arciera

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Proprietario Casa
quello che io so è che questa legge, fatta per antiterrorismo, è valida anche per i cittadini dell'ue, è valida anche per i cittadini italiani. Tanto è vero che fioccano anche le multe: vedi il caso che ho portato ad esempio di un signore che aveva dato ospitalità ad un amico italiano e i vigili hanno emesso una multa.

2. LA NORMATIVA DECRETO-LEGGE 21/03/1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’ acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'Autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103,00 € a 1.549,00 €. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile.omissis. ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA, LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UN FABBRICATO DI CUI ALL’ART. 12 L. 191/78, NON E’ PIU’ DOVUTA, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO DI CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, VENGA REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Questa legge pare ancora in vigore ed in Italia ancora non c'erano i cittadini extraue i quali successivamente vengono conglobati nella medesima legge: comma 3. DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO La normativa di cui all’art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che ha un contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide
Mi pare che sia davvero interessante per tutti sapere questo...Neanch'io avevo fatto mai questo approfondimento
 

Nemesis

Membro Storico
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quello che io so è che questa legge, fatta per antiterrorismo, è valida anche per i cittadini dell'ue, è valida anche per i cittadini italiani.
Certamente sì. Ma evidentemente non l'hai letta attentamente.
Premesso che in caso di contratto di locazione registrato la comunicazione non è (più) dovuta, nei restanti casi (locazioni per le quali non v'è l'obbligo della registrazione, comodati verbali, ospitalità, ecc.) la comunicazione è dovuta solamente se sussistono entrambi questi due fatti:
- la cessione è per un tempo superiore a un mese;
- si cede l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso.
Pertanto, se si concede, si ospitano, ecc. cittadini di Stati appartenenti all'UE, anche per un tempo superiore a un mese, ma non si dà loro l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, la comunicazione non è dovuta.
Se si concede, si ospitano, ecc. i cittadini di cui sopra dando loro l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ma il periodo non è superiore a un mese, la comunicazione non è dovuta.
E ciò non deriva da interpretazioni giurisprudenziali, ma si evince chiaramente dalla semplice lettura delle prime righe della norma da te riportata.
 

arciera

Membro Senior
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Non sono convinta. La legge emanata in conseguenza del rapimento di aldo moro e' attualmente in vigore, a quel che ne so io. Si dovrebbe ancora compilare il modulo di cessione di fabbricato e accanto alla dicitura "Comunicazione di cessione di fabbricato, Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191" si aggiunge per ospitalità ed i nomi degli ospiti con gli estremi dei loro documenti. La dicitura " cessione di fabbricato" anche se temporanea assume il significato di ospitalita'. (i soliti termini della burocrazia)
Si puo' scaricare il modulo da internet: cessione di fabbricato e consegnarlo in questura. Le sanzioni, se non si ottempera al dettato, paiono pesanti.
 

Nemesis

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Non sono convinta.
Sopravviveremo.
La legge emanata in conseguenza del rapimento di aldo moro e' attualmente in vigore, a quel che ne so io.
Nessuno l'aveva messo in dubbio.
Si dovrebbe ancora compilare il modulo di cessione di fabbricato
Nelle condizioni indicate dalla norma. Che avevo indicato e che sono sempre là, da leggere.
Le sanzioni, se non si ottempera al dettato, paiono pesanti.
Appunto. Le sanzioni s'applicano solamente se non vi si ottempera. Ma la norma prescrive che la comunicazione è dovuta solo se... e se...
 

cleopatra 1

Membro Attivo
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Non sono convinta. La legge emanata in conseguenza del rapimento di aldo moro e' attualmente in vigore, a quel che ne so io. Si dovrebbe ancora compilare il modulo di cessione di fabbricato e accanto alla dicitura "Comunicazione di cessione di fabbricato, Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191" si aggiunge per ospitalità ed i nomi degli ospiti con gli estremi dei loro documenti. La dicitura " cessione di fabbricato" anche se temporanea assume il significato di ospitalita'. (i soliti termini della burocrazia)
Si puo' scaricare il modulo da internet: cessione di fabbricato e consegnarlo in questura. Le sanzioni, se non si ottempera al dettato, paiono pesanti.
Scusatemi ma,all'amministratore bisogna comunicare ospiti a casa oppure no? Se si, cosa potrebbe succedere se non lo facessi? Grazie per la gentile risposta
 

Nemesis

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all'amministratore bisogna comunicare ospiti a casa oppure no?
La risposta era stata già data nel mio primo messaggio. Gli "ospiti" hanno un diritto personale di godimento? No. Quindi l'amministratore non deve indicarne le generalità nel registro di anagrafe condominiale che ha l'obbligo di curare.
 

condobip

Membro Storico
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Scusatemi ma,all'amministratore bisogna comunicare ospiti a casa oppure no? Se si, cosa potrebbe succedere se non lo facessi? Grazie per la gentile risposta
Potrebbe succedere se la variazione non venga comunicata in caso di affittuari (come pare) ... (come avevo scritto al mess. nr. 17)

... all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; (cc art 1130)

Se ospiti, l'amministratore non può pretendere nulla
 
Ultima modifica:

arciera

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E' stato oramai piu' che assodato che l'amministratore potrebbe essere denunciato alla forza pubblica per violazione della privacy. L'amministratore al massimo puo' sapere chi sono i suoi datori di lavoro. E prima dell'estate neanche questo gli era concesso. L'anagrafe del condominio, ovvero chi sono i proprietari, gli permette di sapere a chi santo deve rivolgersi quando deve utilizzare soldi non suoi, quando ha ricevuto un mandato a fare. L'unica istituzione che può mettere naso, ovvero a richiedere i documenti, e' la forza pubblica.
Da qui nasce l'interessante discussione con Nemesis. A cui vorrei suggerire di approfondire lo studio dell'icona della sfinge. Di svilupparne il dato semiotico. Questo simbolo ci porta verso destinazioni ignote perché Sfugge all'umana comprensione razionale. Sono certa che almeno noi di fronte alla sfinge, sopravviveremo. La divinità non chiede piu' tale obolo. Se e' legge del 1978 ed e' tutt'ora vigente, non c'e dubbio che noi dovremmo denunciare la presenza nelle nostre case di persone che contrariamente non sarebbero raggiungibili eventualmente dalla forza pubblica. E nel 1978 non se ne faceva ancora una questione religiosa.[DOUBLEPOST=1381059939,1381059818][/DOUBLEPOST]Condobip, non fare confusione. La prego
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Condobip, non fare confusione
Non ha fatto confusione, dato che ha indicato le conseguenze nel caso di "affittuari".
Invece è fare confusione l'affermare che sussista sempre e in ogni circostanza l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato ex art. 12 D.L. n. 59/1978.
Se per esempio offro ospitalità a dei miei amici, cittadini di Stati appartenenti all'UE, anche concedendo loro l'uso esclusivo del mio fabbricato o di parte di esso, ma per un periodo che non supera un mese, non è dovuta quella comunicazione all'Autorità locale di P.S.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Condobip, non fare confusione. La prego
Ma parliamo di ospiti o di affitto, questo è il problema? Perchè le due risposte sono del tutto differenti e mi sembra che in questo topic si è risposto sia per un verso che per l'altro e rileggendo il quesito iniziale mi pare che si parli di affitto
Gentili utenti,sono proprietaria e risiedo nel mio appartamento.Fitto due stanze a studenti.L'amministratore pretende che io debba comunicargli i nomi delle persone in casa. Sono obbligata a comunicarglieli? Grazie per la gentile risposta.Saluti
 

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