Franci63

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Per tali ragioni, la Corte conclude che il comportamento del prenditore che ometta d’incassare l’assegno è contrario al dovere di correttezza e “non lo legittima, pertanto, in ragione del mancato incasso della somma pattuita quale caparra confirmatoria, a recedere dal contratto principale
Come avevo scritto, qui l’assegno era stato consegnato, ma non incassato.
Nella vicenda della discussione, non è stato consegnato: quindi fattispecie differente.
Però sembra che la venditrice si sia riservata di "potere richiedere" la consegna dell'assegno custodito in deposito.
Magari per non ritirarlo (e non dover restituire il doppio) se decide di non vendere.
Infatti, magari proprio per quello.
O per evitare di dover registrare il contratto, risparmiando sulle imposte; forse si intendeva registrare la riscrittura del contratto, quello che comunemente viene chiaro “compromesso”, occasione nella quale le parti si incontrano per la prima volta.

In entrambi i casi, pessima scelta per l’acquirente, a cui evidentemente non è stato spiegato, come sarebbe stato necessario, quali fossero le possibili conseguenze (ammesso e non concesso che l’agente le avesse presenti, lui per primo).
 

tooberta

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Grazie a tutti per le dettagliatissime delucidazioni e la grande disponibilità.
Ho contattato celermente l'avvocato che visionando il compromesso esprime un'unica perplessità legata all'esistenza della condizione sospensiva.
Approfondirà la tematica, vi terrò informati su nuovi risvolti.
 

Dimaraz

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Nella vicenda della discussione, non è stato consegnato: quindi fattispecie differente
Lo hanno consegnato all'agenzia ...a mio parere non rileva che parte venditrice non abbia voluto ritirarlo.
Hanno firmato...quindi parte compratrice può chiedere o la vendita o il raddoppio della caparra.
Rimane pure l'opzione danno...ma da valutare la convenienza perché da dimostrare un valore superiore ai 20mila
 

Dimaraz

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Rileva eccome; nessuna caparra senza consegna all’altra parte.
Ma la consegna è stata fatta...il compratore ha fatto la sua parte.
E per quanto spiega null'altro doveva fare.
Ed il venditore non poteva nemmeno addurre quanto contestato in

Cassazione, sentenza n. 3596 del 8/2/24​

dove la SC ha si riformato a favore dell'appellante (venditore) ...ma solo perché questi non aveva avuto nulla avendo l'agenzia incassato l'assegno.

Aldilà della massima finale faccio notare le 2 sentenze precedenti.

Poi vorrei vedere cosa sarebbe accaduto a parti invertite (fatta esclusa la clausola sospensiva spiegata successivamente)...ovvero compratore che cambia idea.
Col cavolo che agenzia e venditore glissavano.

Da esaminare quell' allegato dove si rimanda la "gestione" della somma.
 
Ultima modifica:

Franci63

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Ma la consegna è stata fatta...
Non al venditore.
All’agente è stata consegnata in deposito, non come caparra ( cosa che non poteva avvenire, poiché l’agente non è parte del contratto di compravendita, caparra compresa).

Ovviamente con condizione sospensiva presente, stiamo parlando del nulla, senza avere i dettagli.
 

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