Certo, ci deve essere prima una sentenza relativa all'azione di riduzione, nel caso specifico sarebbe promossa dallo stesso creditore in surrogatoria.Ci deve essere prima di tutto una sentenza di riduzione della donazione fatta al coerede che ha avuto dal de cuius più di quanto gli sarebbe spettato. L'azione di collazione e riduzione può essere promossa dal legittimario leso nel valore della sua quota legittima una volta ricostruito il patrimonio del de cuius. Potrebbe darsi il caso che al coerede leso stia bene la situazione iniqua generata dal comportamento del genitore.
Ovviamente dovrebbe dimostrare che il legittimario ha ricevuto meno della quota di legittima (nel caso specifico il 50% essendo il figlio).
La sentenza del 2001 estende l'art. 563 c.c. anche ai beni ricevuti per disposizione testamentaria, anche se non è implicato alcun bene donato.Non so cosa dica la sentenza del 2001 però potrebbe darsi che se l'erede privilegiato abbia già venduto l'immobile donato prima della morte del donante, ed abbia venduto anche gli immobili ricevuti per disposizione testamentaria, il legittimario leso possa far fronte al valore della riduzione chiedendo la restituzione all'acquirente dell'ultimo immobile venduto. Può darsi fosse palese la volontà di non restituire la parte in eccesso da parte del donatario.
A mio avviso è un errore, e vedo che anche altri concordano con me.
Ma così è stato deciso in quella sede.
Il creditore che, nel caso specifico, agirebbe in surroga per richiedere ed ottenere la riduzione, in caso l'escussione dai coeredi non sia sufficiente, non potrebbe agire in surroga per richiedere ed ottenere la restituzione da terzi che abbiano acquistato immobile da un coerede?Comunque è sempre una azione che deve promuovere il legittimario e non un suo creditore.