Spetta alla zia che fu erede a regolarizzare il tutto (nonna è morta).
se il padre di
@karalis85, legittimario e chiamato all'eredità, dalla morte di suo padre (2001) al 2009, anno in cui ha fatto rinuncia all'eredità, non ha compiuto alcun atto dal quale si possa intendere una sua accettazione tacita della stessa, era nel diritto di rinunciare nella forma di cui ho già scritto. Però, a questo punto, se le due sue figlie non hanno presentato la domanda di subentrare al posto del padre il loro diritto è probabilmente cessato. Pertanto, se il coniuge superstite e la zia di
@karalis85 hanno accettato l'eredità, la parte rinunciata dal padre di
@karalis85 va ad accrescere le quote di chi ha accettato.
Ma come si può dire ciò senza aver visto gli atti e/o considerato il valore dei cespiti in questione?
@karalis85 aveva scritto:
Nel 2014 muore mia nonna e lascia la nuda proprietà della casa a me e mia sorella e a mio padre il diritto di abitazione sullo stesso, la nuda proprietà del locale artigianale a mia zia e a mio padre l'usufrutto sullo stesso.
ma all'inizio aveva anche scritto:
Mio nonno muore nel 2001 e lascia la nuda proprietà di una casa a mio padre e a mia nonna l'usufrutto sullo stesso, poi lascia la nuda proprietà di un locale artigianale a mia zia e il diritto di usufrutto sullo stesso sempre a favore di mio padre.
non trovi che ci sia qualcosa che non va? Per esempio la zia di
@karalis85 riceve da due testamenti diversi la nuda proprietà dello stesso immobile mentre il padre riceve per la seconda volta l'usufrutto su un immobile di cui aveva già presentato rinuncia.
Siccome ho maturato il convincimento che il primo testamento non sia stato pubblicato ma che sia rimasto in famiglia, la strada meno problematica è quella della successione legittima.