Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
le spese per la ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento non vanno più calcolate in base alla tabella dei millesimi di riscaldamento come si era detto al momento della decisione di fare i lavori, bensì in base ai millesimi di proprietà ,
penso che abbia ragione. Leggi qua
"Quale tabella millesimale viene usata nel caso di approvazione di sostituzione caldaia impianto termico a gas con altra sempre a gas?
Il caso oggetto del quesito sembra riguardare un intervento diretto a ripristinare la funzionalità dell'impianto termico, attraverso la sostituzione di una caldaia a gas con altra analoga.
Per la delibera di approvazione di tale intervento occorrerà l’assenso della maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c. (maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi), non trattandosi di innovazione. I millesimi da utilizzare per il computo di tale maggioranza sono quelli della tabella di proprietà.
La giurisprudenza è infatti costante nell’affermare che – salvo diverse disposizioni del regolamento contrattuale o salvo una diversa convenzione che obblighi tutti i condomini- le spese di sostituzione della caldaia condominiale devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà e non secondo l’uso che ciascun condomino può farne, trattandosi di spese che riguardano la proprietà di un impianto: cfr. Cassazione sez. II civile, sentenza 27.01.2004 n° 1420: “Va, infatti, in generale precisato che, trattandosi di spese che attengono alla conservazione, cioè alla tutela dell’integrità materiale e, quindi, del valore capitale dell’impianto comune, esse interessano i condomini quali proprietari dell’impianto, a cui carico la legge (articolo 1123 primo comma Cc) pone l’obbligo di concorrere alle spese, configurando a carico di essi obbligazioni propter rem, che, nascendo dalla contitolarità del diritto reale sull’impianto comune, sono dovute in proporzione della quota che esprime la misura della appartenenza.
In altri termini, è proprio il nesso che esiste fra il diritto di comproprietà e l’obbligo, che fa si che il quantum del contributo debba corrispondere al valore della quota.
Consegue da ciò che, ove nell’edificio condominiale vi siano locali (ad esempio box-cantine) non serviti dall’impianto di riscaldamento centralizzato, i condomini titolari, soltanto, della proprietà di tali locali, non sono contitolari dell’impianto centralizzato, non essendo questo legato da una relazione di accessorietà, cioè da un collegamento strumentale, materiale e funzionale all’uso o al servizio di quei beni; cosicché, venendo meno il presupposto per l’attribuzione della proprietà comune dell’impianto viene meno anche l’obbligazione propter rem di contribuire alle spese per la conservazione dello stesso” (conformi: Cass. Civ. 07.06.2000 n.7730 e Cass. Civ. 08.05.96 n.4270).
Pertanto, la spesa occorente per la sostituzione dovrà essere ripartita tra i condomini secondo i millesimi di proprietà."

Ufficio legale Anaci Roma
 

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