Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
Re: Installazione dell'ascensore in Condominio

Le spese di installazione dell'ascensore si dividono in base ai millesimi di proprietà, come stabilito dall'art. 1123 Codice civile.
 

r.dapino

Nuovo Iscritto
e' necessario vedere il regolamento di condominio, ma aggiungerei a quanto ha detto la dottoressa Fragale che, a giudizio di chi scrive è applicabile il comma 2 dell'art 1123: L'ascensore quindi di norma dovrebbe essere pagato in base ai millesimi delle scale: 50% in base alla proprietà e 50% in base all'uso.
 

r.dapino

Nuovo Iscritto
Non per complicare le cose a Cristiana che ha proposto l'argomento ne per contraddire la dottoressa Fragale, con cui vorrei chiarire meglio l'argomento essendo l'intallazione di un'ascensore un'innovazione particolare.
Lo faccio portando un esempio. In un condominio di 4 o 5 piani viene installato un ascensore: l'effetto immediato conseguente è che gli alloggi all'ultimo piano del condominio, che prima avevano un valore inferiore a quelli del primo piano (ove l'ascensore non è cosi indispensabile), aumentano immediatamente ed in maniera significativa il loro valore commerciale (daltronde chi va a comprare un alloggio al 5 piano sensa ascensore?). Dato per scontato questo che si può capire facilmente, chi ha avuto i maggiori benefici o il maggiore utile dall'installazione? Non è forse principio di equità e giustizia che chi ottiene un beneficio maggiore abbia un onere maggiore? l'ipotesi di ripartizione da me formulata non va verso quel legittimo principio?
Ciò tuttavia non è sufficiente: L'installazione di un ascensore può essere causa determinante (ed a mio parere più che legittima) per la revisione delle tabelle millesimali: lo spirito ed il principio di queste è infatti quello di dare alle unità che compongono un condominio una percentuale di proprietà sulle cose comuni che sia direttamente proporzionale al valore delle unità stesse, personalmente mi piace definire un procedimento di formazione delle tabelle millesimali come una stima non economica di un complesso immobiliare. Se verifichiamo il principio formativo di una tabella millesimale ci accorgiamo infatti che in caso di presenza di ascensore si assegna un coefficiente di piano maggiore di uno (1.3-1.4)agli alloggi dell'ultimo piano mentre in assenza dello stesso si assegna un coefficiente minore di 1 (0,6-0,7) . Sviluppando i calcoli l'influenza definitiva sulle tabelle è certo significativa.

In relazione a quanto sopra quanto è legittimo e giusto pagare l'installazione in base ai soli millesimi di proprietà?
 

Dea

Membro Attivo
e' necessario vedere il regolamento di condominio, ma aggiungerei a quanto ha detto la dottoressa Fragale che, a giudizio di chi scrive è applicabile il comma 2 dell'art 1123: L'ascensore quindi di norma dovrebbe essere pagato in base ai millesimi delle scale: 50% in base alla proprietà e 50% in base all'uso.

Scusate se chiedo delucidazioni terra, terra :confuso:...quindi dovrei calcolare i millesimi in base alla tabella cosidetta B? e per il piano? Abito al III piano ma oltre il mio ci sono un III ammezzato, un IV e ancora un IV ammezzato (con scala interna all'appartamento). Ve lo chiedo perché nel mio condominio hanno proposto/imposto come ripartizione le sole tabelle millesimali A. Ho un appartamento grande e a me spetterebbe il 20% dell'intera spesa!?! HELP! :shock:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto