luca1971

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Proprietario Casa
devo dare in affitto un appartamento
l' agente mi propone di mettere come garante del potenziale inquilino un familiare che risulterebbe cointestatario del contratto di affitto
La cosa mi lascia un dubbio: se l' affittuario che effettivamente vive nell' appartamento decide di non pagare più e quello solido (proposto come garante) dà disdetta come conduttore penso che come garanzia non ho effettivamente niente
commenti e consigli?
 

griz

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Professionista
diciamo che un soggetto solvibile da perseguire è quello che chiunque auspicherebbe, tieni conto che in caso di morosità e sfratto potrai agire contro tutti e due i soggetti, ovvio che comunque affittando un immobile affronti dei rischi
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
come garante del potenziale inquilino un familiare che risulterebbe cointestatario del contratto di affitto
Se il familiare è cointestatario del contratto di locazione assume la veste di conduttore, non di garante. Anche se effettivamente non abiterà in quell'immobile.
In caso di recesso da parte di costui, la locazione prosegue con il secondo conduttore (quello che ritieni meno solvibile) che diventa l'unico obbligato al pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

Se la tua intenzione è affittare l'appartamento ad una sola persona, il familiare deve comparire come garante, non come conduttore.
E' opportuno inserire la clausola per la quale il garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 Cod.Civ.) Così se il debitore principale, cioè l'inquilino, non paga, puoi rivolgerti direttamente al garante.

Il garante comunque potrebbe, nel corso della locazione, revocare la sua garanzia. E il valore della garanzia deve essere predeterminato.
Avevamo trattato l'argomento in questa discussione:
 

fasa78

Membro Attivo
Impresa
Garante ?... ahah mi viene da ridere.... scusami.
Affittato a stranieri dagli occhi a mandorla...con garante. Non ha pagato nè lo straniero che appartamente comunque sembrava in regola, nè il garante...che aveva addirittura uno ristorante sushi. Ristorante venduto a connazionali, lui tornato al paese di origine.... debito di 2000 euro , nulla di grave... ma lasciato in regalo al sottoscritto da pagare equivalente a 2 mesi di lavoro circa sudati per loro. Garante... sintomo di "pacco" pre annunciato. Questo è quello che mi è successo... poi non so nel tuo caso.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Dovresti (ri)leggere quell'articolo.
Da come l'ho capito io, il beneficio a favore del garante deve essere stabilito espressamente dalle parti.
Se le parti non esprimono alcuna volontà in merito, allora il locatore/creditore (nel caso il conduttore/debitore principale sia inadempiente) può rivolgersi direttamente al garante senza prima escutere il conduttore.

Correggetemi se sbaglio! (Come direbbe l'amico @possessore!)

Per non creare equivoci e far capire tutto ciò al debitore principale (l'inquilino) e al garante, io scrivo la seguente clausola:
"Con riferimento all'art. n. 1944 Cod.Civ., il garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale".

Spesso ho a che fare con persone poco o nulla esperte in materie giuridiche, oppure con stranieri che a malapena capiscono l'italiano. Quindi cerco di spiegargli (prima) e fargli firmare (dopo) clausole facilmente comprensibili.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Garante... sintomo di "pacco" pre annunciato
Mi dispiace per questa tua esperienza negativa, ma non sempre è così.

Se inquilino e garante sono entrambi cittadini stranieri che da un giorno all'altro possono ritornare nel loro Paese d'origine lasciandosi alle spalle i debiti, diventa quasi impossibile recuperare il proprio credito.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il beneficio a favore del garante deve essere stabilito espressamente dalle parti.
Infatti. Non è un diritto del garante.
Se le parti non esprimono alcuna volontà in merito, allora il locatore/creditore (nel caso il conduttore/debitore principale sia inadempiente) può rivolgersi direttamente al garante senza prima escutere il conduttore.
Infatti. Se le parti vogliono stabilire il beneficio di escussione a favore del fideiussore, è necessario che vi sia accordo, proprio perché questo attenua la garanzia prevista a favore del creditore.
Per non creare equivoci e far capire tutto ciò al debitore principale (l'inquilino) e al garante, io scrivo la seguente clausola:
"Con riferimento all'art. n. 1944 Cod.Civ., il garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale".
Non è il garante che rinuncia (a un suo ipotetico diritto), ma è la mancanza di un patto che preveda il beneficium excussionis.
Quindi, scriverei: "Ex art. 1944, comma 1 c.c., il garante è obbligato in solido col conduttore al pagamento del debito, restando escluso l'obbligo per il locatore della preventiva escussione del conduttore."
 

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