ralf

Nuovo Iscritto
Ciao, leggo spesso "buon pagatore" riferito a concessione di mutui, crif ecc. A parte la terminologia veramente orrenda ,che cosa in concreto significa? non aver nessun debito? grazie
 

Jrogin

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In parole povere significa aver onorato con pagamenti puntuali e precisi la restituzione di mutui, finanziamenti, effetti ecc.
E' l'opposto del "cattivo pagatore" cioè di colui che nel rimborsare dei debiti ritarda le scadenze o addirittura le salta e diventa "moroso".
 

Gatta

Membro Attivo
Un'indagine sul punto ha evidenziato quanto:
"Vediamo innanzitutto di capire cosa si intende con i termini cattivo pagatore ed evento pregiudizievole.
Il cattivo pagatore.
Nell’accezione comune con il termine cattivo pagatore deve intendersi:
il soggetto moroso, vale a dire il debitore non puntuale nel corrispondere l’importo delle rate di un finanziamento (sia esso un prestito personale, un mutuo ipotecario, o un affidamento legato alla carta revolving, ecc…) secondo le scadenze previste;
il soggetto incagliato ossia il debitore che, trovandosi in difficoltà momentanee, è costretto a sospendere i pagamenti per un limitato periodo di tempo, manifestando la volontà, (ed essendo giudicato in grado) di soddisfare comunque il creditore;
il soggetto inadempiente, il cui comportamento si sostanzia in pratiche dilatorie finalizzate unicamente a differire nel tempo l’attivazione delle procedure giudiziali per il recupero coattivo del credito;
il soggetto insolvente cioè un debitore che si trova nell’incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo (pignoramento mobiliare ed immobiliare);
il soggetto protestato ovvero che ha emesso assegni o cambiali che una volta presentati all’incasso si rivelano privi di copertura per la somma indicata nel titolo di credito;
il soggetto revocato, che ha subito, in altre parole, un provvedimento di revoca del libretto di assegni (assegni a vuoto), della carta di credito o del bancomat (utilizzo della carta senza disporre dei fondi necessari);
il soggetto fallito che è stato oggetto, cioè, di una sentenza di fallimento;
il soggetto pignorato, che è stato interessato da una azione esecutiva di pignoramento mobiliare o immobiliare.
Gli eventi pregiudizievoli.
Per contro, gli eventi pregiudizievoli associati risultano essere:
il ritardato pagamento di una o più rate relative ad un finanziamento;
la sospensione dei pagamenti di una o più rate del finanziamento che porta il credito nello stato di incaglio;
il mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento che porta il credito nello stato di sofferenza;
l’accertamento, anche ai fini contabili e fiscali, inerente l’impossibilità di recuperare gli importi a credito, con il contestuale passaggio del credito stesso nello stato di inesigibilità;
il protesto, ovvero l’atto pubblico che fa fede dell’avvenuta presentazione di un titolo (assegno o cambiale) e del suo mancato pagamento;
il provvedimento di revoca del libretto di assegni o della carta di credito o del bancomat;
la sentenza fallimento;
il precetto e l’azione esecutiva di pignoramento mobiliare o immobiliare.
La CRIF – Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria
CRIF s.p.a. (Centrale di rischio finanziario) è una società che gestisce EURISC, un sistema di informazioni creditizie che registra dati relativi ai rapporti di credito dei clienti, forniti direttamente da oltre 440 istituti bancari e finanziari.
I dati CRIF o Eurisc sono utilizzati da tutto il sistema creditizio per la valutazione delle pratiche di finanziamento, compresi i mutui per l´acquisto di immobili.
Nella banca dati CRIF circa l’85 per cento dei dati inseriti si riferiscono a persone che pagano regolarmente ed onorano il loro debito, mentre il restante 15 per cento si riferisce a quelli che vengono bollati come “cattivi pagatori“.
Nelle banche dati della CRIF figurano non solo quanti non hanno onorato il proprio debito, ma anche coloro i quali, per un disguido commerciale o altra causa, non abbiano pagato anche solo parte del proprio debito. Rientrano in tale ambito anche un paio di bollette di utenze quali acqua, gas, luce o telefono. Il nominativo rimane registrato come “cattivo pagatore” anche se l’utente, successivamente alla scadenza, abbia posto rimedio al ritardo saldando l’importo dovuto.
