Luigi Criscuolo

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Art. 732 codice civile - Diritto di prelazione
Il coerede, che vuol alienare (1)[1542-1547 c.c.] a un estraneo (2) la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione (3), indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
(2) Si considera estraneo il legatario che ha ricevuto una somma di denaro in sostituzione della quota a lui spettante come legittimario (v. art. 536 del c.c.), nonché colui che ha ottenuto lo scioglimento della comunione.

In questo caso lo zio buono vende la sua parte al fratello coerede , e padre della postante, non ha l'obbligo di avvisare l'altro fratello che vuole far sloggiare la postante.
 

Gianco

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Lo stesso diritto spetta anche all'altro coerede per cui la quota in vendita dovrebbe essere suddivisa fra i due aventi diritto.
 

Eleoo

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Non vogliamo fare a metà con quello cattivo per far capire chi sia... perche tra lui e la moglie son perfidi e noi vorremmo solo levarceli di torno .... lui nn vuole vendere e nn vuole comprare ..... perche tanto qui lui la usa come accatastamento di scatole che in casa sua nn entrano ...e gli va bene cosi ....
 

Luigi Criscuolo

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Lo stesso diritto spetta anche all'altro coerede per cui la quota in vendita dovrebbe essere suddivisa fra i due aventi diritto.
nessuno sta prevaricando sul diritto del fratello "cattivo" di esercitare il diritto di prelazione se il fratello "buono" vendesse ad un estraneo. In questo caso è stato chiaramente scritto che la vendita avverrebbe tra il fratell0 "buono" ed il fratello, genitore di @Eleoo: che non è un estraneo.
Chi compra la parte del fratello "buono" non è un estraneo ma è un coerede dello stesso bene e legittimario, con lo stesso grado di parentela in quanto figlio dello stesso padre che ha generato il figlio "buono" ed il figlio "cattivo".
Se io voglio favorire mio fratello vendendogli la mia parte di eredità accettata, l'altro mio fratello non può invocare il diritto di prelazione.
 

Gianco

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Luigi Criscuolo

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Prelazione ereditaria ex 732 c.c. e la vendita della quota su un singolo bene della comunione ereditaria: Cassazione 19.01.2012 n. 737
E’ ammissibile la vendita della quota su un singolo bene compreso nella comunione ereditaria, ma questo trasferimento non attiva e non legittima l’esercizio della prelazione ereditaria. (E' il sottotitolo)

Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Ma questo vale se il coerede vuole vendere ad un estraneo, avvisando gli altri coeredi, se ne fanno avanti più di uno; non se un coerede vende ad un altro coerede non si attiva la prelazione ereditaria.


continua su: Prelazione ereditaria ex 732 c.c. e la vendita della quota su un singolo bene della comunione ereditaria Cassazione 19.01.2012 n. 737
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Luigi Criscuolo

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E' proprio in quel sito che appare l'affermazione inequivocabile che ho riportato prima.
concordo con te sulla inequivocabilità dell 'affermazione che si riferisce a quanto scritto poco prima cioè alla vendita ad un estraneo di una parte di proprietà di un bene in comunione. In questo caso tutti i coeredi di quel bene possono esercitare il diritto di prelazione. Da qui la frase
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
 

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