Con un capitolato che contemplava l’avrò privati e comuni , sarebbe stato salutare nella assemblea che approvava i lavori in facciata , far verbalizzare la propria estraneità ai lavori sul proprio balcone.
Io e altri l'abbiamo detto en passant, memori che, in altri condomìni dove abbiamo casa, il consenso su lavori privati di una certa entità va esplicitato singolarmente. Oltretutto, prima di dar assenso a lavori privati di questo genere, un condòmino avrà anche il diritto di saper quanto gli costano, contrattando eventualmente con la ditta uno sconto. E di questi costi, in assemblea, non si è parlato, avvalorando la pacifica convinzione che, chi avesse interesse a commissionare lavori privati, avesse già preso accordi in autonomia con la ditta tramite l'amministratore.
 
Serve il consenso specifico e individuale dei singoli.
Il linkato non fa che riproporre quanto ho già letto (e non è la sentenza integrale).

Dando per scontato che l'estrapolato coincida con gli avvenimenti...ti faccio notare un particolare: il ricorrente (subentrato in qualità di erede) lo fa da posizione diversa dalla tua visto che il deceduto aveva votato contro quella delibera.

"Un condomino dissenziente impugna le due decisioni assembleari ma il suo ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto decorsi i 30 giorni indicati dall’art. 1137 c. 2 c.c.; il ricorrente eccepisce che tali decisioni siano affette da nullità e, quindi, impugnabili in qualsiasi momento."

Quindi giustamente la Cassazione corregge l'errore dei Giudici precedenti che avevano classificato la delibera come "annullabile" (entro 30gg) invece che "nulla".
Trascurando (per il momento) che la sentenza di Cassazione annulla il grado precedente e rimanda a nuovo processo perché si giudichi sul merito della contestazione... v'è da dire che l'amministratore privo di un mandato preso all'unanimità (1000/1000) non poteva firmare un contratto che impegnava tutti il Condominio per le parti private.

Spesso i "cavilli" sono i motivi che fanno decadere la trasponibilitá di una sentenza.
 
può l'amministratore far inserire nel capitolato i pavimenti dei balconi (incassati) per rifarli di sana pianta, senza prima essersi consultato con i proprietari esclusivi degli stessi?
se i balconi sono incassati la manutenzione degli stessi va divisa tra il proprietario del piano di sopra ed il proprietario del piano di sotto.
Se invece i balconi sono aggettanti le spese di manutenzione sono tutte a carico del proprietario dell'aggetto.
 
se i balconi sono incassati la manutenzione degli stessi va divisa tra il proprietario del piano di sopra ed il proprietario del piano di sotto.
Appunto, il condominio non c'entra. Se la pavimentaz del balcone non reca danno, e nessuno dei due proprietari ha motivo di volerla rifare, non so come osi l'amministratore inserirla nel capitolato senza prima essersi consultato con i proprietari. Si tratta di un bene privato, non condominiale.
Cmq io, quando una decina di anni fa ho rifatto la pavimentaz del balcone, ho pagato tutto io, tranne l'intonacatura delle stanze sotto il balcone che è stata pagata dal proprietario delle stanze. Credevo che il pavimento fosse tutto mio, e che fosse a mio carico l'impermeabilizzazione.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top