Pagolino

Membro Ordinario
Professionista
assicurati solo che i muri buttati giù non siano quelli portanti. per il resto se tuo padre giustifica l'ingiustificabile non puoi farci nulla. è perchè tuo padre si comporta così che tuo fratello può permettersi di essere quello che è.

Nel caso il fratello sia così rincitrullito da buttare giù muri portanti si tratterebbe "per grazia del Signore" di una sentenza SALOMONICA .
Niente per tutti,....... in moltissimissimi casi forse la soluzione giusta!;):^^::risata::applauso:

Buona serata a tuttiiiii

pagolino
 

blusky

Nuovo Iscritto
Scusate la mia assenza forzata.....per prima cosa vi faccio i miei più cari auguri di buon natale e buon anno a tutti!!!!
Poi vi ringrazio per tutte le risposte che mi avete dato:amore:
vi aggiorno sulle ultime notizie :sorrisone:
adesso sento parlare di donazione di mio padre a mio fratello,di scorporamento dell'appartamento che andrebbe creato e quindi se non ho capito male in futuro mio fratello andrebbe a pagare ICI e quant'altro....e in più intestazione della casa a mia nipote cioè figlia di mio fratello minorenne (9anni).
Chiedo ...si può fare tutto ciò? e possibile che mio padre possa fare questa donazione a mio fratello senza il consenso degli altri due figli? (io e mia sorella)
Io penso che mio padre voglia regolarizare questo appartamento al piano di sotto per mio fratello voglia donargli la sua quota però non vuole fare testamento....o meglio fa le spartizioni a parole per quanto riguarda me e mia sorella!!!!!mentre a mio fratello gli dona la sua quota che poi è come se la donasse alla nipote!!!!.
Non lo so a me sembrano un mucchio di fandonie, non credo che mio padre possa donare la sua quota alla nipote...io ovviamente parlo a livello legale perchè a livello umano e di correttezza verso gli altri figli e nipoti stiamo sotto lo zero e questo è chiaro!!!!.....ma parlo di legalità si può fare?
Scusate forse non sono stata molto chiara è che sono molto delusa,amareggiata e incaxxata :rabbia::rabbia::triste::triste: di come stanno andando le cose.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
Tuo padre può donare a sua nipote quello che vuole. se alla sua morte risulterà reso il vs diritto di legittima potrete rivolgervi al giudice. altro al momento non potete fare.
 

blusky

Nuovo Iscritto
Tuo padre può donare a sua nipote quello che vuole. se alla sua morte risulterà reso il vs diritto di legittima potrete rivolgervi al giudice. altro al momento non potete fare.

Grazie per la tua risposta....quindi una volta donata la parte resterà a lui per sempre?anche alla morte dei miei genitori? e poi un domani con l'eredità restante ce la dobbiamo spartire solo io e mia sorella lui non centrerà più nulla perchè già ha avuto il suo!!! mah io pensavo che l'immobile fosse un bene non divisibile!!:occhi_al_cielo:
e pensavo pure che senza il consenso degli altri due coeredi mio padre non potesse donare.
 

Pagolino

Membro Ordinario
Professionista
Boun Anno a tutti nel foro,

senza pretesa di avere ragione affermo che tuo padre in VITA può donare quello che vuole
anche alla minorenne, premesso che: Sia UNICO PROPRIETARIO dei beni che vuole donare, si elegge un tutore per la minorenne e non esistono titoli di credito nei suoi confronti.

Dopo il decesso invece le cose cambiano, personalmente sono dello stesso parere di quanto trovato in internet che ho qui sotto allegato.

Cito:
3) L’azione di riduzione per lesione di legittima : questa è in assoluto l’ipotesi più perseguibile e perseguita per revocare una donazione, in cosa consiste.
La stessa legislazione Italiana concepisce la donazione come un atto provvissorio in attesa della morte del donante, se allo spirare dello stesso, la divisione dei suoi beni, suddivisi tra gli eredi, comporterà ad avviso di uno degli stessi, una sperequazione a fronte della donazione precedentemente effettuata a favore, di uno solo degli eredi, compoterà l’impugnazione della stessa, come detto per lesione della legittima.
Resta quindi sempre aleatoria, una vendita di un immobile donato, se non dopo 10 anni dalla morte del donante, dove trascorso detto termine, non sarà più possibile opporsi a tale lascito in vita.
Per ciò che concerne la donazione indiretta la differenza è sostanziale, in quanto l’azione che si và a compiere e di supporto al un atto di compravendita e quindi resta un cosidetto atto puro che non necessita di nessun tempo come nell’altro caso.
Di fondamentale importanza è invece l’azione che compie un genitore nel confronti di un figlio nel donare questo danaro, quando lo stesso è gia sposato con la comunione legale dei beni, nell’acquistare detto l’immobile con il danaro dei genitori, vista la sua situazione matrimoniale, il figlio sarà propriatario dell’intero immobile o sarà comproprierario al 50% con il proprio coniuge ?
Affinchè non debba trovarsi nella spiacevole situazione cui appena descritta è necessario che indichi nella compravendita, che il pagamento del corrispettivo per l’intero o in parte è stato donato dai genitori, non sarà necessaria la loro presenza nella stipula.
Autore: Alessandro D'Auria estratto da aquisizione immobiliare

Ma l'ultima parola c'è l'hanno quei p.d.m.di avvocati ai quali devi per forza ricorrere.
A tutti un sereno anno 2012 augura
Pagolino
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
per chiedere i costi dei lavori non basta avere le fatture,devi dimostrare da dove provengono i soldi.se non lavora credi che un avvocato non chieda da dove provengono?e li sorgono problemi da cusa civile a penale per
circonvenzione d'incapace e altro.un buon avvocato spulcia tutte le vie. compreso il conto bancario.comunque auguri.
 

Pagolino

Membro Ordinario
Professionista
per chiedere i costi dei lavori non basta avere le fatture,devi dimostrare da dove provengono i soldi.se non lavora credi che un avvocato non chieda da dove provengono?e li sorgono problemi da cusa civile a penale per
circonvenzione d'incapace e altro.un buon avvocato spulcia tutte le vie. compreso il conto bancario.comunque auguri.

Strano,... nel mio caso i bonifici di mio fratello per gli alimenti del figlio primogenito affidato ai nonni sono stati attribuiti, come da lui sostenuto, ad ampliamenti effettuati e detratti dalla quota ereditaria. Anno 2002.

Attualmente mio fratello maggiore in possesso di una fattura di 600 € per la lapide della genitrice, mi cita in tribunale per il risarcimento della mia quota, ovvero 300€. Effettivamente però i 600€ li hanno pagati 3 nostre Zie a titolo di regalo per la defunta omettendo di farsi rilasciare fattura. Anno 2009

Questi i fatti,.....niente codice penale niente codice civile.

pagolino
 

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