tonymar54

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Buongiorno,

volevo avere chiarimenti circa la possibilità di alienare / cedere a terze parti un credito che vanta il Condominio nei confronti di un condomino moroso in cambio di servizi a favore del Condominio stesso.
Per la cessione di crediti / beni del condominio basta la maggioranza dei condomini o è necessario l'unanimità ?
Grazie
 

Andrea Occhiodoro

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Ciao tonymar54, per cessione pro solvendo l'amministratore può procedere autonomamente mentre nel caso di cessione pro soluto con uno sconto sul credito originario è necessaria l'approvazione dell'assemblea. Direi che quest'ultimo caso potrebbe essere assimilato alla decisione di approvare una transazione per chiudere una lite e quindi maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.
 

tonymar54

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
buongiorno ,
il "cold fish" come lo chiama Luigi, e' un familiare del moroso che in cambio della cancellazione del debito (molto alto), autorizzerebbe il condominio ad eseguire un'opera indispensabile per il Condominio (per la sicurezza ) sul terreno di sua proprietà posto a confine con il condominio (area senza valore commerciale)
L'esborso per il condominio è considerevole, ma l'opera da realizzare è indispensabile per la messa in sicurezza del condominio e su questo stato di bisogno il proprietario dell'area sta speculendo.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
' un familiare del moroso che in cambio della cancellazione del debito

Ma allora è improprio parlare di "cessione del credito"...visto che appare più una compensazione: il parente ripiana il debito cedendo un'area.

Che la stessa non abbia "valore commerciale" è una tua affermazione e anche fosse non avrebbe rilievo.
Nessuno ha l'obbligo di vendere al prezzo stabilito da altri.
 

Dimaraz

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A completamento:
tale compensazione va divisa comunque in 2 atti distinti:
1-acquisto del terreno o del diritto di usufrutto dello stesso con atto pubblico (serve consenso unanime di tutti i partecipanti al Condominio)
2-saldo della morosità

Ve ne sarebbe un 3° ma riguarda unicamente i rapporti fra il condomino moroso ed il vicino suo parente...il "favore" è nei fatti una donazione e come tale va registrata.
 

Luigi Criscuolo

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un familiare del moroso che in cambio della cancellazione del debito (molto alto), autorizzerebbe il condominio ad eseguire un'opera indispensabile per il Condominio (per la sicurezza ) sul terreno di sua proprietà posto a confine con il condominio (area senza valore commerciale)
sono curioso; di che opera si tratta? un muro di sostegno? non riesco ad immaginare un'opera indispensabile per la sicurezza di un fabbricato che debba essere eseguita sulla proprietà altrui.
 

tonymar54

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
sono curioso; di che opera si tratta? un muro di sostegno? non riesco ad immaginare un'opera indispensabile per la sicurezza di un fabbricato che debba essere eseguita sulla proprietà altrui.
Il condominio e' in collina e le opere da eseguire a monte ( a confine con la proprietà del condominio) consistono nella captazione delle acque meteoriche che se non interccettate e incanalate correttamente, creano problemi alle fondamenta del condominio stesso e sono state causa di smottamenti del terreno.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Sappi che in linea di principio è vietato alterare la morfologia del proprio terreno terreno in modo da modificare il naturale ruscellamento superficiale sul fondo che sta a monte del confine.
Ora, chiarito che il proprietario a monte del confine è protetto dal codice civile per quanto concerne il ruscellamento superficiale, vediamo cosa dice il medesimo codice a proposito di smottamenti di terreno.
l'Art. 887 dice che se c'è un dislivello naturale tra due proprietà, il proprietario del fondo superiore si deve accollare per intero l'onere della spesa per la costruzione del muro di contenimento del terreno.
Questo onere è indipendente dal fatto che i franamenti avvengono solo in occasione di forti ed intense piogge. Quindi il proprietario del fondo superiore deve impedire che parte del suo terreno smotti nella proprietà del confinante inferiore.
il muro di sostegno deve essere costruito sul confine, per evitare il ribaltamento a causa della spinta del terreno imbevuto di acqua, il muro dovrà avere il piede di fondazione nella proprietà inferiore, dovrà avere delle feritoie dalle quali dovrà uscire l'acqua che si ha inzuppato il terreno, e sopratutto dovrà essere dimensionato in modo tale da impedire lo smottamento di tutto il terreno nel suo complesso; altrimenti in caso di frana si sposterà in solido assieme al terreno. Nella parte di monte del muro di sostegno si posizionano tubi di drenaggio paralleli all'andamento del muro stesso in modo da proteggerlo da possibili sifonamenti.
Stante la situazione di pericolo per il fondo inferiore non credo che il proprietario del fondo superiore possa tanto "tirarsela", anzi a fronte di una chiamata in causa si vedrebbe costretto a mettere le mani al portafoglio con urgenza.
Certo che se la parte di terreno che smotta è all'interno della proprietà condominiale il muro di sostegno se lo dovrà pagare il condominio medesimo.
 

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