consannal

Nuovo Iscritto
Salve a tutti.
Mio padre è conduttore di un locale commerciale contratto in scadenza (12 anni) il mese di gennaio 2013. A seguito di uno sfratto già sanato, ho studiato meglio il contratto di locazione e ho notato una clausola di questo tipo:
il canone mensile è fissato nel modo seguente:
dal gennaio 2011 a luglio 2003 in euro 2000
dal luglio 2003 in po in euro 3200
Ho scoperto tramite ricerche giurisprudenziali che questo tipo di clausola è nulla. voi che ne pensate?
 
perche non dovrebbe valere?visto che sei in scadenza deve fare un nuovo contratto, in questo modo ti avvisa che da quella data in poi vuole quella cifra.mi sembra nel suo diritto affittare al prezzo che vuole,a te accettare oppure no.
 
Tale clausola è nulla per i contratti locativi ad uso abitativo mentre per i contratti diversi (commerciale) è lecita purché prestabilita in sede di contratto (ovvero non pattuita dopo). La giurisprudenza ha (giustamente) inquadrato a differenza dal passato la locazione commerciale come un contratto fra "pari" e non come ritiene ancora essere quella abitativa fra situazioni di disparità. Proprio questa parità di situazioni fra le parti permette la sussistenza di simili contratti (per l'abitativo unica scappatoia è prevedere un canone differenziato nel senso di "sconto" ma non è questo il caso) e rende semplicemente una questione di accettare o meno quello che vuole il proprietario del locale.
 
solo aumento del canone consentito nelle locazioni commerciali è quello derivante dall’aggiornamento Istat, disciplinato dall’articolo 32, legge 392/78. Sulla base dei principi di libera determinazione del canone, che da sempre contraddistingue le locazioni commerciali, è comunque possibile pattuire che il canone di locazione sia di un determinato ammontare e che per i primi sei anni detto ammontare sia ridotto a causa di oggettivi adempimenti, che il conduttore assume a suo carico (esemplificativamente: costi ristrutturazione dei locali). In tema, la Cassazione ha avuto modo di puntualizzare che «un filone giurisprudenziale divenuto prevalente, sulla base del principio generale di libera determinazione convenzionale del canone locativo, per gli immobili destinati a uso non abitativo, ha affermato, in linea di principio, la legittimità della clausola in cui venga pattuita la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, ancorandola a elementi predeterminati e idonei a influire sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale, del tutto indipendente dalle variazioni annue del potere di acquisto della lira; salvo che risulti — a seguito di accertamento devoluto esclusivamente al giudice — che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dalla legge 392/78, articolo 32, incorrendo così nella sanzione di nullità di cui all’articolo 79, comma 1, della citata legge 392/78» (Cassazione 23 febbraio 2007, n. 4210).
 
solo aumento del canone consentito nelle locazioni commerciali è quello derivante dall’aggiornamento Istat, disciplinato dall’articolo 32, legge 392/78. Sulla base dei principi di libera determinazione del canone, che da sempre contraddistingue le locazioni commerciali, è comunque possibile pattuire che il canone di locazione sia di un determinato ammontare e che per i primi sei anni detto ammontare sia ridotto a causa di oggettivi adempimenti, che il conduttore assume a suo carico (esemplificativamente: costi ristrutturazione dei locali). In tema, la Cassazione ha avuto modo di puntualizzare che «un filone giurisprudenziale divenuto prevalente, sulla base del principio generale di libera determinazione convenzionale del canone locativo, per gli immobili destinati a uso non abitativo, ha affermato, in linea di principio, la legittimità della clausola in cui venga pattuita la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, ancorandola a elementi predeterminati e idonei a influire sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale, del tutto indipendente dalle variazioni annue del potere di acquisto della lira; salvo che risulti — a seguito di accertamento devoluto esclusivamente al giudice — che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dalla legge 392/78, articolo 32, incorrendo così nella sanzione di nullità di cui all’articolo 79, comma 1, della citata legge 392/78» (Cassazione 23 febbraio 2007, n. 4210).
è esattamente quello che ho scoperto io...
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top