Gianco

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Salve avrei un quesito da porre, il coniuge superstite è intestato al 50% di un immobile indiviso con un fratello. La vedova ed il decuius erano in comunione di beni, ora nella successione bisogna inserire anche il. 25% di questo immobile che è una seconda casa? L'immobile è stato costruito dopo le nozze.
Scusate mi sono espressa male, la casa è intestata al 50% a mia suocera e l'altro 50 al fratello di lei, ed è stata costruita dopo il matrimonio. Ora mio suocero è deceduto ed essendo in comunioni di beni volevo capire se il 50 di possesso di mia suocera devo inserirlo nella successione o perché intestato a lei non va indicato?
Da questi due interventi del postante deduco quello che mi ha convinto della risposta formulata.
 

basty

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Proprietario Casa
Da questi due interventi del postante deduco quello che mi ha convinto della risposta formulata.
Non mi sembra si possa dedurre che la casa sia stata costruita dai coniugi: è una ipotesi possibile, ma non suffragata da quanto descritto, anzi.

Mi sembra che lo spirito della domanda lasci proprio intendere (accennando ad un ipotetico 25%) che la casa sia stata costruita da fratello e sorella, e che la sorella, moglie del de-cuius , essendo in comunione dei beni, avrebbe implicitamente posto in comunione col marito sia le spese che la proprietà, nonostante ciò non appaia nella situazione catastale.

Ora il regime da applicarsi in questi casi lo ha spiegato nemesis: unico appunto forse possibile sta nelle date di acquisto del terreno e di realizzazione del fabbricato.
Sono stati acquisiti e realizzati prima o dopo la distinzione nel regime patrimoniale coniugale? @Nemesis mi pare non ha distinto i due casi
 

GioCaEma

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Il terreno è Stato acquistato da mia suocera dopo il matrimonio e su di esso è stata costruita la casa il tutto circa 35 anni fa dopo il matrimonio ma ripeto il nome del decuius non è menzionato da nessuna parte ne sull'atto d'acquisto del terreno nè sulla concessione edilizia per costruire la casa nè tutt'ora sulle visure catastali. Grazie e scusate se non sono abbastanza chiara ma ripeto non mi intendo di queste cose
 

Gianco

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E' molto importante conoscere la data dell'atto perché se è stato acquistato dopo il 19/05/1975, data di entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, automaticamente sarebbe dovuto cadere in comunione dei beni. Pertanto, se ricadesse in questo caso, si può porre rimedio rettificando la domanda di voltura ed a cascata regolarizzare tutto il resto.
 

basty

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E' molto importante conoscere la data dell'atto perché se è stato acquistato dopo il 19/05/1975, data di entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, automaticamente sarebbe dovuto cadere in comunione dei beni. Pertanto, se ricadesse in questo caso, si può porre rimedio rettificando la domanda di voltura ed a cascata regolarizzare tutto il resto.
Adesso concordo. Se però sull'atto d'acquisto del terreno non compare alcun accenno sullo stato coniugale, e la costruzione è avvenuta subito dopo c'è da presumere che tutto ciò sia avvenuto prima del '75. In quel caso non scattava la presunzione di comunione dei beni, se non ricordo male.
 

Gianco

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La legge prevedeva che tu dovessi fare la scelta, se non optavi per la separazione dei beni automaticamente ricadevi nella comunione.
 

GioCaEma

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Lunedì chiamo il geometra e mi faccio dire la data esatta di acquisto e poi di costruzione Xche mia suocera non la ricorda più e poi mi faccio dire se c'è scritto qualcosa sullo stato coniugale o meno sugli atti. Grazie a buon fine settimana
 

Nemesis

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Già. Ma non retroattivamente, mi pare.
Ma i coniugi, entro il 15 gennaio 1978, potevano convenire che i beni acquistati anteriormente alla data del 20 settembre 1975 fossero assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi. Gli atti relativi (che erano annotati a margine dell'atto di matrimonio), compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti erano esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali a essi relativi erano ridotti alla metà.
 

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