gigio2010

Nuovo Iscritto
Salve sono un geometra regolamente iscritto all' albo , chiedendo al mio collegio mi hanno risposto che io come geometra posso fare intermediazione e pretendere la provvigione secondo tabella listino professionale dei geometri ( più precisamente mi hanno detto che posso richiedere la mediazione da chi mi ha conferito l' incarico, quindi se uno mi conferisce per vendere e l' altro quello per acquistare non c è problema) vorrei sapere innanzi tutto se posso richiedere la mediazione e poi se dal notaio sono tenuto a confermare tale mediazione come se fossi un' agenzia di intermediazione immobiliare , ( il not. dice che solo le agenzie sono tenute a farlo).
ringaziando anticipatamente saluto a chi è in grado di sciogliermi tale quesito
 

Salvatore Schiavone

Membro dello Staff
Salve. L'informazione che Le ha fornito il suo Ordine non è corretta. Infatti, l'art. 6 della legge n. 39/1989, che disciplina compiutamente l'esercizio della professione di mediatore, specifica che: "Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoili". Ne consegue che il diritto alla provvigione spetta solo a chi è iscritto nell'apposito albo tenuto dalla Camera di commercio. La giurisprudenza ha chiarito che l'incarico di mediazione stipulato senza essere iscritto nell'apposito ruolo è affetto da NULLITA' assoluta, e pertanto non genera il diritto alla provvigione. La norma si applica non solo ai casi di esercizio professionale dell'attivià di mediatore ma anche alle ipotesi di mediazione occasionale.
 

gigio2010

Nuovo Iscritto
grqazie per la celerità però mi potrebbe spiegare perchè anni fà ho fatto causa ad un cliente che non voleva riconoscere la mediazione con tanto di visto del mio collegio ed il giudice mi ha riconosciuto la provvigionè ?
 

Salvatore Schiavone

Membro dello Staff
E' sicuro che il suo fosse un incarico di mediazione e non altro?
Quello che ho prima riferito non è una mia personale opinione, ma sono sentenze dell'autorità giudiziaria, che allego qui di seguito:
1) "È affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa, rivolta alla tutela della categoria dei mediatori e, principalmente, alla tutela di interessi generati della collettività, qualunque patto o accordo negoziale concluso fra una parte non professionale ed un soggetto svolgente attività di mediazione, senza essere iscritto al ruolo istituito con l. 3 febbraio 1989 n. 39. Il negozio così concluso non permette al mediatore di ottenere la provvigione per l'attività esercitata nè per agire con azione contrattuale o con quella generate di arricchimento per conseguire le provvigioni relative all'attività espletata. Corte appello Milano, 22 dicembre 2004, in Contratti (I) 2005, 1145 nota MAZZOLETTI.

2) "Alla nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti negli appositi albi, consegue l'inesperibilità, da parte del mediatore, dell'azione di arricchimento senza causa". Cassazione civile , sez. III, 02 aprile 2002, n. 4635. Murafò c. Sardo. Foro it. 2002, I,2709 nota CAPUTI.

3) "La l. n. 39 del 1989 (che esclude il diritto alla provvigione per i mediatori non iscritti nei relativi ruoli) si applica anche alla mediazione occasionale, quand'anche consistente in un unico atto di mediazione (Nel caso di specie, un commercialista aveva concordato con un avvocato di fargli conferire alcuni incarichi da parte di un proprio cliente, in cambio di una percentuale del 15% sui relativi compensi. Al successivo rifiuto dell'avvocato di corrispondere la percentuale pattuita, il commercialista lo conveniva in giudizio. In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice ha dichiarato la nullità dell'accordo, conseguentemente rigettando la domanda dell'attore e condannandolo altresì alle spese). Tribunale Modena, 25 febbraio 2009, n. 196. Giurisprudenza locale - Modena 2009,

4) "Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione la sua iscrizione nel relativo ruolo quale condizione dell'azione deve essere provata da chi agisce in giudizio per il pagamento della provvigione laddove l'eccezione di nullità del contratto a causa del difetto di detta iscrizione costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice.
Cassazione civile , sez. III, 08 febbraio 2008, n. 3127. Guida al diritto 2008, 15 72 (SOLO MASSIMA)
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Concordo pienamente con Salvatore Schiavone.
Tra l'altro la professione di agente immobiliare è incompatibile con qualsiasi altra professione.
Quello che probabilmente dice gigio2010, è un mandato a vendere, che è diverso da un incarico a vendere.
Infatti nel mandato (lo dico senza usare termini giuridici) il mandatario farà gli interessi del mandante, mentre per quanto riguarda la mediazione, uno dei requisiti fondamentali è l'imparzialità.
Mediatore è colui che mette in relazione due o più parti, per la conclusione di un affare, senza essere legato ad esse da mandato o rapresentanza.
 

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