,chiedo solo se gentilmente mi dici dove dal commento, hai dedotto la mia idea di donazione indiretta. Mi spiego, dove esattamente leggi quando affermo di sostenere la “causale del bonifico” requisito sufficiente per rientrare in una donazione indiretta ?
Serve mica tanto lavoro... è già nel tuo primo messaggio:

La trasparenza è fondamentale, perciò, la causale del bonifico deve essere "parlante". Non scriva "Regalo" o "Donazione" ma Donazione per acquisto (o contributo) abitazione in UK a favore di (Nome Figlia). È consentito scrivere la causale anche in inglese se richiesta dalla banca destinataria. Infine, è utile che sua figlia conservi traccia che i soldi sono stati usati per il rogito in Inghilterra (es. estratto conto che mostra l'entrata dei 50k e l'uscita verso il venditore)

e rimarcata in post successivi (dove replicavi a @Franci63 )

Donare una casa al figlio, comprandola dal costruttore e intestandola a lui, oppure fare un bonifico al figlio con causale "per acquisto casa" e il figlio poco dopo li usa per il rogito, c’è collegamento con altro atto (compravendita), e quindi seguirà le regole della compravendita. Questa è una donazione indiretta,

Il significato del tuo scritto è inequivocabile (e non credo di essere l'unico ad aver compreso in tal senso) tanto che pure @estate ti ha citato riportando la sua esperienza.

Il mio ultimo prof. di Diritto soleva dire che i "puntini" (la corretta forma) sono essenziali per evitare equivoci.
Non puoi pretendere che gli altri capiscano A se scrivi B.

Un bonifico od un qualsiasi pagamento fatto dal genitore direttamente al venditore è una donazione indiretta inequivocabile.
Fare un bonifico al figlio che solo successivamente gira la somma al venditore non lo è.
Pensa se la capienza del conto del figlio fosse di per sé sufficiente all'acquisto...

A mia volta non ho sostenuto che non si possa dimostrare la vera finalità ma che parti da presunto colpevole e bisogna "sbattersi" per dimostrare di non aver "eluso" le norme.

segue...
 
Ultima modifica:
seguito...

Partito dalla fine ...adempio anche alla precedente:
Mi chiedo se sarebbe stato opportuno anche una ridotta spiegazione su questa serie di errori individuata.

errori e inopportunità...(alla rinfusa(:
non parla proprio di altro, analizza la tassazione delle donazioni indirette tramite bonifici, e definire donazione diretta o indiretta è l'elemento utilizzato dal legislatore per motivare l'obbligo o meno dell'imposta di donazione e pagamento delle sanzioni.
Era in merito alla
sentenza n. 8175/2021, parla di tutt’altro
che elabora una arzigogolata (21 pagine) disamina sulla pretesa tassazione (di Agenzia delle Entrate) su un bonifico da estero da cittadino straniero a conto italiano sempre di cittadino straniero (seppur residente) dove la distinzione fra donazione diretta vs indiretta è irrilevante.
La Corte ha dato ragione al ricorrente (cittadino straniero) sulla semplice scorta che la donazione non era soggetta a tassazione perchè partita da paese extraUE (Svizzera) da donante comunque non italiano.
Quindi ha ragione @Franci63 sulla non attinenza della citata con il caso specifico.

Sottolineo che comunque una sentenza non è Legge (regola)

Poi
Unico appunto forse non accuserei il sottoscritto di disinformazione e abbracciare notizie pescati a caso in rete.
continui ad accusare altri per scritti che appartengono al sottoscritto...ed è la seconda volta.
Emblematico che poi sei tu che accusi gli altri di non aver letto parti o di averle saltate o di non comprenderle per impreparazione.

