Broma

Membro Ordinario
Proprietario Casa
buongiorno,
sono reduce di un'Assemblea con unico punto-ODG : quello in oggetto

mi sono presentato come comproprietario, perchè erede, e quindi ho partecipato a questa partecipata assemblea : si sono quasi raggiunti i 2/3 dei mm

per agevolare il passaggio, l'amministratore presenta foglio su carta intestata con le sue dimissioni

alla votazione per il nuovo amministratore, dopo una prima scrematura, il massimo dei votanti verso un candidato non supera la metà dei mm presenti

a questo punto, il presidente fa verbalizzare quanto rilevato da votazione finale e l'amministratore straccia le sue dimissioni perchè reputate da lui inutili : secondo il suo parere forzare la nomina di un amministratore "approvato da minoranza" non è applicabile ed è necessario avere un amministratore nel pieno delle sue funzioni soprattutto perchè dalla prossima assemblea si dovrebbero deliberare importanti spese

quanto avvenuto è formalmente corretto oppure, considerando che non avremmo mai raggiunto i 501mm necessari su un solo candidato, sarebbe potuto andare diversamente se ..... (cosa?)
 

Maivertu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Le sue dimissioni dovevano rimanere e in assenza di un altro amministratore doveva restare un altro anno . Dovevate ritirarle appena presentare . Al momento lui resta in carica e voi l'avete in saccoccia
 

Broma

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Le sue dimissioni dovevano rimanere e in assenza di un altro amministratore doveva restare un altro anno . Dovevate ritirarle appena presentare . Al momento lui resta in carica e voi l'avete in saccoccia
non è un problema : lui disponibile ad essere sostituito, purchè con votazione e % regolare, come lui è stato eletto con quasi 550mm
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
l'amministratore straccia le sue dimissioni perchè reputate da lui inutili : secondo il suo parere forzare la nomina di un amministratore "approvato da minoranza" non è applicabile ed è necessario avere un amministratore nel pieno delle sue funzioni soprattutto perchè dalla prossima assemblea si dovrebbero deliberare importanti spese
Irrilevante il gesto e non autorevole il "parere" oltretutto scorretto.
La votazione e la nomina erano (sono) valide al più annullabile su ricorso di un contrario/astenuto/assente.

Ma fintanto che un Giudice non decreta l'annullamento la delibera è valida ed efficace ed il nuovo amministratore nel pieno dei poteri che il mandato conferisce.

Decorsi i termini di impugnazione nessuno poteva "destituirlo".
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
considerando che non avremmo mai raggiunto i 501mm necessari su un solo candidato, sarebbe potuto andare diversamente se ..... (cosa?)
…se vi foste riuniti ed accordati prima dell’assemblea, per far convergere i voti sul candidato più gradito, senza arrivare in assemblea impreparati.

Ma come ti ha scritto sopra Dimaraz, avreste potuto anche nominare il nuovo amministratore con meno dei millesimi necessari; se nessuno avesse impugnato la delibera, la nomina sarebbe stata perfettamente valida.
per agevolare il passaggio, l'amministratore presenta foglio su carta intestata con le sue dimissioni
??? Non ha agevolato un bel nulla.
E si è anche “rimangiato” le dimissioni…
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Una volta scaduto il mandato l'amministratore DEVE chiedere la riconferma. Il quorum è sempre lo stesso: maggioranza dei presenti (anche per delega) e 500/1000.
Se non raggiunge il quorum per la riconferma rimane in "prorogatio imperii" fino a quando l'assemblea dei condomini non lo riconferma o nomina un suo sostituto.
Con l'amministratore in "prorogatio" il condominio non può deliberare lavori di straordinaria manutenzione. Se ci sono lavori già in corso si blocca tutto.
Nel caso specifico non è l'amministratore che decide ma il Presidente della assemblea condominiale: era lui che aveva il potere di nominare un nuovo amministratore con una maggioranza insufficiente, oppure concedere la proroga al vecchio amministratore fino a nuova nomina.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Una volta scaduto il mandato l'amministratore DEVE chiedere la riconferma.
No.
Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, che interpretano la nuova normativa in vigore dal 2013 dando credito ad un automatico rinnovo di anno, solo a seguito di specifica richiesta di revoca, o nuova nomina, si possa "provare" a sostituire l'amministratore.

Ritengo tali sentenze una colossale gaffe interpretativa.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, che interpretano la nuova normativa in vigore dal 2013 dando credito ad un automatico rinnovo di anno
questa a mio avviso è la gaffe interpretativa giurisprudenziale perché il testo di legge dice "l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata. "
Per me questa frase significa che il rinnovo dell'incarico deve essere sempre di 12 mesi: cioè non è possibile affidare incarichi al di sotto dei 12 mesi.
Tuttavia ha preso piede l'interpretazione giurisprudenziale che la nomina diventa praticamente biennale per quella giunta di frase "e si intende rinnovato per uguale durata".
Però la medesima interpretazione sostiene che alla fine del secondo anno l'amministratore venga considerato decaduto, per cui debba essere nominato di nuovo e non rinnovato: in pratica si va avanti di bienni in bienni.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma comunque può essere revocato dai condomini in qualunque momento anche senza giusta causa, ma il problema è un altro, avevate un nuovo amministratore? se non l'avevate a chi passavate l'incarico? il condominio non può restarne sprovvisto, e se l'avevate perché non vi aiutato lui? trovate un nuovo amministratore fatevi aiutare da lui per la correttezza della richiesta e se il vecchio non lo volete più il gioco è fatto
 

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