Art. 57 del TUR (approvato con D.P.R. n. 131/1986).chi sarebbe dovuto al versamento?
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Art. 57 del TUR (approvato con D.P.R. n. 131/1986).chi sarebbe dovuto al versamento?
Ex art. 1944 Cod.Civ. il fideiussore Sig. Tizio (dati del suocero) è obbligato in solido con la conduttrice Sig.ra Caia (dati dell'inquilina) al pagamento di quanto dovuto per canoni di locazione ed oneri accessori, per la durata del contratto di locazione ed eventuali rinnovi. E' escluso l'obbligo per il locatore della preventiva escussione della conduttrice.
Questo significa che se Caia diventerà morosa tu potrai rivalerti direttamente sul suocero Tizio.
Premesso che è un marasma sto dover contrattualizzare un inquilino con anche una garanzia e lo stato, invece di facilitarmi, mi mette altri paletti e salassi.Non bisogna confondere la fideiussione bancaria con la garanzia prestata da un soggetto privato.
Le fideiussioni bancarie generalmente si chiedono per i contratti commerciali; per quelli abitativi con canoni medio-bassi è poco probabile che l'inquilino abbia i requisiti e la ottenga dalla sua banca.
Valuta attentamente le garanzie della tua Compagnia di assicurazioni, oltre al costo: importo garantito, modalità e tempistica di escussione.
Valuta attentamente le garanzie della tua Compagnia di assicurazioni, oltre al costo: importo garantito, modalità e tempistica di escussione.
La clausola che ho scritto nel post #26 si riferisce alla garanzia prestata da un privato (che abbia redditi certi come contratto di lavoro a tempo indeterminato / pensione, o un patrimonio aggredibile) che si obbliga ai pagamenti in caso di morosità dell'inquilino.
Io la chiedo e la ottengo spesso, oltre al versamento da parte dell'inquilino del deposito cauzionale (max 3 mensilità del canone).
Tu puoi titolare la clausola sul contratto anche “Fideiussione”, ma, se pretendi un pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale evidenziato al link richiamato #8, il negozio in questione si qualifica come “contratto autonomo di garanzia”, svincolato dal rapporto principale garantito (garanzia senza carattere di accessorietà) e non come “contratto di fideiussione” (garanzia con carattere di accessorietà).
La principale caratteristica che distingue il garante dal fideiussore è quella evidenziata dall’avv.Tidona: mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del conduttore e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante a prima richiesta si obbliga soltanto a tenere indenne il locatore dalla mancata prestazione del conduttore inadempiente.
Il problema se l’imposta di registro sulla garanzia prestata da terzi debba essere versata si pone solo in caso di contratto assoggettato al regime fiscale della cedolare secca, poiché, in regime ordinario IRPEF, che la garanzia sia codicizzata “1” o “2”, poco importa: l’imposta di registro su di essa è sempre dovuta.
In genere gli uffici delle Entrate considerano fideiussori solo le persone giuridiche, ossia quando intervengono gli istituti bancari o assicurativi a prestare fideiussione (codice “1”), mentre, quando una garanzia personale viene fornita da una persona fisica, solitamente siamo in presenza di una garanzia diversa dalla fideiussione (codice “2”) e, in questo caso, sull’importo garantito scatta l’imposta di registro pari allo 0,50% dell’importo stesso (con minimo di 200 euro), tenendo conto, però, che, se la somma degli importi calcolati è inferiore a € 200,00, versi una sola imposta di registro in misura fissa, pari a € 200,00, diversamente, se è superiore a € 200,00, l’imposta di registro è doppia, ossia è pari alla somma dell’importo dovuto sulla registrazione (2% o 1,4%, a seconda del tipo di contratto) e sulla garanzia (0,50%).
L’applicativo Sogei, come detto all’inizio, calcola l’imposta di registro sulle garanzie diverse dalla fideiussione (cod. “2”) sia in IRPEF che in cedolare secca, mentre non calcola l’imposta di registro solo sulle fideiussioni bancarie o assicurative in cedolare secca (codice “1).
Come reagire alle storture dei gabellieri? Te lo dico in un orecchio. Registri e il contratto di locazione senza la garanzia e contestualmente sottoscrivi a parte la scrittura privata di garanzia, datata e controfirmata da te, dal garante e dal garantito, che faccia riferimento al contratto registrato, gliela spilli sopra e, in caso di sconforti locativi, la tiri fuori dal cassetto o, in caso d’uso, fieramente la fai registrare.
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