CRIF, sostanzialmente, provvede a raccogliere i dati relativi agli eventi pregiudizievoli relativi a soggetti morosi e incagliati di cui ai punti 1 e 2 della lista sopra indicata. Oltre a fare collezione delle richieste di finanziamento.
Tra i servizi offerti dalla CRIF rientra la vendita alle aziende di un “abbonamento” su informazioni commerciali, denominato “CRIBIS“.
Nei rapporti di informazione commerciali di CRIBIS che vengono richiesti e letti da aziende non intermediari finanziari, figura anche un report antifrode, che si effettua con visure nelle liste elettorali comunali per verificare l’effettiva coincidenza della residenza del cliente con quella indicata nel documento personale di identità; anche i dati estratti dalle liste elettorali sono utilizzati da CRIF, seppure per finalità che appaiono diverse da quelle previste dal legislatore per tali elenchi all’articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) secondo cui “le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
La semplice richiesta di abbonamento ad un gestore telefonico è sufficiente a determinare l’inserimento automatico nelle banche dati del CRIF, con la conseguente segnalazione negativa qualora risultasse un ritardo nel pagamento.
Codice deontologico sui Sisteni di Informazioni Creditizie (SIC)
Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la privacy) ha predisposto, in collaborazione con ABI (Associazione Bancaria Italiana), Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare), Assilea (Associazione Italiana Leasing), alcune Associazioni dei Consumatori e i Sic di CRIF, Experian e CTC, un “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.
In particolare, il nuovo Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, stabilisce, dal 1° gennaio 2005, le regole per l’utilizzo delle informazioni e dei dati personali; ora, per esempio, si può contare su:
più garanzie sull’utilizzo dei dati personali che, ad esempio:
- non possono essere utilizzati per scopi di marketing
- non possono essere consultati dalle società di recupero crediti
- non possono essere consultati dalle società di telefonia;
informazioni più chiare da parte della banca e degli altri intermediari, anche grazie al nuovo Modello unico di informativa;
un più facile accesso alle informazioni registrate, potendo in ogni momento chiedere di integrarle e modificarle nel caso non siano corrette;
tempi certi di conservazione delle informazioni nelle banche dati.
Il codice, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, disciplina la materia in tutti i suoi aspetti, tutelando sia i diritti dei consumatori, sia le esigenze degli istituti finanziari e dei Sic.
Per quanto tempo i dati vengono conservati negli archivi informatici EURISC di CRIF?
Tempi massimi di conservazione dei dati.
In teoria, e secondo quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali i tempi di conservazione risultano essere diversi in relazione al tipo di rapporto di credito:
le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento) dalla richiesta;
le morosità di due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità superiori a due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione;
le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento;
tutte le altre informazioni positive (che indicano, cioè, il pieno rispetto del piano di rimborso del finanziamento) rimangono visibili per 36 mesi dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.
In un apposita tabella sono riassunti i tempi massimi di conservazione dei dati....omissis e così per i cativi pagatori..
Sembrerebbe quindi garantita, da parte di CRIF, la piena tutela al cosiddetto diritto all’oblio dei soggetti morosi o incagliatii, dal momento che la cancellazione dagli archivi dei cattivi pagatori di EURISC risulterebbe automatica dopo un periodo di 3 anni dal verificarsi dell’evento pregiudizievole.
CRIF, addirittura, ribadisce che non è in alcun modo possibile la cancellazione dagli archivi dei cattivi pagatori di EURISC prima che siano passati tre anni dal verificarsi dell’evento pregiudizievole che ha comportato la registrazione dei nominativi nell’elenco dei cattivi pagatori. Anche sanando il ritardato o mancato pagamento delle rate di finanziamento con capitale ed interessi legali e di mora."
Mi sembra che quanto precede possa soddisfare chi voglia esser maggiormente informato ed in particolare gli Amici Propit.
Gatta




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