Comunque nella mailbox “lettura” equivale ad aver aperto il messaggio, cosa che normalmente è necessario fare per rispondere. Ovvero se hai risposto “Ok, ricevuto” vuol dire che hai anche aperto e tecnicamente letto il messaggio. Se poi hai chiuso gli occhi (per dire), cioè non hai esaminato il testo della email che hai ricevuto e aperto, è un problema tuo, come lo sarebbe se non esaminassi il testo della raccomandata AR regolarmente ricevuta. IMHO.
 
Bisogna conciliare il servizio dato all’amministratore con la comodità dei condomini (vicinanza della agenzia, interlocutore fisico,…)

I condomini non possono cmq accedere al conto.

Anche il ns precedente aministratore aveva fatto modifiche al conto (non la banca, ma la tipologia: aveva aggiunto la possibilità di gestione on line, che sinceramente condivido, comprendendone la comodità. Pagavamo però di più e non ci aveva avvisato, su questo mi è piaciuto meno il suo operato. Tolto l'amministratore, essendo un condominio minuscolo abbiamo tolto anche la gestione on line (paghiamo 6 bollette luce, l'asscurazione e lo spurgo ogni 2 anni)
 
Comunque nella mailbox “lettura” equivale ad aver aperto il messaggio,
La norma è figlia di un epoca in cui le mail le aprivi dopo aver acceso il pc ed utilizzato un programma che le scaricava.
Quasi nessuno proteggeva il pc e/o l'utilizzo dei programmi installati (tutti i vari sistemi erano facilmente aggirabili) e di conseguenza non vi puo essere la prova provata che fosse il destinatario ad aver letto il messaggio...e nulla è cambiato.

Non puoi comparare una Raccomandata (tanto più se con R/R)...dove qualcuno mette la propria firma ma soprattutto Legge/Giurisprudenza equiparano come consegna avvenuta con decorso di termini.

Ps.
Le "stramberie" giuridiche sono varie...ad esempio trovo assurdo che il postino consegni una Raccomandata al primo che si presenta alla porta (potrebbe essere un perfetto estraneo)...ma se ti presenti a ritirarla in Ufficio Postale devi avere la delega ...perchè Documenti Identificativi che certificano tu abbia la stessa residenza contano nulla.
 
È fuori discussione che solo i mezzi indicati dal cc sono legalmente validi e corretti.

Poi se il condomino accetta una mail ordinaria , cui risponde a conferma di aver ricevuto quanto indicato, solo se va fuori di senno contesterà la modalità.

Evidentemente il rischio che possa succedere è considerato dagli amministratori, remoto. Salvo cambiare idea alla prima fregatura
 
Pagavamo però di più e non ci aveva avvisato, su questo mi è piaciuto meno il suo operato.
Certe banche non chiedono un euro di differenza...altre un canone mensile/annuale.
Penso che chiunque sappia che le "facilità" non sempre siano gratuite senza bisogno che l'amministratore avvisi (cosa comunque doverosa).

In compenso se devi fare un bonifico la commissione è inferiore, se l'amministratore non deve fare la fila per anche solo chiedere visione è tempo risparmiato ...ed il tempo dei professionisti costa.
 
I condomini non possono cmq accedere al conto
Ni.
Alcune banche danno (davano) l’accesso in sola lettura, attraverso login e password. Dopo un amministratore infedele, lo avevamo ottenuto col consenso del nuovo.

Poi la banca ha riscontrato che la cosa facilitava intromissioni di estranei, ed ha rimosso il servizio. Peccato: perché spettava a loro assicurare una adeguato controllo accessi.
E l’analisi dei movimenti di c/c permetteva un rapido controllo di regolarità
 
effettiva risposta con testo "Ricevuto" o simili da parte del condòmino convocato.
L'amministratore non può essere certo che tutti i condòmini convocati con mail ordinaria (come da loro deliberato in apposita assemblea) rispondano scrivendo "ricevuto" entro la data dell'assemblea.

per un amministratore, fare affidamento su questa prassi rimane estremamente rischioso. Se anche un solo condomino non dovesse rispondere, o se negasse di aver mai ricevuto l’email, l’intera assemblea sarebbe a rischio di impugnazione.

Fonte:

E' vero che la raccomandata ar potrebbe non essere neppure aperta; chi riceve i fax e le pec potrebbe non leggerli.
Ma quelle sono modalità previste dall'art. 66 (inderogabile); la mail ordinaria no.
 
È fuori discussione che solo i mezzi indicati dal cc sono legalmente validi e corretti.

Poi se il condomino accetta una mail ordinaria , cui risponde a conferma di aver ricevuto quanto indicato, solo se va fuori di senno contesterà la modalità.

Evidentemente il rischio che possa succedere è considerato dagli amministratori, remoto. Salvo cambiare idea alla prima fregatura

Ad ogni modo, visto che il tribunale di Massa ha ritenuto di motivare la sua decisione con il fatto che gli avvisi di consegna e “lettura” notificati dal sistema non sono certificabili, mi è perso opportuno notare che il metodo con risposta del tipo “ok ricevuto“ non è una semplice notifica del sistema ma una deliberata conferma da parte del destinatario della convocazione, a meno di ipotizzare che ci sia un virus informatico che si diverte a rispondere alle convocazioni condominiali.
Per cui, concordo con voi che ci sia sempre un rischio di possibile contestazione, per quanto statisticamente remoto, perché l’e-mail non è una forma canonica prevista dal codice, ma al tempo stesso non mi pare che la sentenza citata riguardi il caso con conferma esplicita.
 
per un amministratore, fare affidamento su questa prassi rimane estremamente rischioso. Se anche un solo condomino non dovesse rispondere, o se negasse di aver mai ricevuto l’email, l’intera assemblea sarebbe a rischio di impugnazione.


Comunque, se un condomino non risponde, pur avendo lui stesso richiesto e acconsentito a questa modalità di convocazione, potrai una prima volta sollecitarlo, e se ancora non risponde potrai ritenere che nel suo caso si torni a spedire la raccomandata.
Se invece risponde confermando la ricezione ma poi nega di averlo fatto, potrai mandarlo a quel paese :D
Scherzi a parte, o dimostra che il gatto ha risposto per lui o mi pare difficile negare.
 

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