Luigi Criscuolo ha scritto: ↑
era nel diritto di rinunciare nella forma di cui ho già scritto.
Ed infatti, come già dettole, ciò non è corretto:
Luigi Criscuolo ha scritto: ↑
limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi dal decesso se si è già in Preferibile non trarre conclusioni e attenersi ai fatti riportati. dei beni ereditati
.
I 3 mesi non me li sono inventati io:
"A CURA DEL CONSIGLIO NOTARILE DI PARMA
Una prima avvertenza: se si intende rinunciare ad una eredità, è opportuno deciderlo in tempi brevi, anche inferiori ai tre mesi che la legge concede al chiamato all'eredità che sia in possesso di beni ereditari. Infatti si può divenire eredi quasi senza accorgersene, non solo quindi per una dichiarazione espressa, ma anche con interventi sul patrimonio della persona deceduta: pagare un debito o incassare una somma significa comportarsi come erede, e quindi essere erede.
Ed è ciò che accade anche a chi abita un appartamento di proprietà del defunto, se decorrono i tre mesi. A quel punto rinunciare non è più possibile.
La rappresentazione Non sempre la rinuncia del chiamato all'eredità fa sì che la quota si accresca agli altri coeredi. Anzi, è abbastanza frequente che così non sia. Quando si tratta di eredità devoluta a figli o fratelli, la rinuncia del figlio, o del fratello, provoca il subentro nel diritto di accettare l'eredità degli ulteriori discendenti, salvo rinuncia anche da parte loro......."
Visto la tua insistenza incomincio a pensare che anche i notai si inventano delle situazioni per non permettere l'applicazione delle leggi.