Nello specifico l'incipt era questo tuo messaggio ( riporto l'integrale così non accusi di estrapolare parti al fine di alterare il senso) di cui evidenzio i "cortocircuiti"
Ribadisci un succo fiscale che ritengo l’errore concettuale (non teorica) di base. La differenza è CIVILISTICA, che affermo dal primo commento. Il caso specifico può configurarsi come donazione indiretta (se fatto correttamente), quindi senza l’obbligo di un atto pubblico dal notaio. NON è FISCALE, l'imposta di donazione si paga sempre quando c'è (sia diretta che indiretta), due aspetti completamente diversi.
NON È VERO l’eccezione che scrivi "Si è esenti da imposte, se la dazione è collegata ad atto soggetto ad imposta di acquisto"

Dire che rientra in una donazione indiretta significa, non rischia conseguenze di recuperabilità future, maggior ragione visto è figlia unica. Esegui un’operazione valida, risparmiando il notaio. Soltanto perché è sotto franchigia risparmia l’imposta di donazione del 4%, non perchè collegato a un atto soggetto ad altra imposta. Se invece di 50mila fossero stati una somma oltre la franchigia, anche con donazione indiretta era soggetta al pagamento dell’imposta. Pertanto, il vantaggio della donazione indiretta è solo civilistico (è valido senza notaio) motivo questo, l’acquisto dell’immobile all’estero è perfettamente coerente alla normativa fiscale italiana, in quanto le tasse se sono previste, le paghi a prescindere qualsiasi operazione o donazione fai. La possibilità, alcune volte, è risparmiare il notaio.

Si paga sempre quando c'è ...non è vero che si è esenti ...non paghi solo perchè è sotto la franchigia.

Anche trascurando l'evidente incoerenza delle frasi...soffermiamoci sulla seconda...

ma se prima scrivevi che" definire donazione diretta o indiretta è l'elemento utilizzato dal legislatore per motivare l'obbligo o meno dell'imposta di donazione" ???!!!???

Quindi vale

la donazione indiretta è al momento esente indipendentemente dall'importo ...altrimenti non varrebbe il distinguo fra diretto ed indiretto

tal cosa è richiamata qui


tuttora ...come diresti tu "non superato"...
 
Art. 737 c.c.:
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
Sapevo di questo obbligo ma, di fatto, con un solo erede, non si pone nessun problema con altri coeredi. Credo che sia impossibile per i fisco andare a trovare un bonifico che è avvenuto anni prima. Si deve essere corretti con il fisco ma non si può essere più realisti del re.
 
Sapevo di questo obbligo ma, di fatto, con un solo erede, non si pone nessun problema con altri coeredi. Credo che sia impossibile per i fisco andare a trovare un bonifico che è avvenuto anni prima. Si deve essere corretti con il fisco ma non si può essere più realisti del re.
A parte il fatto che ultimamente si disserta su quale sia il comportamento legalmente corretto, anche tu sbagli.

Puoi dire che sia improbabile una contestazione in quelle condizioni, ma
di fatto, con un solo erede, non si pone nessun problema con altri coeredi.
Dimentichi che anche il coniuge è un erede legittimo, e potrebbe contestare una lesione della legittima nei suoi confronti (immagina sia un coniuge in seconde nozze…)
 
L'errata interpretazione delle norme è solo tua.
L'imposta di donazione si paga sempre quando c'è (sia diretta che indiretta)
è un'affermazione che è falsa e resterà falsa.
Niente risposte al commento vero? Nulla da dire… spiace dirlo ma sei tristemente facile da dimostrare.

Inutile spiegarti perché non è falsa, lo hai reso chiaro, ti dico perché sei convinto sia falsa. Ritieni sia falsa semplicemente perché l’affermazione è interpretata come regola assoluta, è l’abitudine di voi copia incolla, senza commenti e opinioni intelligenti. La lettura superficiale, anche se non ci credi, rappresenta una differenza sostanziale. Non preoccuparti, non serve dirmi che ho torto con l’ennesima massima pescata chissà dove, lo so già.

Hai dimostrato in pieno che confrontarsi con persone come te è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo, ma lui farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi, se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui. Sono alla fine delle mie vacanze non avrò più così tanto tempo da perdere con te. B. Natale
 
Serve mica tanto lavoro... è già nel tuo primo messaggio:



e rimarcata in post successivi (dove replicavi a @Franci63 )



Il significato del tuo scritto è inequivocabile (e non credo di essere l'unico ad aver compreso in tal senso) tanto che pure @estate ti ha citato riportando la sua esperienza.

