La cosiddetta assicurazione decennale postuma viene stipulata dal costruttore a garanzia dell'acquirente
il costruttore ha l'obbligo di stipulare "una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatsi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione";