bartolini3

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Cari Salves e Basty Ho inviato abbondante documentazione e non ha fretta di avere la vostra risposta fate pure con calma.
Mi preme ricapitolare il mio fine ultimo : Gestire il terreno , tutto , oppure solamente quello utilizzato per i posti auto, con le norme della comunione , per quote tra i comunisti ; e non con le norme del condominio che prevedono un pari uso tra i condomini.
Saluti e buon lavoro.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Da quanto ho potuto leggere mi pare di aver capito:

1) Con il rogito di acquisto i comproprietari si davano reciproco diritto di costruire sulla proprietà acquistata in quote uguali alle quote millesimali delle unità che singolarmente adavano a costruire, rimanevano in comune tutte le parti costruttive dell'edificio, le pertinenze, la corte, e quanto altro di mobile ed immobile attinenti.

2) la sentenza del 2007 definisce tale diritto costituito in rogito come diritto di superficie, ed anulla l'acquisto esclusivo anche del posto auto assegnato tramite delibera del 1972 al venditore che trasferise appartamento e posto auto ad una nuova condomine;

3) la sentenza del 2011 dichiara nulla la delibera n. 6 del 18/07/2009 per l'assegnazione di posti auto anche ai proprietari delle cantine per difetto della unanimità ma precisa anche che la delibera del 20/08/1972 che assegnava i posti auto esclusivi ai condomini proprietari di appartamenti ha lo stesso difetto.

In considerazione a quanto sopra scritto

Inanzi tutto l'area condominiale quale corte dovrebbe essere usata in pari diritto da tutti i condomini così come stabilisce la sentenza del 2011, in quanto le delibere di assegnazione peccano dell'unanimità.

Che il diritto di superficie riconosciuto nella sentenza del 2007 mi pare che non debba essere considerato sin dall'inizio, ma si possa parlare di piena proprietà che ogni intervenuto al rogito ha acquistato in misura delle quote millesimali (terreno libero ed edificabile art 1 il sig Andrei vende il terreno ...... ai sig. e societa accettanti e comprantinelle misure rispettivamente indicate), pagato (il rogito art 6 tutte le spese del presente atto ....) e speso per la realizzazione dell'immobile in proporzione al valore millesimale ( art.5 let a & b) inoltre lasciano in comproprieta sempre per le quote millesimali le parti comuni quali la corte (art.5 let c), in definitiva è come se a realizzare l'immobile fosse stato un costruttore e gli intervenuti al rogito avessero separatamente acquistato quello che invece hanno realizzato loro stessi, cioè hanno costituito una forma di condominio all'acquisto del terreno con obbligo ciascuno di costruire a proprie spese direttamente proporzionale alle quote millesimali che venvano assegnate ale unità immobiliari realizzate.

Il diritto di superficie dovrebbe essere presa in considerazione qualora il terreno fosse stato acquistato in parti uguali e la costruzione fosse di proprietà così com'è.

La tua domanda è "Ogni condomino del fabbricato ha ancora la proprietà del terreno distinta da quella del fabbricato così come risulta dal rogito originale ? . E se si, questo diritto è ancora a millesimi ?".

La mia risposta del tutto personale, senza alcun valore giuridico ne legale, in quanto sono un tecnico e quindi posso darti una risposta solo tecnica ed è questa:

Ogni condomino ha la proprietà sia del terreno e della costruzione così come prevedono le norme in materia di condominio e la quota è espressa in millesimi.

Ciao salves
 

bartolini3

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Nell'atto di acquisto non si cita 'art. 952 di questo parla la sentenza che ho citato . Appena posso mando il contratto originale in PDf. Per il momento faccio seguire una nota di elementi che ritengo rilevanti che si leggono in detto contratto.

NOTA : Stralcio dalla copia autentica del contratto

Art.1 - Il sig. Ilio Andrei vende il terreno appresso descritto ai seguenti signori e società , accettanti
e compranti nelle misure rispettivamente indicate :
- Rossi Luigi , per una quota ideale e indivisa di millesimi diciassette ( 17) ;

Art.5 – Per patto essenziale ed integrante della presente vendita le parti convengono inoltre quanto
Segue :
a) - gli acquirenti effettueranno sul terreno in oggetto una palazzina per civili abitazioni composta di piano cantina,con quattro vani,piano terreno con quattro quartieri ……-
b) – in particolare gli acquirenti dichiarano che,ciascuno di essi ,costruirà, a proprie cure e spese le porzioni di fabbricato qui sotto rispettivamente indicate, porzioni che saranno pertanto di piena ed esclusiva proprietà dei lori rispettivi costruttori.

c) – Resteranno in comune tra gli acquirenti, nelle quote corrispondenti al valore delle unità rispettivamente costruite,


- le parti costitutive del fabbricato
- Le pertinenze a sevizio del medesimo
- La corte annessa
- Nonché tutte le altre cose mobili od immobili da considerarsi , a termine di legge , di ragione condominiale.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto