Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Gli atti di compravendita rogitati dal 1 luglio 2010 dovranno contenere tutti i dati per l'identificazione catastale dell'immobile, il riferimento alle planimetrie e la dichiarazione con cui gli intestatari certificano la conformità del tutto. Pena, la nullità dell'atto.

Ci sarà tempo sino al 31 dicembre 2010, per chi è titolare di diritti reali su un immobile non dichiarato al catasto o che non ha comunicato all'ufficio eventuali variazioni nei volumi. Lo si potrà fare pagando tributi catastali speciali, interessi e sanzioni. Altrimenti scatteranno i controlli dell'agenzia del Territorio. Anche perché, diversamente da quanto previsto nelle bozze di decreto, non sono previsti sconti fiscali per chi si adegua.

Per la registrazione dei nuovi contratti di locazione e affitto di fabbricati e terreni, invece, dal 1° luglio 2010 i dati catastali dovranno essere inclusi nella documentazione e riportati nel contratto . La mancata o errata indicazione di questi dati sarà punita con le stesse sanzioni previste per chi non registra un contratto d'affitto.

Infine, il capitolo ristrutturazioni. Dal 1° luglio 2010 le banche e poste effettueranno una ritenuta del 10% sui bonifici disposti dai cittadini per beneficiare delle detrazioni al 36% e 55% per le ristrutturazioni immobiliari.
 

andreina

Membro Attivo
la ritenuta del 10% sui bonifici: a favore di chi? a danno di chi? se pago una fattura di 1100 (IVA compresa del 10%) chi paga 110 di imposte anticipate? il mio fornitore?
Grazie per le delucidazioni
Andreina Viganò
 
G

gattons

Ospite
la domanda di andreina mi incuriosisce e mi interessa visto che stò facendo ristrutturazione di casa e userò la pratica del 55%......
 

Fortunata

Nuovo Iscritto
Anche a me interessa la domanad di Andreina visto che sto iniziando la pratica per ristrutturazione ed userò la legge che prevede di beneficiare del 55% sulla ristrutturazione. Grazie per la risposta
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Con l’approvazione della manovra correttiva dal 01.07.2010 sui pagamenti relativi sotto indicati verrà operata una ritenuta del 10%; la ritenuta verrà effettuata dalla banca/posta che la verserà all’erario.
Per il contribuente persona fisica che paga queste spese nulla o quasi cambia.
Cosa cambia
Nella sostanza ipotizziamo un contribuente debba pagare una fattura di 1.000 euro + IVA ad un ditta artigiana che gli ha sostituito la caldaia o gli ha fatto il “cappotto” dell’abitazione e che voglia usufruire delle detrazioni fiscali del 36% o del 55%
Ipotizziamo la fattura sia la seguente 1.000 di imponibile + 100 di IVA (spesso viene applicata aliquota IVA al 10%), per un totale di 1.100 euro.
Il contribuente si recherà in banca per fare il bonifico e quando chiederà alla banca di indicare la legge del 36% (L.449/97) o del 55% (L.296/2006) la banca stessa a partire dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.a., effettuerà una trattenuta del 10% sull’imponibile della fattura (100 euro nel caso indicato) e verserà alla ditta artigiana euro 1.000,00 e 100 euro li verserà allo stato con causale ritenuta d’acconto.
Ritenuta del 10%
ƒ Spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio,
ƒ spese per interventi di risparmio energetico.
Le banche o le Poste dovranno
ƒ operare, all’atto dell’accreditamento dei pagamenti, le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa;
ƒ effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F-24;
ƒ rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso;
ƒ indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.
Secondo l’Agenzia, la ritenuta del 10% deve essere applicata a titolo di acconto d’imposta da banche e Poste Italiane sui bonifici relativi a pagamenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, e deve essere calcolata sull’importo scorporato dell’IVA.
Al fine di evitare errori si consiglia i contribuenti che devono effettuare questi pagamenti di recarsi in banca muniti della fattura ricevuta dalla ditta edile o dal professionista
Cosa cambia nei pagamenti ai professionisti e artigiani in casi particolari
Chi vuole usufruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni edili o sul risparmio energetico non dovrà più pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell’eventuale ritenuta d’acconto del 20% o del 4% (ritenuta applicata solo dai condominii per le prestazioni di servizi) , in quanto la normativa speciale relativa alla nuova ritenuta del 10%,operata dalla banca, prevale su quella generale.
Esempio
Per fare un semplice esempio se un ingegnere esegue delle prestazioni per il risparmio energetico e fa la relativa parcella soggetta a ritenuta del 20% ad una ditta, quest’ultima non dovrà considerare la ritenuta del 20%, ma dovrà recarsi in banca e fare il bonifico per l’importo totale della fattura, senza fare alcuna ritenuta; sarà la banca ad operare sulla parcella dell’ingengere la ritenuta del 10%.
Fatturazione dei professionisti
I committenti devono comunicare a chi esegue i lavori, che hanno intenzione di fruire dell’agevolazione fiscale del 36 o del 55 per cento. In questo modo il professionista non emetterà la fatture indicando la ritenuta d’acconto (anche se dirette ad aziende) ma indicherà solo a fine fattura la seguente dicitura
N.B. Il corrispettivo della presente fattura sarà assoggettato a ritenuta d’acconto del 10% da parte della banca (D.L. 78/2010).
Da : Oggetto: Ritenuta del 10% sui bonifici per spese di ristrutturazione e risparmio energetico | studioFonzar's Blog
:daccordo:
 

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