Fifo84

Membro Attivo
Proprietario Casa
Posseggo il 12,5% di una casa di campagna, paese abbondato di 50 anime.
Sono COMPROPRIETARIO insieme ad altri 4 eredi ( un erede ha come me il 12,5%) mentre gli altri due possono il 75%.

Se loro 3 fossero d'accordo, ed io no ad affittare sta casa ( che avrebbe un affitto ridicolo, a fronte di sicure spese extra che dovrei affrontare a favore dell'inquilino anche se solo x la mia quota), in più sarebbe fonte di reddito, di dichiarazione, etc etc..io POSSO OPPORMI?
Sono costretto a sottostare l'affitto, a prendere sti soldi e pagarci le spese?
Non è possibile rinunciarci?

Nel caso non sia possibile con le buone maniere...c'è un modo legale di contrastare l'affitto che sarebbe comunque a PERDITA sicuramente a fine anno per me a livello di spese, cose di gestione ed extra?

Considerate che ancora non c'è nessun inquilino dentro eh..la loro è una idea che vorrebbero seguire..
HO modo di oppormi o tutelarmi?
 
U

User_29045

Ospite
Chi dichiara il reddito se ad affittare è il singolo comproprietario? Le novità 2018 | Esperto - gli esperti di Solo Affitti a tua disposizione

All'URL indicato qui sopra indicano chiaramente che anche uno solo dei comproprietari può concedere in locazione l'immobile.

Quindi tu non ti puoi opporre, possono farlo contro la tua volontà.

Copio testualmente:

possiamo riassumere così le informazioni utili in merito:

- in caso di immobile in comproprietà anche il singolo comproprietario può stipulare un contratto di locazione;

- le imposte sul canone percepito, tuttavia, andranno pagate da tutti i comproprietari, in ragione delle rispettive quote;

- in registrazione andranno indicati (nela sezione riservata ai locatori) i nominativi di tutti i comproprietari, ivi compresi quelli "non presenti in atto";

- contestualmente verrà indicata l'opzione per il regime di cedolare o IRPEF di tutti i comproprietari;

- (in caso di opzione cedolare) per questo sarebbe opportuno che i comproprietari che non hanno espresso la propria opzione in contratto (non essendo presenti in esso) inviino prima della registrazione del contratto la raccomandata ai conduttori contenente l'opzione e la conseguente rinuncia all'aggiornamento del canone (si tratta di un passaggio prudenziale che suggerirei a scanso di future contestazioni dell'efficacia dell'opzione);

- qualora poi il canone venisse effettivamente percepito da un solo comproprietario e non da tutti sarà cura di tutti effettuare il conteggio delle imposte dovute in modo che il comproprietario unico percipiente li ristori delle imposte versate in sua vece.
 
U

User_29045

Ospite
FONTE: Contratto di locazione, uno dei comproprietari può opporsi al rinnovo?

Copio e incollo testualmente:

La stipula di un contratto di locazione è un atto che rientra nell'ordinaria amministrazione. In caso di più proprietari, quindi, a norma di legge non occorre l'unanimità per poter stipulare o rinnovare il contratto, ma è sufficiente un accordo preso a maggioranza. Di conseguenza i fratelli possono rinnovare il contratto a prescindere dal fatto che uno di loro non sia d'accordo. In ogni caso come comproprietario non può rinunciare a dichiarare il canone di locazione percepito. La legge, infatti, ossia l'art. 26 del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che i redditi fondiari "concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale." Quindi il reddito non può in ogni caso essere dichiarato solo da una parte dei proprietari. Può comunque valutare se le conviene applicare sul canone la cedolare secca, se attualmente dichiara l'importo ai fini IRPEF. L'opzione per la cedolare, infatti, può essere effettuata da ciascun singolo proprietario, a prescindere dal regime fiscale scelto dagli altri.
 

Fifo84

Membro Attivo
Proprietario Casa
FONTE: Contratto di locazione, uno dei comproprietari può opporsi al rinnovo?

Copio e incollo testualmente:

La stipula di un contratto di locazione è un atto che rientra nell'ordinaria amministrazione. In caso di più proprietari, quindi, a norma di legge non occorre l'unanimità per poter stipulare o rinnovare il contratto, ma è sufficiente un accordo preso a maggioranza. Di conseguenza i fratelli possono rinnovare il contratto a prescindere dal fatto che uno di loro non sia d'accordo. In ogni caso come comproprietario non può rinunciare a dichiarare il canone di locazione percepito. La legge, infatti, ossia l'art. 26 del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che i redditi fondiari "concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale." Quindi il reddito non può in ogni caso essere dichiarato solo da una parte dei proprietari. Può comunque valutare se le conviene applicare sul canone la cedolare secca, se attualmente dichiara l'importo ai fini IRPEF. L'opzione per la cedolare, infatti, può essere effettuata da ciascun singolo proprietario, a prescindere dal regime fiscale scelto dagli altri.


