Nemesis

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Con l atto notorio si tutelano e se ne lavano le mani
Per quanto riguarda gli obblighi che il T.U. n. 346/1990 impone loro, si tutelerebbero solo con la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione o con la dichiarazione scritta che non vi era l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione.
 

quiproquo

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Nemesis hai perfettamente ragione.
Ma di pratiche di estinzione c/cetc ne ho seguite tante,con tutti i principali istituti di credito italiani e non.
Mai nessuna ha chiesto copia della presentazione della dichiarazione di successione.
Con l atto notorio si tutelano e se ne lavano le mani.
Non è mica o sempre vero. Come esecutore testamentario con un erede in Italia e un altro in Germania, una delle più antiche banche del suol patrio, da anni molto chiacchierata, mi ha dato la disponibilità dopo sei mesi..ha solo saldato l'ammontare della fattura Pompe Funebri, da me anticipato alla stessa.
E per ogni documento fra cui la registrazione notarile del testamento e della Dichiarazione mi si chiedeva un duplicato ogni 10-15 giorni...
Alla fine fra documenti prodotti e quelli firmati alla stessa banca ho potuto conteggiare un peso di circa 1.500 grammi....che aggiunti a quelli dell'Agenzia delle Entrate formano due borsoni. Se non ricordo male nella dichiarazione della successione oltre agli eredi sono enumerati anche i
vari beni che vanno a comporre l'asse ereditario e giocoforza si dovrà allegare anche l'estratto conto della stessa banca o posta che, a dir loro, per evitare che il fisco possa accampare delle pretese per incauto anticipo dei risparmi, chiedono la copia "TIMBRATA" a volte autenticata di tale dichiarazione. Sono i grovigli burocratici da cui non si sfugge. QPQ.
 

Nemesis

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A MAGGIOR APPROFONDIMENTO
Continua la disinformazione.
Prima si è dato per vigente un decreto-legge (n. 23/2014) che non esiste.
Ora invece si dà per vigente un decreto legislativo, che non solo non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma non è stato nemmeno adottato in via definitiva dal Governo, né (ovviamente) emanato dal Presidente della Repubblica.
Alla data odierna risulta vigente solamente la legge n. 23/2014, per cui il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quella legge, e dunque entro il 26/3/2015, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale.
Lo schema del decreto legislativo approvato (2° esame preliminare) dal Consiglio dei ministri è tuttora presso le Commissioni permanenti delle due Camere che dovranno esprimere il proprio parere definitivo.
Quindi, attualmente, e finché non sarà in vigore un atto avente forza di legge che contenga modificazioni al T.U. approvato con D. Lgs. n. 346/1990, il limite per non essere obbligati a presentare la dichiarazione di successione ex art. 28, comma 7 di quel T.U., è sempre quello di (corrispondente a) cinquanta milioni di lire, e non quello di centomila euro.
 

Nemesis

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È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28/11/2014 il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L'art. 11 contiene le modificazioni al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Pertanto, il prossimo 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il nuovo limite previsto dal comma 7 dell'art. 28 del citato T.U.:
"Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Ottimo.
Ma l'88% degli italiani almeno un immobile lo possiede.
Comunque fino a centomila euro liquidi nessuna successione.
 

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