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AlbertoF

Ospite
Caro stefano,
Per realizzare le sistemazioni patrimoniali nell'ambito di una data compagine familiare si può ricorrere alla stipula della donazione presso un notaio.Con tale atto si realizza un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito.
Le imposte dovute sulla donazione sono diverse a seconda del grado di parentela del donatario(soggetto che beneficia della regalia) sono le imposte di donazione,ipotecarie ed catastali.
Alla luce di quanto sopra le donazioni possono sembrare molto convenienti dal punto di vista fiscale ma non va tralasciato che la donazione può attentare ai diritti degli eredi legittimari (coniuge,figli legittimi o naturali e loro discendenti-ascendenti legittimi) i quali alla morte del donante,sommando quanto ha lasciato nel suo asse ereditario a ciò che ha donato durante la vita possono impugnare le donazioni se non trovano sufficiente capienza nell'asse ereditario.
Forse non tutti sanno che i beni provenienti da donazione sono esposti all'azione di revoca da parte di eventuali eredi defraudati dei loro diritti.
Andiamo per ordine. La legge ,in generale, stabilisce che le proprietà del defunto cadano in successione e vadano ai parenti più stretti in base ad alcuni meccanismi di attribuzione.
La devoluzione della eredità deve cioè avvenire obbligatoriamente a favore dei cosidetti "legittimi",salvo loro rinuncia.
Quando il proprietario di un bene decide di donarlo trascurando gli eredi,questi acquisiscono la facoltà legale di opporsi alla donazione fino ad ottenerne la revoca.Come conseguenza di tale annullamento chi ha ricevuto il bene ne perderebbe la titolarità.
Pertanto anche eventuali acquirenti sopravvenuti sarebbero tenuti alla restituzione del bene agli eredi legittimi.Quindi anche le eventuali ipoteche iscritte successivamente alla donazione perderebbero di efficacia.
(lo stesso problema petrevve verificarsi anche in caso di successione in forza di testamento.Quando la volontà del defunto lede le quote destinate agli eredi "legittimi" essi possono intraprendere una azione diretta a modificare i beneficiari della successione).
Poichè è materialmente impossibile risalire con certezza a tutti gli eredi legittimi,salvo eccezioni,le banche rifiutano di concedere mutui su immobili che sono stati oggetto di trasferimento di proprietà in questa maniera.
L'unica salvaguardia viene dal trascorrere del tempo. Le ipoteche mantengono infatti la loro efficacia se la trascrizione della donazione o della successione è avvenuta da oltre 20 anni.
Inoltre il trasferimento è considerato definitivo se il donante (o il defunto) è deceduto da oltre 10 anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni legali da parte degli eredi.
SUGGERIMENTO : se il donante è vivente ed è implicata una compravendita si può tentare di affrontare il problema con uno strattagemma che alcune banche condividono : si tratta di fare intervenire il donante facendogli prestare fidejussione nella vendita,In tal modo gli eventuali eredi che si facessere avanti si troverebbero da un lato a vantare diritti rispetto all'immobile, dall'altro,a causa della fidejussione,a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti.
Poichè economicamente i due effetti si bilanciano,ciò renderebbe illogico il ricorso ad azioni giudiziarie.
ciao Alberto
 

pantaleo

Nuovo Iscritto
:disappunto: buongiorno io sto vendendo l"appartamento che ho in comunioni dei beni sono trascorsi solo quatro anni da quando l"abbiamo acquistato ,con il ricavato il mio cinquanta per cento vorrei acquistarne un"altro ma la mia consorte non mi vuole firmare la separazione dei beni per poter essere io solo proprietario come posso fare?
 
