quiproquo

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Proprietario Casa
Posto quanto rinvenuto in merito ad una recente sentenza della Cassazione in tema di Stalking condominiale (fattispecie analoga) :

Il delitto di stalking è configurabile anche se le condotte persecutorie sono poste in essere nell'ambito dei rapporti condominiali.

“Integra il reato di stalking la molestia ripetuta nei confronti dei condomini di un edificio in modo da produrre in essi uno stato d'ansia. Ne consegue che vi è l'esistenza del cosiddetto stalking condominiale ogni qual volta un vicino di casa molestia un altro vicino, o altri vicini, con una serie di azioni volte a: ingenerare in loro un fondato timore per l'incolumità propria o di un familiare; costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini”.Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 26878 del 30 giugno 2016 in merito al reato di atti persecutori nel condominio.

I fatti di causa. Tizio querelava Caio in quanto, a causa della sua condotta, era stato costretto a mettere in atto quel cambiamento delle abitudini di vita rivelatore dello stato di ansia idoneo a configurare il reato di stalking.
Sulla base di ciò, il Tribunale del riesame romano confermava la condanna di Caio della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. Avverso tale pronuncia, veniva proposto ricorso per cassazione.
Brevi cenni del reato di stalking. La norma in esame recita al primo comma che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Secondo la definizione fornita dalla scienza sociologica, più precisamente, lo “stalking” viene definito come il comportamento assillante ed invasivo della vita altrui, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali, a mero titolo esemplificativo, telefonate, appostamenti, pedinamenti, comportamenti assillanti ed ossessivi che mirano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica, fino a sfociare in fattispecie di reato.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato di cui all'art. 612bis cod. pen. è essenziale la connessione causale tra la condotta dell'agente, caratterizzata dalla reiterazione, ed uno dei tre eventi alternativamente tipizzati dalla norma, ovvero:
a) il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima;
b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata;
c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Lo stalking nel condominio. La realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell'area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.

