O

Ollj

Ospite
Lei ha affermato cose assai diverse... ed ora si trincera dietro articoli di cui non coglie la portata.
Il sottoscritto mai ha replicato agli articoli solo ora da lei citati, ma alla sua asserzione fatta nella giornata di ieri
Ci sono dei limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi dal decesso
e tal sua asserzione è errata perché l'art.485 Cc utilizza il termine dei 3 mesi non per la rinuncia ma per l'inventario.
Vada a leggersi la norma invece che replicare a caso.
Il sottoscritto non comprende a qual categoria debba mai appartenere, tuttavia conosce per certo quella da cui lei proviene: i maleducati
E con questo la saluto e a non più arrivederci.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
francamente io ho scritto
Ci sono dei limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi dal decesso se si è già in possesso dei beni ereditati; 10 anni se non si è in possesso.
tu continui a sostenere che io ho scritto una cosa sbagliata e a sostegno di ciò fai come certi giornalisti di bassa lega, che estraggono pezzi di frase da un contesto più ampio, infatti continui a riportare la frase:
Luigi Criscuolo ha scritto:
Ci sono dei limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi dal decesso
Può anche darsi che io appartenga alla categoria dei maleducati ma tu appartieni senz'altro a due categorie: quella degli insolenti ed a quella degli arroganti. Non è la prima volta che, quando sei messo alle strette, usi toni offensivi nei confronti di chi non la pensa come te.
 

karalis85

Membro Attivo
Proprietario Casa
Allora chiarisco un po la situazione che si andrà a definire facendo le 2 successioni dal notaio.
Mio padre prendera il diritto di abitazione dell'immobile e l'usufrutto del locale artigianale
Mia zia la nuda proprietà del locale commerciale.
Io e mia sorella la nuda proprietà della casa (lasciata da mio nonno a mio padre ma rinunciata) e la nuda proprietà lasciata da mia nonna (direttamente a me e mia sorella).
Facendo cosi io e mia sorella in teoria siamo proprietari dell'immobile dal 2009 (anno della rinuncia di mio padre) insieme a mia nonna. Nel 2014 con la scomparsa anche di mia nonna diventiamo proprietari pieni dell'immobile.
Il mio dubbio è se competono delle tasse dal 2009 a me e mia sorella. Nel 2014 con la nostra proprietà subentra anche il diritto di abitazione di mio padre quindi molte tasse competono solamente a lui.
Io e mia sorella non abbiamo mai dichiarato questo bene in quanto non abbiamo mai fatto una dichiarazione dei redditi, volevo sapere come mi dovrei comportare.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi provo da far da "pace-maker" :)

Ci sono dei limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi dal decesso se si è già in possesso dei beni ereditati; 10 anni se non si è in possesso.

Ergo, per venire alla rinuncia si potrà avere tal termine massimo (in giorni):
90 +90 + 40
Che non sono i tre mesi di cui lei scriveva.

tu continui a sostenere che io ho scritto una cosa sbagliata e a sostegno di ciò fai come certi giornalisti di bassa lega, che estraggono pezzi di frase da un contesto più ampio, infatti continui a riportare la frase:
Luigi Criscuolo ha scritto:
Ci sono dei limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi dal decesso
Può anche darsi che io appartenga alla categoria dei maleducati ma tu appartieni senz'altro a due categorie: quella degli insolenti ed a quella degli arroganti. Non è la prima volta che, quando sei messo alle strette, usi toni offensivi nei confronti di chi non la pensa come te.

@Luigi Criscuolo ...ritengo vi sia un malinteso che coinvolge entrambi.
Intutta onestà devo rilevare come tu non colga la "minuziosità" della contestazione di Ollj...che per "genetica professionale" bada anche alle virgole.
Quando possibile tralascio i "commenti/articoli" postati da terzi visto che la Legge dovrebbe essere la "Bibbia" cui riferire.

Dal Brocardi:

Dispositivo dell'art. 485 Codice Civile

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari (2), deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [465 c.c.] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [487 c.c.; 749, 774 ss. c.p.c.] (3).
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [476 c.c.] (4). Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss. c.c.] o rinunzia [519 ss. c.c.] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [476, 488 c.c.] (5).

Quindi, tralasciando il caso di "non possesso" risulta corretto quanto affermato da Ollj che mi permetto solo di "precisare/chiarire": 90(+opz. 90)+40=130 giorni(od opzionali 220 qualora abbia chiesto proroga ).

Ossia, in caso di possesso "cosciente" di almeno 1 dei beni è errato affermare ci siano solo 3 mesi di tempo perchè in realtà esistono almeno altre 2 "scadenze".

Ollj usa dare del "lei" per "indole professionale" e non per risultare "divinità dell'Olimpo".

Ps.

ho toccato i punti sensibili della categoria alla quale appartieni?

