Morino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, mio figlio è comproprietario con me della casa di famiglia. Lui però risiede all'estero ed è iscritto all'AIRE. Non ha case di proprietà sia all'estero che in Italia. Per la sua quota deve pagare l'IMU per intero o vivendo io nell'abitazione può pagare per la sua quota un'aliquota minore? Quando viene in Italia soggiorna nella casa ed ha la sua camera ecc.ecc. Può eventualmente fare un comodato in mio favore? o altro, pur nel rispetto della legge? Grazie della risposta che vorrete darmi.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Come è diventato comproprietario?
Come erede della madre defunta e tu con il diritto di abitazione riservato al coniuge?

In tal caso non deve pagare alcuna a IMU nemmeno se avesse un altra proprietà.
 

Morino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Come è diventato comproprietario?
Come erede della madre defunta e tu con il diritto di abitazione riservato al coniuge?

In tal caso non deve pagare alcuna a IMU nemmeno se avesse un altra proprietà.
Io e mia moglie ci dividevamo il 90% della proprietà e mio figlio aveva il 10%. Con la morte di mia moglie il suo 45% è stato diviso tra me, con il diritto di abitazione, e mio figlio. Adesso io ho il 67,50% della proprietà e ci vivo, mentre mio figlio ha il 32,50 (10% che aveva da prima come proprietario, più il 22,50 ereditato adesso).
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ti ha già risposto @Dimaraz , tuo figlio, nel caso specifico, non deve pagare alcuna quota IMU.
Per saperne di più sulle eventuali esenzioni IMU per gli iscritti all'Aire, leggi nel link.


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AIRE
L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. E' gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.
L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

Molti cittadini residenti all'estro possiedono almeno una abitazione in Italia.

Nel 2012 e 2013 era possibile per il Comune "considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

Nel 2014, in seguito all'approvazione della Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale.
Per cui nel 2014 l'immobile è da ritenersi come seconda abitazione.

2015 - Sempre la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che:

"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.

Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.

Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).

Pagamenti

Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l'Ufficio Tributi.

In generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell'imposta versata (IMU/TASI/TARI), l'anno di riferimento, indicare se si tratta di "Acconto" o "Saldo". Possibilmente inserire, se si riesce, anche i Codici Tributo.

A seconda del comune può essere utile o richiesto di inviare anche copia del bonifico via Fax o mail.

Comunque in caso di dubbi è sempre meglio contattare l'Ufficio Tributi del Comune.



Documenti

MEF -Risoluzione 10/DF 2015 - Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ulteriori chiarimenti in merito all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e all’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i pensionati iscritti all’AIRE proprietari di più immobili in Italia
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
I diritti di abitazione e uso ex art. 540, comma 2 c.c. sono esclusi quando tutto l’immobile o quote di esso appartengono a terzi proprietari o sono in comproprietà con soggetti diversi dal coniuge.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
I diritti di abitazione e uso ex art. 540, comma 2 c.c. sono esclusi quando tutto l’immobile o quote di esso appartengono a terzi proprietari o sono in comproprietà con soggetti diversi dal coniuge.
Questo immagino valga ante decesso del coniuge. Qui invece in precedenza il figlio possedeva già una quota, quindi se ho capito non scatta il diritto di abitazione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi sembrava equivocabile il tuo scritto (colpa mia).
Ho scritto male la domanda: volevo dire che con la successione subentrerebbero comunque nella comproprietà i figli, se ce ne sono.
Quindi non si acquisisce il diritto di abitazione ex 540 , se l'immobile non apparteneva defunto, in tutto o in comproprietà col solo coniuge superstite. (La presenza nella comproprietà dei figli deve quindi subentrare solo con l'eredità, non deve essere già presente prima del decesso)
 

Morino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusate ma la materia non mi è proprio congeniale. In sintesi può essere che mio figlio debba continuare a pagare l'ordinario tributo per il suo 10% di proprietà pregressa e diverso trattamento per il 22,50% che ha ricevuto in eredità dalla mamma? Oppure rientra tutto nell'ordinario senza alcuna riduzione?
 

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