Giancarlo Borghesi

Nuovo Iscritto
Quale criterio si deve adottare per calcolare se un condominio è a prevalenza abitativa ai fini di usufruire dell'applicazione del 10% di IVA?
Si deve calcolare con i millesimi di proprietà o con la superficie degli immobili fuori terra? con la superficie calpestabile o quella comprensiva di muri interni ed esterni? Balconi e terrazze vanno inseriti come superfici a 1/2 e 1/3 o no?
Leggendo la legge e le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate non si ha un quadro chiaro. Anzi.
Ringraziando anticipatamente chi sarà in grado di darmi una risposta esauriente e tranquillizzante in merito, faccio i miei complimenti al Forum e mando un saluto a tutti i partecipanti.
Giancarlo
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
...se ben ricordo la maggioranza delle unità immobiliari deve essere ad uso abitativo...io per non sbagliare ho sempre calcolato in base ai millesimi di proprietà perchè inoltre sono quelli che si usano per ripartire le spese straordinarie (normalmente) relative ad interventi di ristrutturazione...balconi e box non centrano...cantine e solai pure...se un condominio è fatto principalmente di Negozi eo Uffici eo laboratori eo depositi/magazzini allora non si può applicare l'aliquota...
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Importanti precisazioni sulla locuzione "fabbricati a destinazione prevalentemente abitativa privata" richiesta dalla legge per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, sono state fornite dalla circolare 247/E del 29 gennaio 2001, la quale afferma che con questa espressione l'agevolazione deve intendersi circoscritta ai soli immobili classificati nel gruppo catastale A, comprese le pertinenze e con esclusione degli A/10 - uffici, di proprieta` di privati. Non rileva la circostanza che gli immobili possiedano o meno le caratteristiche non di lusso di cui al Dm del 2 agosto 1969. Sul punto, il Ministero, e` stato ancora piu` esplicito con la gia` citata circolare 71/E, dove ha proposto la seguente elencazione: a) unita` immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, a eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L'agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle singole unita` abitative indipendentemente dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa. b) Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni. A questi interventi l'aliquota del 10% si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unita` non abitative situate nell'edificio. Devono considerarsi "a prevalente destinazione abitativa", i fabbricati aventi piu` del 50% della superficie sopra terra destinata a uso abitativo privato; in assenza di un espresso richiamo alla legge 408/49 (legge Tupini), per classificare gli immobili come edifici a prevalente destinazione abitativa non e` richiesta anche l'ulteriore condizione che non possa essere adibito ai negozi piu` del 25% della superficie non abitativa. Se l'intervento di recupero viene realizzato, anziche` sulle parti comuni, su una singola unita` immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se questa unita` ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a) o ne costituisce una pertinenza. Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione gli interventi che sono eseguiti sulle unita` immobiliari aventi diversa destinazione, pur se facenti parte di un fabbricato che, unitariamente considerato, ha prevalente destinazione abitativa.
fonte Il sole 24 ore del 18 aprile 2004

cordialità
www.realessandro
 

Giancarlo Borghesi

Nuovo Iscritto
Ringrazio per le risposte che cominciano a farmi vedere una luce in fondo al tunnel.
Ho comunque ancora dei grossi dubbi perché il nostro condominio, sul quale andremo a mettere il cappotto isolante affrontando una spesa considerevole, è composto da appartamenti accatastati A2, appartamenti accatastati A10, negozi al piano terra accatastati C1 e locali per speciali esigenze commerciali accatastati D8. I C1 e i D8 hanno inoltre delle aree esterne di pertinenza ad uso esclusivo ma con servitù di passaggio da parte degli altri condomini.
Il confronto per la valutazione della preminenza abitativa, secondo la mia interpretazione, dovrebbe essere fatto considerando le superfici in categoria A2, raffrontate a tutte le altre menzionate, usando il criterio SLP (Superficie Lorda a Pavimento) per calcolare le superfici. Ho anche il dubbio se le superfici dei balconi, delle terrazze e delle pertinenze debbano essere considerate e come (1/1, 1/2, 1/3) perché nelle leggi e nelle circolari non sono mai menzionate.

Saluto e ringrazio

Giancarlo
 

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