Posso "certificare" che Ollj è "l'antitesi" della categoria cui lo adombri appartenere.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Io e mia sorella la nuda proprietà della casa (lasciata da mio nonno a mio padre ma rinunciata) e la nuda proprietà lasciata da mia nonna (direttamente a me e mia sorella).
chi te lo ha detto, un notaio?
Secondo me a seguito della rinuncia di vostro padre del 2008, che doveva essere fatta con atto registrato, ci doveva essere una dichiarazione ,tua e di tua sorella, di accettazione dell'eredità per rappresentazione di tuo padre, chiamato all'eredità nonché legittimario, questa doveva essere fatta presso la Cancelleria del Tribunale del circondario dove si è aperta la successione entro dieci anni dalla apertura della successione avvenuta 2001, se nel 2008 tu e tua sorella eravate già maggiorenni, se eravate minorenni si doveva fare una accettazione con beneficio di inventario. Se l'avete fatta, tu e tua sorella eravate già in possesso della nuda proprietà, vostra nonna non poteva nel suo testamento disporre di lasciare la nuda proprietà sulla medesima casa in quanto non rientrava nei beni di sua proprietà della quale poteva disporre.
Se nel 2011 non è stato registrata l'accettazione della eredità per rappresentazione, sia totale che con beneficio di inventario, tu e tua sorella avete perso il diritto di accettare l'eredità e quella parte di eredità andava ad accrescere le parti degli altri chiamati e/o legittimari; che in questo caso coincidevano ed erano il coniuge superstite (cioé la moglie nonché tua nonna) e la figlia (nonché sorella di tua padre e tua zia).
In questo caso non sono sicuro che l'intera nuda proprietà sia entrata nella disponibilità di tua nonna per cui ella nel suo testamento poteva dare disposizioni sulla intera nuda proprietà della casa.
 
O

Ollj

Ospite
Contrariamante a quanto su scrissi:
- dal 2011 nonna, è divenuta unica erede di tutto il patrimonio lasciato dal coniuge nel 2001;
vi è l'evidente mio errore d'aver dimenticato la figlia del de cuis; se costei (a differenza del fratello) avesse accettato, il coniuge superstite (la nonna) non sarebbe l'unico possessore ed il ripripo del patrimonio andrà regolato alla luce di quanto correttamente qui sotto indicato
...avete perso il diritto di accettare l'eredità e quella parte di eredità andava ad accrescere le parti degli altri chiamati e/o legittimari; che in questo caso coincidevano ed erano il coniuge superstite (cioé la moglie nonché tua nonna) e la figlia (nonché sorella di tua padre e tua zia).
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Io e mia sorella la nuda proprietà della casa (lasciata da mio nonno a mio padre ma rinunciata) e la nuda proprietà lasciata da mia nonna (direttamente a me e mia sorella).
A questo punto, pensandoci su bene, si potrebbe ipotizzare che tuo nonno era comproprietario al 50% dell'appartamento coniugale con tua nonna, per cui poteva disporre solo del 50% di piena proprietà da suddividere in nuda proprietà ed usufrutto. A meno che non si tratti di due case differenti.
In ogni caso se non è stata fatta la successione seguendo le indicazioni testamentarie del nonno, da profano, la vedo un pò dura chiedere la pubblicazione del testamento, vecchio di 15 anni, e fare la successione inserendo la rinuncia all'eredità di tuo padre, datata 2008, in modo da fare entrare te e tua sorella tra gli eredi per rappresentazione.
Chi risulta proprietario e chi risulta usufruttuario degli immobili da te citati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari? Perché è quello che risulta presso presso questo ente che è probante ai fini di stabilire la proprietà di un bene immobiliare. Partendo da queste risultanze si vedrà se c'é stato passaggio di proprietà tra tuo nonno ed i chiamati alla sua eredità; se è stata registrata la rinuncia alla sua parte di eredità di tuo padre. Solo così si potrà stabilire se tua nonna poteva dare le disposizioni testamentarie che ha scritto.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ossia, in caso di possesso "cosciente" di almeno 1 dei beni è errato affermare ci siano solo 3 mesi di tempo perchè in realtà esistono almeno altre 2 "scadenze".
Se entro il limite di 3 mesi, a partire dalla apertura della successione (o dalla data in cui si è appreso di essre tra isuccessori di una eredità), il possessore di uno dei beni a lui destinati, per sua negligenza ed ignoranza, non ha presentato l'inventario, totale o parziale, dei beni di proprietà del de cuius in suo possesso, perde il diritto di rinunciare alla eredità si o no?
Da quello che ho letto, magari male, parrebbe di si.
Tuttavia è limitativo sostenere che la tempistica per presentare la rinuncia all'eredità di un chiamato, possessore cosciente di almeno un bene a lui destinato dal de cuius, sia solo di 3 mesi. Perché se entro questo intervallo di tempo ha presentato un inventario totale dei beni del de cuius già in suo possesso, ed in parte a lui destinati, può usufruire di ulteriori 40 giorni per decidere se accettare o meno la sua parte di eredità. Inoltre se, sempre nel medesimo lasso di tempo, presentasse un inventario parziale può chiedere fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi dalla presentazione dell'inventario parziale per completare l'inventario.
 

Dimaraz

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