Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Ritornando sui diritti e doveri di ciascuna parte allego articoli del codice di facile comprensione.

Per questo ultimo quesito veda articolo 1584


Art. 1575. Obbligazioni principali del locatore.
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Art. 1576. Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Art. 1577. Necessità di riparazioni.-Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.--Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Art. 1578. Vizi della cosa locata.--Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.--Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Art. 1579. Limitazioni convenzionali della responsabilità.--Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Art. 1580. Cose pericolose per la salute.--Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.

Art. 1581. Vizi sopravvenuti.--Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.

Art. 1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti.--Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

Art. 1584. Diritti del conduttore in caso di riparazioni.--Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.


Art. 1587. Obbligazioni principali del conduttore.
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.

Art. 1588. Perdita e deterioramento della cosa locata.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.--È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589. Incendio di cosa assicurata.--Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo , la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Art. 1590. Restituzione della cosa locata.-Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.

Art. 1591. Danni per ritardata restituzione.-Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

Art. 1592. Miglioramenti.-Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata . Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

Art. 1593. Addizioni.-Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizione stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore una indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
 

cichi

Membro Junior
Vermamente ben fatto. Approfitto per una domanda di carattere personale al sig. Ennio. Quando festeggia l'onomastico? Ho dato lo stesso nome a mio figlio, ma ancora non so quando festeggiarlo. Grazie.
 

giolucianipinsi

Membro Ordinario
Mi associo, buon ultimo, alzando anch'io l'indice (di gradimento).Come molte altre nostre normative, anche queste trasudano ragionevolezza e buon senso.Tuttavia la realtà modifica i rapporti di forza, con buona pace delle norme.Da anni ormai il locatore si trova in situazione di debolezza verso l'inquilino, a causa di un articolo qui non citato, che attiene a tutte le tipologie di obbligazioni civilistiche: il famoso "articolo quinto".Il quale, tradotto in tutti i dialetti e i vernacoli della penisola, in lingua italiana recita "articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto".Infatti il rapporto locatore/conduttore è di fatto un rapporto tra creditore e debitore.Il debitore acquisisce il bene (l'alloggio) con amplissime garanzie, di rilievo addirittura costituzionale se non ha altro tetto, mentre il creditore resta di fatto un mero pretendente di danaro che - se non versato - richiede lunghi e costosi iter giudiziari, quasi sempre in perdita.Sono assai rari i casi nei quali le norme sono rispettate, nei comportamenti tra le due controparti. Fin che tutto fila liscio, volano sorrisi. Alla prima fattispecie tra quelle citate in queste norme, inizia il contenzioso.Il Prof. Sandulli, in un'arguta conferenza, diceva che le liti sono pertinenze dell'immobile: si trasferiscono tra venditore e acquirente, e tra de cuius ed erede... Ricordiamoci di essere nell'unico Paese dove vengono tolti 4 punti sulla patente, se non si occupa la corsia più a destra in autostrada.E altri punti vengono tolti, se alla guida si usa il telefonino senza auricolare. Anche su questo, non conosco altri Paesi con siffatte normative.Per il primo caso, basta percorrere la Venezia - Milano di domenica (quando non ci sono camion) per notare che l'autostrada è molto trafficata ma la corsia di destra è vuota per quasi tutti i 250 km, anche nei tratti a 4 corsie.Nel secondo caso, le sanzioni accertate e comminate per telefonini al volante sono una ogni due milioni, con trend in caduta.Ovvio che, in un Paese dove tutti o quasi si comportano così, le previsioni di legge nei rapporti tra proprietario e inquilino... siano quasi sempre lettera morta. Come tutte le leggi del Bel Paese.
 

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