attiliogiovanni

Nuovo Iscritto
Salve a tutti avrei bisogno di chiarimenti sulla definizione di uso esclusivo di parti condominiali, nel nostro condominio composto di due edifici distinti in A e B e separati da una strada condominiale comune, l'articolo 2 del regolamento condominiale dice che sono di proprietà e uso comune ed indivisibile a tutti i condomini il suolo su cui sorgono i due fabbricati ed il relativo sottosuolo, il parcheggio,le strade interne (esclusa la strada di accesso ai garages di cui al successivo alticolo 3. art.3 l'edificio B ha in uso esclusivo la strada comune di accesso ai garages.
Le mie omande sono: 1) la manutenzione di sopracitata strada a chi è a carico? 2) in questa strada possono essere posizionati motorini ,auto ,tavolini per pranzare da parte dei proprietari del complesso B contravvenedo al regolameno condominiale che vieta di occupare anche temporaneamente le parti comuni condominiali.3) posso io proprietario del complesso A accedere solamente a piedi per constatare violazioni del regolamento condominiale, magari danneggiamenti sul muro perimetrale condominiale.grazie
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Non è facile risponderti in quanto hai sintetizzato la situazione ed il regolamento condominiale dovrebbe essere sviscerato compiutamente.
In generale :
L’articolo 1117 c.c. indica le cose che sono oggetto di proprietà comune.
Tale elenco non ha carattere tassativo (pone una presunzione di comproprietà, si riferisce cioè a beni presunti necessari per l’esistenza stessa del condominio):
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Le parti comuni nel condominio
 

attiliogiovanni

Nuovo Iscritto
Si ti ringrazio per il chiarimento,ma resto sempre perplesso sull'esatta dicitura di USO ESCLUSIVO di cui non comprendo sino a che punto può impedire agli altri il beneficio del bene stesso.Grazie.
 

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