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User_29045
Ospite
Interessante, grazie. Ancora un dubbio:
Potresti spiegare in termini semplici il significato dell'ultimo comma dell'art. 2901?
"L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione."
Solo Nemesis saprebbe darti una risposta giuridicamente corretta.
Io ci provo soltanto.
L'atto viene dichiarato inefficace qualora esistano dei creditori che si sono visti soffiare il credito vantato grazie alla compravendita dell'immobile. Però se il terzo, l'acquirente, ha acquistato senza nulla sapere di questa situazione ("in buona fede"), l'acquirente resta tale con un titolo non perfezionato che non gli consente di effettuare una successiva compravendita o una locazione. Il "salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione" secondo me sottintende proprio che tale trascrizione, essendo pregiudizievole, impedisce futuri rogiti finché non viene sanata.
OVVIAMENTE NON SONO UN LEGALE, e spero che Nemesis ci dia l'interpretazione corretta!!