Seth

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Proprietario Casa
Domanda: il venditore che vende un appartamento con uno scaldabagno a gas (28 kW) è tenuto a consegnare all'acquirente la documentazione sulla regolarità dei controlli periodici previsti dal costruttore (manutenzione) e dagli enti locali (efficienza energetica ecc.) aggiornata fino alla stagione termica in corso? O basta fino all'anno precedente, per la stagione termica in corso se la vedrà l'acquirente?
 
Nella normativa attuale, prevista nel D.P.R. 74/2013 e nel DM 10.02.2014, gli impianti termici per la climatizzazione (invernale es estiva) o produzione di acqua calda sanitaria devono esserne dotati (a far data del 15.10.2014) di libretto degli impianti termici. Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata (gas, gpl, elettricità, carbone, biomasse,...); sono esclusi dalla definizione e dall'obbligo di libretto stufe, caminetti ed apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante (moduli a tubi radianti, ecc.) fissi, ad esclusione degli apparati la cui somma delle potenze di un immobile non superano i 5 kW; sono esclusi tutti gli apparecchi (per la climatizzazione invernale e/o estiva mobili) mobili. Nel caso degli impianti esistenti è compito del responsabile o dell'eventuale terzo responsabile contattare il manutentore per dotarsi del libretto e firmarne la prima scheda; tutti i libretti facenti parte dell’immobile (o degli apparati) devono essere conservati come documentazione precedente, per tutta la vita dell’apparecchio stesso. Sono esonerati dal controllo tutti gli impianti alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residui di depurazione, biogas).Pertanto, in atto di cessione o compravendita dell’immobile, l'assenza del libretto di impianto non rende nullo l'atto rogitale, tuttavia, la normativa attuale prevede che in caso di trasferimento dell'immobile esso venga consegnato opportunamente aggiornato a chi subentra.
Parimenti la problematica vale anche per la redazione dell’APE, ovvero, in assenza del libretto, l'attestato non può essere compilato, perché in caso contrario significherebbe dichiarare che il proprietario usa l'impianto violando le norme (sanzionabile da €. 500 a €. 3000, D.Lgs. 192/05); la mancanza del libretto d’impianto è soggetta ad una sanzione da €. 500 €. a 600 e riduce la durata dell'APE, che normalmente è pari a 10 anni, portandola al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della scadenza non rispettata.
 
Nella normativa attuale, prevista nel D.P.R. 74/2013 e nel DM 10.02.2014, gli impianti termici per la climatizzazione (invernale es estiva) o produzione di acqua calda sanitaria devono esserne dotati (a far data del 15.10.2014) di libretto degli impianti termici.



Parimenti la problematica vale anche per la redazione dell’APE, ovvero, in assenza del libretto, l'attestato non può essere compilato, perché in caso contrario significherebbe dichiarare che il proprietario usa l'impianto violando le norme (sanzionabile da €. 500 a €. 3000, D.Lgs. 192/05); la mancanza del libretto d’impianto è soggetta ad una sanzione da €. 500 €. a 600 e riduce la durata dell'APE, che normalmente è pari a 10 anni, portandola al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della scadenza non rispettata.

Per fare l’APE qualche mese fa abbiamo girato al tecnico l’ultimo rapporto di intervento (manutenzione programmata) nonché le prove di efficienza energetica e tenuta. Non gli abbiamo consegnato un documento denominato “libretto d’impianto”, ma a quanto pare è andata bene così.
 
Tu consegni una caldaia in regola attualmente...del pregresso chi compra non ha interesse.
Perfetto.
Ma l'ultima manutenzione programmata risale alla fine dell'anno scorso, e mi pare che sia annuale. Ora il dubbio è se occorrerà farne anche un'altra questo autunno in vista del rogito previsto entro i primi mesi del 2026. Anche perché stiamo per dare la disdetta al contratto del gas.
 
Ultima modifica:
Ma l'ultima manutenzione programmata risale alla fine dell'anno scorso, e mi pare che sia annuale
La "carognata" della Legge prevede un "bollino" dopo 4 anni dall'installazione poi ogni 2 (se comustibile gas)...ma poi prevederebbe un obbligo di manutenzione SE il costruttore lo indica sul Manuale d'Uso ...regalia mafiiosa!!! nonché incontestabile introito fiscale su un obbligo che in tanti altri campi non esiste.
 
Ultima modifica:
La "carognata" della Legge prevede un "bollino" dopo 4 anni dall'installazione poi ogni 2 (se comustibile gas)...ma poi prevederebbe un obbligo di manutenzione SE il costruttore lo indica sul Manuale d'Uso ...regalia mafiiosa!!! nonché incontestabile introito fiscale su un obbligo che in tanti altri campi non esiste.

Specificatamente nelle tue tempistiche ritengo sia inevitabile.

Poi ci sono le norme locali (Roma), ma in sostanza capisco che meglio farla e mantenere la fornitura del gas finché sarà fatta.
P.s. Leggendo il tuo messaggio successivo, però magari ho capito male.
 
Ho riediatato nella considerazione che avevi fatto.
Se hai il libretto in ordine non vi sono motivi per ripetere un obbligo "poco perentorio".
 

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