Rimane assurdo dover accettare per forza, soldi e oneri che NON voglio.

Un modo legale per forzare allora la vendita delle quote?
 
U

User_29045

Ospite
Come dividere un immobile in comproprietà

La vendita giudiziale è una strada veramente antipatica e costosa.

Ti suggerisco di contattare gli altri comproprietari e fare un regolare contratto di compravendita magari a prezzo molto basso.

Mi pare di capire che a te questo immobile non serva e tu voglia liberartene.

Se invece vuoi tenere l'immobile sfitto, e loro vogliono metterci dentro qualcuno, non ti puoi opporre. Puoi chiedere la divisione giudiziale, ma ripeto, la sconsiglio, meglio un cattivo accordo che una giusta causa.
 
U

User_29045

Ospite
Che fare se nessuno dei condividenti si candida all’assegnazione dell’intero bene?

Non resta in questo caso altra soluzione che la vendita dell’immobile all’asta. La procedura potrà essere o di carattere giudiziale oppure, qualora vi sia accordo fra le parti, condotta a trattativa privata. Nel primo caso le operazioni di vendita potranno essere condotte direttamente dal giudice o delegate ad apposito professionista incaricato.
 
U

User_29045

Ospite
Resta inteso che qualche probabilità di vendere ai due proprietari di maggioranza la tua quota, ce l'avrai se ti fai carico tu dei costi del rogito notarile di compravendita, e se fissi un prezzo veramente basso rispetto al valore di mercato che immagino sarà già molto basso, trattandosi di un paese di 50 anime, come tu stesso affermi sopra.
 
U

User_29045

Ospite
Esiste anche la rinuncia alla proprietà, che comporterebbe in automatico l'espansione delle quote di proprietà dei restanti comproprietari.

Io recentissimamente ho provato questa strada, ho contattato 4 notai e nessuno di loro ha voluto farmi fare un atto di rinuncia alla proprietà, con la scusa che non sapevano a chi intestare dopo la rinuncia.

Il mio caso era quello di un posto auto assegnato numericamente in garage condominiale, volevo rinunciare al mio posto auto espandendo la proprietà dei restanti 6 comproprietari, ma il notaio non sapeva decidere tra queste due opzioni:
- Lasciare senza intestazione il 7° posto auto dopo la mia rinuncia;
- Espandere la percentuale di proprietà dei restanti 6, dopo la mia rinuncia.
Avendo paura di redigere un atto annullabile per vizio di forma, e non sapendo a chi e se intestare il mio settimo posto auto, il notaio mi ha consigliato di trovare un acquirente interessato, e così ho fatto. Ho pagato di tasca mia il notaio incassando - quale provento della vendita - una somma risibile che non copriva nemmeno le spese notarili, però almeno ho dato qualcosa a qualcuno che sa come farne uso: a me non serviva e mai l'avrei usato.
 
U

User_29045

Ospite
FONTE: Divisione giudiziale immobile in comproprietà - Studio Legale Lazzari

Chi può chiedere la divisione giudiziale e chi deve partecipare al giudizio?
Ciascun comproprietario, qualsiasi sia la sua quota sul bene, può in qualsiasi momento rivolgersi al Tribunale per ottenere lo scioglimento della comunione.

A partire dal 20 settembre 2013, però, prima di avviare una causa relativa ad una divisione è necessario dar corso a un procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato. Se la mediazione non viene esperita e la causa viene avviata ugualmente, entro la prima udienza il Giudice può rilevare la “non procedibilità” della causa giudiziale. La “non procedibilità” può essere fatta valere anche dalla controparte (ossia dal c.d. “convenuto”), sia pure entro un preciso termine di decadenza.

Se la mediazione non riesce, la richiesta di divisione giudiziale può essere fatta in qualunque momento, non essendo previsto alcun limite temporale.

Il giudizio di divisione deve essere promosso nei confronti di tutti i comproprietari. Devono inoltre necessariamente partecipare al giudizio i creditori che abbiano garanzie sul bene oggetto di comunione (come ad esempio, un’ipoteca iscritta su un immobile) e coloro che abbiano diritti sul bene (come, ad esempio, l’inquilino che abbia in corso un contratto di locazione ultranovennale su un bene immobile oggetto di divisione).
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto