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Ollj

Ospite
Scusa ma se accettasse al massimo lo farebbe con il BENEFICIO DI INVENTARIO e quindi senza rimetterci un soldo di tasca sua
E senza poter più partecipare ad un asta organizzata dai creditori. Accettare con beneficio ha senso se si è certi di poter almeno mantenere la casa dopo aver pagato tutti i creditori
 

sosa

Membro Attivo
E senza poter più partecipare ad un asta organizzata dai creditori. Accettare con beneficio ha senso se si è certi di poter almeno mantenere la casa dopo aver pagato tutti i creditori


grazie anche a te, volevo farti una domanda ma la rinuncia all'eredità entro quando va fatta ? sempre i 3 mesi come nel caso dell'accettazione con beneficio di inventario
visto il possesso del bene in quanto lei e il figlio li residenti?
inoltre come tempistica quanto tempo possono rimanere nella casa?
altra domanda chi cercherà eventuali altri possibili eredi nel caso di rinuncia dei 2 principali( MOGLIE E FIGLIO) ? mi sembra tutto cosi complicato perchè la banca dovrà aspettare anni prima di soddisfare il proprio credito se c'è una trafila cosi lunga
 
O

Ollj

Ospite
sempre i 3 mesi come nel caso dell'accettazione con beneficio di inventario
visto il possesso del bene in quanto lei e il figlio li residenti?
Sì entro tre mesi; come su scritto si applica art.485 Cc solo alla madre; è lei che accetterà tacitamente causa il possesso (non il figlio minore cui non si può applicare tal norma)

Tuttavia e questo è un vantaggio per la moglie ed il figlio, ex lege spetta alla moglie il diritto di abitazione ed uso dei mobili sull'abitazione familiare anche se rinuncieranno all'eredità
 
Ultima modifica di un moderatore:

sosa

Membro Attivo
Tuttavia e questo è un vantaggio per la moglie ed il figlio, ex lege spetta alla moglie il diritto di abitazione ed uso dei mobili sull'abitazione familiare anche se rinuncieranno all'eredità


non ho capito il diritto di abitazione fino a quando? i mobili se dovessero andar via li porterebbe con se
è la casa ipotecata
 
O

Ollj

Ospite
Diritto di abitazione e diritto di uso dei mobili?
Per tutta la vita della moglie, ma sarà opponibile solo ai crediti trascritti prima della sua costituzione del diritto medesimo. Quindi non verso la Banca che costituì ipoteca per il mutuo. C' è quindi da fare di conto...
 

ACTARUS

Membro Attivo
Io in un caso del genere avevo rinunciato all'eredità, vivendo poi tranquillo, senza più grane, e rassegnandomi a perdere tutto. D'altronde se i debiti superano l'attivo cosa battersi a fare? Vale la pena di rischiare? Poi con i pochi soldi rimasti si compreranno un'altra abitazione, se possono, e come gli auguro.
 

sosa

Membro Attivo
Diritto di abitazione e diritto di uso dei mobili?
Per tutta la vita della moglie, ma sarà opponibile solo ai crediti trascritti prima della sua costituzione del diritto medesimo. Quindi non verso la Banca che costituì ipoteca per il mutuo. C' è quindi da fare di conto...


scusami ma non ho capito come diritto a vita? la banca e gli altri che fanno?
 
O

Ollj

Ospite
Significa che se anche rinunciasse all'eredità, le spetterebbe sempre il dir. di abitazione che è un legato ex lege. Questo non comporterà una possibile opposizione alla Banca e/o gli altri creditori che avessero trascritto titolo in precedenza del sorgere del diritto (ex 540 Cc), ma cheva fronte della liquidazione fallimentare alla moglie spetterà comunque su quanto di attivo rimanesse il valore pari al suo diritto da quantificarsi. Quindi, forse potrà ricavare qualcosa, anche rinunciando all'eredità; dovrà, quale titolare del dir. di abituazione, insinuarsi nel passivo del procedimento fallimentare.
Esempio: poniamo che la casa valga 200 e che la Banca avanzi 100; all'asta la casa è venduta dalla Banca e altri creditori che avessero trascritto prima; ricavato 150; soddisfatta la Banca e gli altri privilegiati con 130, rimarranno 20; questi andranno in parte alla moglie (o totalmente) a seconda di quanto verrà valutato il diritto di abitazione che le spetta e anche prima degli altri creditori che non avessero mai trascritto.
 

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