa è richiesto un bonifico parlante per ristrutturazione "ai sensi della legge 28 dicembre 1997 n.449 art.1 comma 3 e successive modifiche", con causale indicata dal costruttore "costo di costruzione + IVA autorimessa xxx sita in xxx in via xxxx".

Su tutti gli home banking a mia disposizione, nel bonifico per ristrutturazione, si fa riferimento sempre ad una legge del 1986.

Qualcuno ha avuto lo stesso dubbio?
L'assistente del notaio mi ha suggerito di andare in una filiale per essere piu' sicuro ...Sembrava fossi il primo a fare questa domanda.

Qualcuno ha avuto un'esperienza simile o puo' darmi indicazioni? Devo aggiungere anche il riferimento normativo nella causale secondo voi?

Spero di arrivarci vivo al rogito dell'appartamento...

Grazie
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile
A fine marzo ho acquistato un appartamento di nuova costruzione con box.

Per usufruire del bonus fiscale relativo al costo di costruzione del box ho fatto un bonifico parlante "per ristrutturazione" all'impresa costruttrice con l'home banking, indicando come causale pagamento fattura n. ....del ......

L'impresa sulla fattura ha specificato quanto segue:
ai sensi e per gli effetti dell'art 1, legge 449/1997 come modificato dall'art. 2, c. 5, legge 289/2002, prorogato dall'art. 1, legge 296/2006, il costo di costruzione relativo all'autorimessa in oggetto è pari ad euro...

Ho pagato la differenza (saldo del box + prezzo dell'appartamento) con un bonifico ordinario.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
richiesto un bonifico parlante per ristrutturazione "ai sensi della legge 28 dicembre 1997 n.449 art.1 comma 3 e successive modifiche"
Il riferimento normativo corretto è l'art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986.
In ogni caso, anche se non si indica il riferimento corretto, l'agevolazione può essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti. L'importante è che la banca (o Poste Italiane SPA) possa operare la ritenuta d'acconto dell’8% a carico del beneficiario del pagamento.
 

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