Le statistiche rilevano che una buona percentuale dei reati di stalking si realizzano nel condominio, dove gli animi esasperati da rancori pregressi e intolleranze nei rapporti di vicinato possono tradursi e trasmodare in condotte persecutorie.
Dal punto di vista giurisprudenziale, questa fattispecie è stata introdotta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale.
In questa sentenza l'imputato veniva condannato per il reato di stalking ai danni dell'intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d'ansia nell'eventualità di incontrare l'aggressore nel condominio, costringendole, conseguentemente a mutare le proprie abitudini di vita, conseguentemente realizzando, secondo il ragionamento della Corte di Legittimità il reato ex art. 612-bis cod. pen.
Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte": le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).
E così è stalking anche "insozzare quasi quotidianamente l'abitazione ed il cortile di proprietà del vicino gettandovi rifiuti di ogni genere", se con tale condotta gli si provoca "un perdurante e grave stato d'ansia e il fondato pericolo per l'incolumità, al punto da costringerlo a trasferirsi altrove per alcuni periodi e rinunciare a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi": in tal senso la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna comminata proprio nei confronti di un soggetto che si era reso responsabile di questi atti, giustamente inquadrati appunto come persecutori tra condomini (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 39933 del 26/09/2013).
Il ragionamento della Corte di Cassazione. I giudici di piazza Cavour, nella fattispecie in esame, hanno ritenuto provata la credibilità e l'esasperazione del querelante e sgombrando il campo da qualsiasi dubbio in ordine alla presenza di "intenti calunniatori o contrasti economici".
Difatti, alla base delle ripetute querele vi era "una reale esasperazione" derivante dalle condotte del condomino indagato che avevano portato il vicino ad assumere tranquillanti, ad assentarsi dal lavoro, mettendo così in atto quel cambiamento delle abitudini di vita rivelatore dello stato di ansia idoneo a configurare il reato di stalking.
Sul punto in esame, a parere dei giudici, la condotta illecita è coerente con quanto già detto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata” (In tal senso Cass. Penale 14391/2012).
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso di Caio e per l'effetto ha confermato la pronuncia del Tribunale del Riesame e la condanna al reato di stalking.
A questo punto, dopo sì dotta esposizione alla quale tutti ci dovremmo inchinare,
chi è più temerario Dimarraz o quiproquo??? Potete anche sorvolare...tanto non interessa nessuno,
nè tantomeno la nostra postante che invece unendo la puntualissima disquisizione della Prof.ssa
Augusta con la mia modesta visione da uomo della strada, potrà trarne linfa per il suo dilemma
che ripeto si potrà risolvere solo con l'intervento di un legale. Prima però una raccomandata al
locatore sulla falsariga da me indicata non le costerà nulla. E Dimarraz che è partito lancia in resta,
non ha ancora capito che sono sempre per il compromesso e che minacciare il ricorso al legale
può spesso restare solo sulla carta. Anche l'eventuale successiva raccomandata dell'avvocato,
direttamente con diffida al molestatore, potrebbe ottenere un risultato. Che poi possa essere lite temeraria o meno lo deciderà in coscienza lo stesso avvocato. Certamente non tu e non qpq.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
A questo punto, dopo sì dotta esposizione alla quale tutti ci dovremmo inchinare,
chi è più temerario Dimarraz o quiproquo??? Potete anche sorvolare...tanto non interessa nessuno,
nè tantomeno la nostra postante che invece unendo la puntualissima disquisizione della Prof.ssa
Augusta con la mia modesta visione da uomo della strada, potrà trarne linfa per il suo dilemma
che ripeto si potrà risolvere solo con l'intervento di un legale. Prima però una raccomandata al
locatore sulla falsariga da me indicata non le costerà nulla. E Dimarraz che è partito lancia in resta,
non ha ancora capito che sono sempre per il compromesso e che minacciare il ricorso al legale
può spesso restare solo sulla carta. Anche l'eventuale successiva raccomandata dell'avvocato,
direttamente con diffida al molestatore, potrebbe ottenere un risultato. Che poi possa essere lite temeraria o meno lo deciderà in coscienza lo stesso avvocato. Certamente non tu e non qpq.
Replica a tutto tondo per i partecipanti al topic con @Dimaraz in testa.
Ho letto da qualche parte che per evitare le lungaggini processuali in materia di
molestia condominiale, basta un semplice esposto al Questore...Il quale potrà
svolgere tutta una serie di azioni per ridurre il molestatore alla ragione.
Questo intervento è già codificato da una legge e nel caso di recidiva scatterà
il codice penale. Non è mio compito indicare i codici di riferimento...
L'avvocato Augusta potrà, se crede, scovarli e postarli più dettagliatemente...
Questa comunque è una buonissima notizia per la postante. Vai in questura e
ti diranno cosa dovrai allegare alla denuncia....Oppure porta tutte le prove
a disposizione per vedere se siano sufficienti. Il tutto senza Avvocati.
Cosa vuoi di più dalla vita...Nonostante i pareri ghiacciati del nostro
Stallone n.3 ti si apre all'improvviso uno spiraglio che il nostro indomito cavaliere
escludeva. Sto scrivendo senza controlli e se c'è qualche parola di troppo
mettetela a bagno e fatela sparire. quel che conta è: il Questore!!! qpq.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Dimarraz che è partito lancia in resta,
non ha ancora capito che sono sempre per il compromesso

Sempre favorevole al compromesso...io ho contestato bel altra azione nei confronti del locatore (autoriduzione canoni) che tu richiamavi:

avevamo già parlato dell'autoriduzione del canone o delle
spese (se garantite dalla responsabilità del locatore)


Quanto al nuovo in ossequio alla sentenza postata da @AugustaDM :
Ho letto da qualche parte che per evitare le lungaggini processuali in materia di
molestia condominiale, basta un semplice esposto al Questore.

non mi farei troppe illusioni.

1)Arduo sperare venga riconosciuta una situazione di "stalking" posto che non sono state fatte minacce concrete che possa essere messa in pericolo l'incolumità di @RosaSole

2)I questori hanno problemi ben più importanti che li "prosciugano del loro tempo" (metaforico). Sono svariati gli episodi di cronaca di stalking conclamato, denunciato e reiterato giunti a conclusione con vittime finali.
 
Ultima modifica:

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Sempre favorevole al compromesso...io ho contestato bel altra azione nei confronti del locatore (autoriduzione canoni) che tu richiamavi:




Quanto al nuovo in ossequio alla sentenza postata da @AugustaDM :


non mi farei troppe illusioni.