Il mio ultimo prof. di Diritto soleva dire che i "puntini" (la corretta forma) sono essenziali per evitare equivoci.
Non puoi pretendere che gli altri capiscano A se scrivi B.

Un bonifico od un qualsiasi pagamento fatto dal genitore direttamente al venditore è una donazione indiretta inequivocabile.
Fare un bonifico al figlio che solo successivamente gira la somma al venditore non lo è.
Pensa se la capienza del conto del figlio fosse di per sé sufficiente all'acquisto...

A mia volta non ho sostenuto che non si possa dimostrare la vera finalità ma che parti da presunto colpevole e bisogna "sbattersi" per dimostrare di non aver "eluso" le norme.

segue...
Continuate ripetere “basta la causale del bonifico”. Se ritenete utile continuare con la favola di questa “causale creativa”, sappiate non commentate me, ma la vostra fantasia. Forse all'inizio è intrattenimento poi, insistere su ciò che non dico, invece di ciò che dico davvero il messaggio che arriva, è dimostrare di voler a prescindere la ragione. Pure nei tuoi stessi copia e incolla che rifili si legge altro. Nei miei commenti si afferma l'importanza della causale riguardo la TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA. E contrariamente quanto credi che “è inequivocabile ciò che recepisci tu”, ritengo sia questo il principio recepito da @estate, e argomentato nel suo commento.
Pensa, la cosa più ovvia detta nei miei commenti, e ironia della sorte, coincide con quella che ancora serve chiarirti. Sei serio?? Un principio banale, richiesto esattamente come altri pagamenti in presenza di poter usufruire di agevolazioni fiscali. Fatto quest’ultimo, che dimostra affermare l’importanza della causale scritta correttamente, non è una ****ata, e che probabilmente rientri nel gruppo che arriva capire A, mentre scrivo B.

Poi abbi pazienza, per caso ricordi se esiste qualche possibilità di scrivere una determinata causale sul bonifico che permetta automaticamente rientrare a usufruire delle agevolazioni fiscali 50% ristrutturazioni? A ME NO, eppure sono richieste dati specifici da inserire nella causale. Ecco, in merito alle causali, affermo questo.
Sulle donazioni indirette, che ti invito a smentire, non c’è commento dove non ribadisco sia fondamentale, con tanto di esempi, si verifica con almeno due negozi giuridici, avviene un trasferimento strumentale, abbia come destinazione ultima il pagamento di un servizio, beneficerà un terzo, e prevede l’arricchimento del figlio in modo indiretto e non per il denaro ricevuto. Eppure, fai notare che nulla di tutto ciò, ti torna.
Comunque, per quanto scritto, interventi legislativi, e pronunce che si sono espresse nel merito, e che è inutile scrivere, le tue affermazioni:

“pagamento fatto dal genitore direttamente al venditore è una donazione indiretta inequivocabile, fare un bonifico al figlio che solo successivamente gira la somma al venditore non lo è. È FALSA
ho sostenuto che non si possa dimostrare la vera finalità. SOSTIENI IL FALSO

e infine, volendo e considerando non fate mancare nulla verso gli altri, detto con parole tue “già nel tuo primo messaggio” cit.

Un atto notarile è obbligatorio per legalizzare la donazione indipendentemente da come si trasferisce l'importo.
È FALSA
 
Poi abbi pazienza, per caso ricordi se esiste qualche possibilità di scrivere una determinata causale sul bonifico che permetta automaticamente rientrare a usufruire delle agevolazioni fiscali 50% ristrutturazioni
I bonifici per i bonus non hanno attinenza (tanto che per alcuni non è prevista alcuna formula particolare e per altri è previsto uno specifico tipo di bonifici)...replicare ad uno che mischia capre e cavoli è una perdita di tempo.


Mai cercare di lavare la testa all'asino... sapone e pazienza li ho finiti per te.
 

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