Art. 1809.
Restituzione.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810.
Comodato senza determinazione di durata.
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Io conosco questi, comunque lascio la parola ai più esperti!![]()
Grazie della risposta margheritabella,
In pratica, cessata causa exitus l'attività di colf, la ex badante dovrebbe restituire la quota d'appartamento che tutt'ora occupa
oppure fare un contratto con i nuovi proprietari e versare i canoni.
ma forse le badanti hanno favoreggiamenti o esiste una apposita legge.
vediamo se c'è qualche esperto in materia, nel frattempo ti ringrazio per l'informazione.
Cordialmente
pagolino