1)Arduo sperare venga riconosciuta una situazione di "stalking" posto che non sono state fatte minacce concrete che possa essere messa in pericolo l'incolumità di @RosaSole

2)I questori hanno problemi ben più importanti che li "prosciugano del loro tempo" (metaforico). Sono svariati gli episodi di cronaca di stalking conclamato, denunciato e reiterato giunti a conclusione con vittime finali.
Non ho i numeri per verificare...ci sono le leggi, tante leggi e vi è "quella"
condominiale che prevede i casi di molestia...Nonostante ciò, tu asserisci
che non c'è niente da fare...: il molestatore è libero di molestare...
Ricorrere a un buttafuori per una duplice bastonatura è solo accademia.
Forse potrebbe essere utile un mastino educato a ringhiare tale da impaurire
il molestatore...ma sarebbe una seconda accademia...Comunque sembra che vi
sia stata anche una sentenza della Cassazione che avrebbe confermato la
leicità dell'intervento del questore...E con ciò? Serve ad impaurire il molestatore?
Molestatori si nasce e lo si diventa con la primazia nel branco adoloscenziale..
La prepotenza si è consolidata e non hanno rigurgiti morali. A questo punto non mi resta che confermare il ricorso al Questore e vederne l'effetto cestinatorio
come da te indicato. E se fosse vero??? Provaci RosaSole! Male non fa! qpq.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Ecco un breve excursus sulla questione.
Il nostro ordinamento giuridico riconosce alle vittime di stalking diverse forme di tutela sia in sede penale sia in sede civile. Non tutti hanno però hanno voglia e tempo di imbarcarsi in un vero e proprio processo.
Per fortuna esistono strade alternative (che non precludono successive iniziative giudiziarie) e che in qualche caso potrebbero risultare d'aiuto. Una di queste è data dalla possibilità di presentare un'istanza al Questore chiedendo un suo intervento che sia finalizzato a dissuadere lo stalker dal compiere ulteriori azioni persecutorie.
lg.php

Il Questore infatti ha il potere di intervenire rapidamente avvalendosi del suo potere di "ammonimento".
Il legislatore nel mettere a punto il decreto legge n. 11/2009 ha voluto prevedere uno strumento più rapido per intervenire nei casi di violazione dell'articolo 612 bis del codice penale giacché un procedimento penale potrebbe richiedere tempi troppo lunghi rispetto a esigenze di tutela immediata.

Art. 612 bis - Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

In certi casi lo strumento dell'ammonimento può risultare sufficiente a dissuadere lo stalker dai suoi intenti persecutori. Ma anche se la vicenda non dovesse così concludersi per lo stalker, come vedremo, ci saranno delle conseguenze in ambito penale.
Sotto il profilo normativo va fatto riferimento all'articolo 8 del decreto legge n. 11/2009 secondo cui:

Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Cosa interessante è che il terzo comma dello stesso articolo fornisce un significativo strumento di pressione nei confronti dello stalker perché "La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito" ai sensi dell'articolo 8.
Inoltre il quarto comma dispone che "Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo".
Nell'istanza al questore, chi intende richiedere il decreto di ammonimento, deve esporre in modo dettagliato tutti gli episodi di cui è stato vittima (telefonate, appostamenti, messaggi sms etc...) e che sono l'espressione di un chiaro intento persecutorio.
Non c'è bisogno di un avvocato per presentare l'istanza dato che la parte deve limitarsi ad esporre i fatti in modo veritiero.
La fase istruttoria di questo tipo di procedimento è generalmente molto breve e potrebbe limitarsi alla semplice richiesta di chiarimenti alla vittima o all'acquisizione di documentazione.
Attraverso questa fase il questore può avere a disposizione materiale sufficiente per decidere di emettere il decreto di ammonimento senza bisogno di ulteriori approfondimenti.
Con il decreto di ammonimento il questore diffida il persecutore ad avere un comportamento conforme alla legge e ad astenersi dal compiere ulteriori atti persecutori ai danni della vittima o di terzi ad essa in qualche modo legati.
L'autore dello stalking sarà convocato ed ammonito verbalmente dal questore con la conseguenza che se lo stalker dovesse reiterare i suoi comportamenti persecutori rischierebbe di finire sotto processo con la possibilità di vedersi aumentare la pena ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 del decreto legge n. 11/2009.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Perchè alteri il significato di ciò che ho detto?

Ti risulta che abbia giustificato il molestatore?


Il problema è che non ci sono i presupposti per andare dal questore.

