Nella normativa attuale, prevista nel D.P.R. 74/2013 e nel DM 10.02.2014, gli impianti termici per la climatizzazione (invernale es estiva) o produzione di acqua calda sanitaria devono esserne dotati (a far data del 15.10.2014) di libretto degli impianti termici. Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata (gas, gpl, elettricità, carbone, biomasse,...); sono esclusi dalla definizione e dall'obbligo di libretto stufe, caminetti ed apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante (moduli a tubi radianti, ecc.) fissi, ad esclusione degli apparati la cui somma delle potenze di un immobile non superano i 5 kW; sono esclusi tutti gli apparecchi (per la climatizzazione invernale e/o estiva mobili) mobili. Nel caso degli impianti esistenti è compito del responsabile o dell'eventuale terzo responsabile contattare il manutentore per dotarsi del libretto e firmarne la prima scheda; tutti i libretti facenti parte dell’immobile (o degli apparati) devono essere conservati come documentazione precedente, per tutta la vita dell’apparecchio stesso. Sono esonerati dal controllo tutti gli impianti alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residui di depurazione, biogas).Pertanto, in atto di cessione o compravendita dell’immobile, l'assenza del libretto di impianto non rende nullo l'atto rogitale, tuttavia, la normativa attuale prevede che in caso di trasferimento dell'immobile esso venga consegnato opportunamente aggiornato a chi subentra.
Parimenti la problematica vale anche per la redazione dell’APE, ovvero, in assenza del libretto, l'attestato non può essere compilato, perché in caso contrario significherebbe dichiarare che il proprietario usa l'impianto violando le norme (sanzionabile da €. 500 a €. 3000, D.Lgs. 192/05); la mancanza del libretto d’impianto è soggetta ad una sanzione da €. 500 €. a 600 e riduce la durata dell'APE, che normalmente è pari a 10 anni, portandola al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della scadenza non rispettata.