marcanto

Membro Senior
Professionista
... mentre qui si stava parlando di bonus facciate.....
e dove l'avresti detto, e se lo hai detto non sei stato chiaro !! .....sei stato sempre evasivo su questo punto ne dal quesito iniziale ti riferisci a tali agevolazioni o alle agevolazioni in generale.
Tanto che nel mio #14 (dico 14, ...) ti chiedevo:
"Per quanto si comprende le tue preoccupazioni, in riferimento agli abusi/difformità, sarebbero legati alla possibilità di usufruire del superbonus."

ma poi .... ho ri-controllato il tuo #8 dove citi un link di Fisco e Tasse nel quale si chiariscono problemi in tema di Superbonus ......mhaaa !!
 
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basty

Membro Storico
Proprietario Casa
e dove l'avresti detto, e se lo hai detto non sei stato chiaro !!
Qua:
Grazie Jan: la situazione è emersa a seguito della decisione di rifare la facciata interna (ma visibile parzialmente da suolo pubblico).

Quanto alla seguente osservazione:
ma poi .... ho ri-controllato il tuo #8 dove citi un link di Fisco e Tasse nel quale si chiariscono problemi in tema di Superbonus ......mhaaa !!
Concedimi che paia piuttosto singolare che tali semplificazioni, che apparentemente esentano dal dover assicurare la regolarità edilizia, siano limitate al solo superbonus.

E' solo dopo una rilettura di tuti i documenti citati, che ho preso atto come la risposta ministeriale e il DL 34/2020 art. 119 , emendato 8-9 volte, si applichi al solo superbonus: mi restano i dubbi di interpretazione ed estensione di tali affermazioni
 
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Jan80

Membro Attivo
Professionista
La possibilità di presentare una Cilas con l'esenzione del tecnico dal dover asseverare lo stato legittimo e la non decadenza del bonus fiscale anche con presenza di abusi edilizi é per il solo superbonus 110% (a eccezione del caso di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione).

Per tutti gli altri bonus fiscali valgono le classiche regole, almeno finora.....
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
paia piuttosto singolare che tali semplificazioni, che apparentemente esentano dal dover assicurare la regolarità edilizia, siano limitate al solo superbonus.
Togli pure "apparentemente", ormai è consolidata la regola di tralasciare le non regolarità
Va detto che nel superbonus 110 confluiscono molte tipologie di agevolazioni, come:
riqualificazione energetica (cappotto), sismabonus etcc
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
- se senza presentare la variante fai l'accatastamento dimenticandoti delle previsioni del titolo edilizio......ma nell'accatastamento dichiari le difformità non sanate .......allora è una falsa dichiarazione a livello catastale in quanto impostata su opere abusive
Per presentare la planimetria dell'immobile da accatastare è necessario rilevarlo nella sua interezza. Non è necessario che sia realizzato a seguito di autorizzazione edilizia, tant'è che tutti i fabbricati devono essere censiti. La regolarità urbanistica, se del caso, potrà essere richiesta a sanatoria anche facendo affidamento ai periodici condoni edilizi.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Non è necessario che sia realizzato a seguito di autorizzazione edilizia, tant'è che tutti i fabbricati devono essere censiti.
Sai perfettamente che questa è una distorsione (forzatura) del fare catastale odierno, ossia più recente, e presumo che il motivo è di rendere produttivi di reddito (tasse) anche immobili non legittimati.
In realtà è un assurdo..... un abuso lo puoi accatastare ma poi se non è sanabile rischi l'ordine di demolizione per ripristino, intanto le varie imposte sono state rese esigibili.
Pochi anni fa se era un nuovo manufatto dovevi indicare il titolo edilizio, se era un aggiornamento inserivi il titolo edilizio che autorizzava le modifiche edilizie etcc etcc
Una disciplina ancora in piedi per gli accatastamenti retrodatati (più vecchi) diciamo non recenti, diciamo non degli ultimi 10 anni circa......

Tutto questo cosa significa ?
significa che se 15-20 anni fa si è chiesto una concessione edilizia ma in corso d'opera si sono fatte variazioni non sanate e accatasti indicandone gli estremi del titolo edilizio (allora lo si doveva indicare) MA presentando planimetria conforme al realizzato (abusivo) e non al titolo edilizio ......effettui un atto mendace perchè presenti una planimetria catastale difforme dal titolo edilizio.

A te sembra regolare che oggi chiedi un titolo edilizio e sei tenuto a realizzare conforme ad esso MA poi vai a dichiarare a livello catastale un qualcosa che non è legittimato dallo stesso titolo edilizio ?
 
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Gianco

Membro Storico
Professionista
Puoi indicare a quale parte in particolare fai riferimento: art. Comma.
In alternativa, copia e i colla i passi di riferimento .....in modo da discutere sugli stessi riferimenti.
Se lo leggi attentamente, non trovi un punto che disponga la necessità della conformità della planimetria da presentare con l'autorizzazione edilizia.
Leggi l'Art. 1 Punto 2.
Comunque ti posso assicurare che operando da prima degli anni '70 nel campo topografico-catastale, ho presentato una marea di tipi di frazionamenti, tipi mappali ed accatastamenti, senza avere avuto necessità di fare riferimento al titolo edilizio, neanche in occasione della 47/85. Per il mio lavoro ho sempre avuto contatti diretti con il catasto nelle sue vecchie sezioni: terreni e fabbricati, senza mai avere avuto, né io, né i miei colleghi, problemi del tipo citato. Dimenticavo, mio padre è stato Presidente, segretario e consigliere del Collegio dei Geometri di Cagliari per svariati anni. Io stesso sono stato segretario e consigliere per tanti anni e sono stato presidente della commissione topografi. Credo di poter vantare esperienza tale che pochi hanno.
Infine, ti consiglio di provare ad informarti personalmente in catasto o con altri colleghi che operano nel campo specifico.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Non dubito della tua esperienza.
Il riferimento al titolo edilizio in sede di presentazione di un Docfa l'ho sempre inserito nella sezione "Relazione tecnica" accompagnandolo con altre indicazioni a volte necessaria come (ad esempio) la data di ultimazione dei lavori..

Prescindendo da quello che un DM delle Finanze possa stabilire, il sunto è:
1) ogni intervento edilizio necessita di essere assentito con specifica pratica edilizia, PdC, SCIA o CILA che sia ........tralasciamo l'edilizia libera che è una conquista recente.
2) se si presenta una pratica edilizia ne discende che in sede di realizzazione si rende il costruito conforme al progetto del titolo edilizio.
3) si pone in essere l'accatastamento che a mio avviso si deve conformare alle previsioni del titolo edilizio, e quindi per riflesso (essendo coincidenti i punti 1) e 2) ) è conforme al realizzato, punto 2).

Se nel passaggio 2) fai una deviazione ossia non realizzi secondo progetto assentito con pratica edilizia, pratica vuole che si deve presentare una variazione in corso d'opera o altrimenti sanatoria del caso.
Se ciò non viene posto in essere significa che hai costituito un opera abusiva o che presenta degli abusi perchè non conforme al titolo edilizio.
Quindi in quest'ultima condizione
quando poni in essere il passo 3) dell'accatastamento delle opere non conformi al legittimato ti stai rendendo complice di quel abuso.
Ti immagini se, come molto sovente capita, il tecnico che presenta l'accatastamento fosse anche il direttore dei lavori cosa SIGNIFICHEREBBE ....................
 

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