Non hai giustificato il molestatore...ed io non l'ho detto...E nessuno si sognerebbe di farlo...Qua si parlava con quali mezzi farlo smettere...e tu hai fatto capire che non c'era molto da fare...per cui la mia frase: Il molestatore è libero di molestare è la conseguenza logica della tua asserzione che anche il ricorso al questore non avrebbe prodotto nulla...Invece puntualissima l'avvocato Augusta ha
messo le cose a posto e di questo la ringraziamo moltissimo tutti noi partecipanti al Topic...
e in primo luogo la postante "O sole mio" che potrà senza indugi correre dal questore purchè,
e qui saresti nel giusto, ci siano i presupposti. Se ci siano o meno dovrebbe la postante poter
valutare col bilancino...Questo, però non ha grande importanza ai fini che ci proponiamo, perchè
sarà il questore a stabilire i "presupposti". E con summo gaudio che ripeto a gran voce:
corri dal Questore e non ti curare del pronostico targato Dimaraz...Anche Gli stalloni a volte
nei tornei con la corsa ad ostacoli "saltano il salto" e non per questo vengono degradati ad una
serie inferiore...Cappitto mi avete un pò tutti???qpq.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
la conseguenza logica della tua asserzione che anche il ricorso al questore non avrebbe prodotto nulla

Nemmeno questo ho detto...ho solo precisato che per i fatti elencati di cui si lamenta a mio parere manca la "gravità".

Non sitamo parlanmdo di atti violenti o minacce di causare danni corporali.

Stalking?
Vallo a spiegare a quanti sono "morti" nonostante avessero denunciato fatti ben più gravi di quelli lamentati.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nemmeno questo ho detto...ho solo precisato che per i fatti elencati di cui si lamenta a mio parere manca la "gravità".

Non sitamo parlanmdo di atti violenti o minacce di causare danni corporali.

Stalking?
Vallo a spiegare a quanti sono "morti" nonostante avessero denunciato fatti ben più gravi di quelli lamentati.
Certamente non l'hai detto ma hai sostenuto e continui a sostenere che tra una
ipotesi e l'altra c'è poco da fare, compreso il Questore. Quindi se non si può fare nulla o un poco che produce nulla, il "molestatore resta libero di molestare..."
E quindi quella frase è una conseguenza di questa nullità.
Di cui non ne sei certamente responsabile. Mentre non è manifestamente infondata la tua valutazione sulla carenza delle lamentele. Che ci siano è
fuori discussione, che siano ritenute sufficienti dal Questore è un'altra cosa.
Ma tentare non nuoce e al massimo il questore non scenderà in campo.
La postante solare dovrà ben meditare sulle accuse che si accinge a fare
proprio per non rendere vano il ricorso al questore. Auguri e tanto tanto sole
alla postante da parte di tutti. qpq.
 

RosaSole

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buon Giorno a tutti, scusate l'assenza di questi giorni ma il lavoro ha la precedenza assoluta, devo dire che sono piacevolmente sorpresa di tanta attenzione da parte di tutti Voi, non me lo aspettavo e con ciò voglio ringraziarVi, sono coscente del fatto che forse risolverò ben poco, considerando il poco potere delle forze dell'ordine all'interno delle proprietà private, ancor meno dal silenzio a tuttoggi del mio proprietario di casa, io intanto ho sospeso il pagamento delle spese condominiali (luce, acqua, gasolio) pagando regolarmente l'affitto tutti i mesi in quanto dopo due anni e considerata la spesa spropositata, sto ancora aspettando i consuntivi, forse sbaglio ma non vedo perchè io devo pagare una quota mensile stabilita per assurdo dalla mia amatissima dirimpettaia con la presunzione e mettendo costantemente in croce anche gli altri due proprietari oltre al mio ad aumentare la quota da € 150 a € 200 senza motivata ragione e controlli dei consumi fuori misura, ma prima o poi qualcuno verrà a chiedermi il pagamento arretrato e allora faremo finalmente i conti. Oggi pomeriggio vado dal comandante dei vigili a fare un esposto in quanto i dispetti continuano ( da due giorni non posso più parcheggaiare la macchina in garage perchè quel maledetto motorino lo hanno spostato dove metto io la macchina non lasciandomi il diritto di usufruire del mio posto auto) ho mandato la foto al mio prorietario, tutto tace
 

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