Preciso che mio marito non mi ha dato i suoi beni con atto pubblico,ma mi sono stati assegnati giudizialmente in sede di separazione.
Occorre precisare che il trasferimento dei beni immobili è avvenuto in sede di
separazione consensuale che è cosa diversa dal "giudizialmente", uìin quuanto ciò non è frutto di una sentenza ma di un
accordo studiato a tavolino.
Ne consegue che dove non ci sia stato trasferimento a titolo oneroso, i beni sono soggetti alla c.d.
revocatoria ordinaria. Inoltri debiti contratti dal tuo ex marito anche se sono stati formalizzati dopo la separazione, quasi sicuramente erano già pendenti: es, un finanziamento in corso.
I presupposti sono i seguenti:
presupposto è quello in cui il debitore svende i propri beni o magari li intesta alla moglie per evitare che i creditori possano espropriarli. Se sono presenti congiuntamente alcuni requisiti indicati dalla legge, però, l’atto in questione è inefficace verso il creditore.
Inefficacia non significa nullità: l’atto è valido verso chiunque, tranne che verso il creditore agente, che può far valere il suo diritto e, ad esempio, espropriare il bene in questione o comunque non subire gli effetti di quell’atto.
Tuttavia, esiste anche una terza persona insieme a cui l’atto è stato compiuto, e la sua eventuale buona fede deve essere ugualmente garantita dal legislatore.
Per far quadrare il cerchio, gli elementi richiesti dal codice perché si possa avviare una revocatoria ordinaria sono: uno o più atti dispositivi mediante i quali il debitore ha apportato delle modifiche al proprio patrimonio; il “periculum damni”, ossia il rischio concreto che tali atti abbiano ridotto significativamente il patrimonio del debitore, tanto da mettere in difficoltà le possibilità del creditore di trovare soddisfazione; il “consilium fraudis”, cioè la precisa consapevolezza del debitore di creare danno al creditore con queste vicende.
Se l’atto è a titolo gratuito, non occorre altro; se invece è a titolo oneroso, occorre anche la “partecipatio fraudis”, ovverosia la complicità del terzo col debitore al fine di danneggiare il creditore.
Non conosco l'entità dei beni immobili che ti ha ceduto, e perchè abbia effettuato questa cession, ma francamente è poco attendibile che un soggetto, per di più in sede di separazione, dia beni immobili all'ex moglie per avere in cambio un vitalizio di soli 400,00 €.