Fausto1940

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Salute a tutti! Nel maxicondominio ove posseggo un appartamento, il bilancio proposto dall'Amministratore presenta l'addebito degli interessi passivi per morosità richiesti dall'azienda gerente il servizio di acquedotto suddiviso in ragione di € 38,50 a carico di ciascun condomino (sono 700(!) per un totale di € 26.950,00. Ritengo che il criterio sia errato poichè - pur essendo tenuti al pagamento tutti condomini, adempienti compresi - la ripartizione dovrebbe avvenire pro quota millesimale e non pro capite. Potete chiarirmi la questione?
Grazie da nonno Fausto
 

Dimaraz

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- la ripartizione dovrebbe avvenire pro quota millesimale e non pro capite
La ripartizione seguirà il medesimo criterio con cui si esegue l"addebito della quota di consumo dell'acqua...fatto salvo quanto scritto da @Nemesis.

Quindi se non avete sottocontatori o se per consuetudine o RdC Contrattuale ripartite "alla romana" anche gli interessi saranno divisi a "cranio" fra quanti non hanno pagato nei termini di scadenza.
 

Fausto1940

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Proprietario Casa
Secondo un a breve lettura sia di un po' di codice civile che del nuovo codice del condominio sarei giunto a queste conclusioni:
a) debito nei confronti del fornitore: i condomini ancorché adempienti sono tenuti al pagamento di quanto non soddisfatto dagli altri condomini, salvo il diritto di rivalsa su quanto l'amministratore potrà recuperare esercitando le azioni cui è tenuto.
b) esistono i "sottocontatori" ma ritengo impossibile che sia applicabile il principio dell"accessorium sequitur principalis" (l'accessorio "interessi" segue la sorte del principale "consumo di acqua" )poiché restano sempre in ballo le quote dei consumatori inadempienti. Mi apparrebbe più equo che gli interessi fossero ripartiti in base alle quote millesimali sempre salvo il diritto di rivalsa neri confronti dei debitori...debitamente esecutati
 

Dimaraz

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Secondo un a breve lettura sia di un po' di codice civile che del nuovo codice del condominio

???
Il "Codice del Condominio" è sempre contenuto nel Codice Civile...e, visto che ora specifichi esistono ancora morosi(tà) proprio la riforma del 2012/13 ha previsto che i creditori del Condominio non possano rivalersi con i condòmini "virtuosi" prima della completa escussione dei "morosi".
Questo significa che l'amministratore, salvo la maggioranza non lo dispensi, deve fornire il nominativo e la quota di quanti risultano in ritardo con i versamenti.

Se la maggioranza decide di non usufruire della normativa facendosi temporaneamente carico di tali insolvenze o comunque si decidesse di dotare il Condominio di un "fondo" di liquidità per evitare problemi di erogazione....solo allora il contributo dovrà essere proporzionale ai millesimi di proprietà.

Va da se che per detto "fondo" non potranno essere determinanti i voti di quanti già non pagano.
 

luciano1949

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salute a tutti! Nel maxicondominio ove posseggo un appartamento, il bilancio proposto dall'Amministratore presenta l'addebito degli interessi passivi per morosità richiesti dall'azienda gerente il servizio di acquedotto suddiviso in ragione di € 38,50 a carico di ciascun condomino (sono 700(!) per un totale di € 26.950,00.

Non mi addentro nella suddivisione ma vorrei dei chiarimenti, quanto è la cifra dell'insoluto se gli interessi sono quasi 30.000€? quindi una famiglia di 4 persone dovrebbe sborsare 150€ per gli interessi o, io ho letto male?anche se per condomino s'intende una famiglia, dovessi versare una 40a di € mi pare assurdo se sono in regola con i pagamenti, ma torniamo all'inizio, per avere una morosità tanto elevata trovo qualcosa di "manchevole" nell'amministrazione dei conti, fino a trentanni fa abitavo in un condominio pure io e capitava sì che qualcuno ritardasse a pagare ma alla prima assemblea si cercava di capire se era un problema del momento per il moroso oppure se era un vizio, ma non si raggiungevano sicuramente cifre superiori a un paio di rate, oggi c'è la possibilità di "aggredire" gli insoluti con sequesti conservativi, che sia il locatore o il conduttore poco cambia, se si deve pagare e non si paga si corre ai ripari, @Fausto1940 ti dispiace spiegare il tutto per far capire anche a quelli "gnucchi" come me cosa è sucesso?
 
U

User_29045

Ospite
Se la maggioranza decide di non usufruire della normativa facendosi temporaneamente carico di tali insolvenze o comunque si decidesse di dotare il Condominio di un "fondo" di liquidità per evitare problemi di erogazione....solo allora il contributo dovrà essere proporzionale ai millesimi di proprietà.

Io sapevo che il fondo cassa straordinario può essere attivato e creato solo se si ha l'UNANIMITA' DEI CONSENSI. Ti torna?
 
U

User_29045

Ospite
FONTE: Il fondo cassa (o fondo speciale) del condominio


Copio & Incollo:

Il fondo morosi

La riforma non ha espressamente previsto la possibilità di costituire un fondo cassa per far fronte ai problemi di liquidità determinati dal mancato pagamento delle quote da parte dei condomini morosi. Tuttavia, l'istituzione di un fondo ad hoc, c.d. "fondo morosi", pur costituendo una questione dibattuta e fonte di controversie tra i condomini in regola con i pagamenti, costretti ad esborsi ulteriori per sopperire alla situazione provocata dai mancati versamenti di altri, è ritenuta legittima dalla giurisprudenza e trova applicazione nella pratica.
Si tratta in ogni caso di un fondo straordinario destinato a far fronte alla procedura per il recupero dei crediti, cui l'amministratore è tenuto per la riscossione forzosa delle somme dovute, ex art. 63 disp. att. c.c., e che rappresenta una sorta di prestito che verrà restituito nel caso di recupero di quanto dovuto dal debitore moroso.
A causa del "sacrificio" che il fondo rappresenta per i condomini virtuosi, chiamati a partecipare alle spese condominiali in misura non proporzionale al valore delle rispettive proprietà come previsto dall'art. 1123 c.c., si ritiene esso debba essere approvato dall'unanimità di tutti i condomini. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza, formatasi in materia prima della riforma, ha ritenuto legittima la delibera approvata con il voto della sola maggioranza nei casi di effettiva e dimostrabile urgenza (ovvero nel caso in cui i creditori del condominio avessero esercitato azione esecutiva in danno delle parti comuni dell'edificio) (Cass. n. 13631/2001). Con la riforma, invece, il novellato art. 63 disp. att. c.c. prevedendo che "i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini", sembra escludere l'ipotesi eccezionale sopra descritta, con la conseguenza che il fondo va deliberato con il consenso dell'unanimità di tutti i condomini.
 
U

User_29045

Ospite
Un'altra questione delicata è la seguente: creando il fondo cassa straordinario per coprire i "buchi" generati da uno o più morosi, che senso ha fare il riparto in base ai millesimi di proprietà, se tanto i morosi non pagano da anni e continueranno a non pagare neanche quello? Ma qui siamo già in una fase successiva, fondo cassa straordinario già deliberato, all'unanimità.
 

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