A

AlbertoF

Ospite
Caro Pantaleo,
se come regime patrimonile avete scelto la "comunione legale dei beni"qualunque cosa compri va in comunione,salvo modificarlo in separazione tramite atto notarile.
In regime di comunione solo i beni ereditati diventano "personali"e che possono a sua volta essere venduti per ricomprare altro bene "personale" a condizione però che nell'atto di acquisto venga riportata la provenienza (da precedente vendita di bene personale)
Questo è tutto ciò che posso dirti ,mi auguro che esistano altre possibilità e ne demando la risoluzione ad altri.
Ciao
Alberto
 

iperpao

Nuovo Iscritto
Fidejussione cautelativa per gli acquirenti di immobili donati

Caro stefano,
Per realizzare le sistemazioni patrimoniali nell'ambito di una data compagine familiare si può ricorrere alla stipula della donazione presso un notaio.Con tale atto si realizza un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito.
Le imposte dovute sulla donazione sono diverse a seconda del grado di parentela del donatario(soggetto che beneficia della regalia) sono le imposte di donazione,ipotecarie ed catastali.
Alla luce di quanto sopra le donazioni possono sembrare molto convenienti dal punto di vista fiscale ma non va tralasciato che la donazione può attentare ai diritti degli eredi legittimari (coniuge,figli legittimi o naturali e loro discendenti-ascendenti legittimi) i quali alla morte del donante,sommando quanto ha lasciato nel suo asse ereditario a ciò che ha donato durante la vita possono impugnare le donazioni se non trovano sufficiente capienza nell'asse ereditario.
Forse non tutti sanno che i beni provenienti da donazione sono esposti all'azione di revoca da parte di eventuali eredi defraudati dei loro diritti.
Andiamo per ordine. La legge ,in generale, stabilisce che le proprietà del defunto cadano in successione e vadano ai parenti più stretti in base ad alcuni meccanismi di attribuzione.
La devoluzione della eredità deve cioè avvenire obbligatoriamente a favore dei cosidetti "legittimi",salvo loro rinuncia.
Quando il proprietario di un bene decide di donarlo trascurando gli eredi,questi acquisiscono la facoltà legale di opporsi alla donazione fino ad ottenerne la revoca.Come conseguenza di tale annullamento chi ha ricevuto il bene ne perderebbe la titolarità.
Pertanto anche eventuali acquirenti sopravvenuti sarebbero tenuti alla restituzione del bene agli eredi legittimi.Quindi anche le eventuali ipoteche iscritte successivamente alla donazione perderebbero di efficacia.
(lo stesso problema petrevve verificarsi anche in caso di successione in forza di testamento.Quando la volontà del defunto lede le quote destinate agli eredi "legittimi" essi possono intraprendere una azione diretta a modificare i beneficiari della successione).
Poichè è materialmente impossibile risalire con certezza a tutti gli eredi legittimi,salvo eccezioni,le banche rifiutano di concedere mutui su immobili che sono stati oggetto di trasferimento di proprietà in questa maniera.
L'unica salvaguardia viene dal trascorrere del tempo. Le ipoteche mantengono infatti la loro efficacia se la trascrizione della donazione o della successione è avvenuta da oltre 20 anni.
Inoltre il trasferimento è considerato definitivo se il donante (o il defunto) è deceduto da oltre 10 anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni legali da parte degli eredi.
SUGGERIMENTO : se il donante è vivente ed è implicata una compravendita si può tentare di affrontare il problema con uno strattagemma che alcune banche condividono : si tratta di fare intervenire il donante facendogli prestare fidejussione nella vendita,In tal modo gli eventuali eredi che si facessere avanti si troverebbero da un lato a vantare diritti rispetto all'immobile, dall'altro,a causa della fidejussione,a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti.
Poichè economicamente i due effetti si bilanciano,ciò renderebbe illogico il ricorso ad azioni giudiziarie.
ciao Alberto

Ti risulta anche la revoca della donazione come risoluzione?
Quanto può costare una fidejussione per 20 anni? E poi l'acquirente dovrebbe conservare lui la fidejussione, essendone il beneficiario?
Grazie
 

pippo221063

Nuovo Iscritto
se il donante è vivente ed è implicata una compravendita si può tentare di affrontare il problema con uno strattagemma che alcune banche condividono : si tratta di fare intervenire il donante facendogli prestare fidejussione nella vendita,In tal modo gli eventuali eredi che si facessere avanti si troverebbero da un lato a vantare diritti rispetto all'immobile, dall'altro,a causa della fidejussione,a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti.
Poichè economicamente i due effetti si bilanciano,ciò renderebbe illogico il ricorso ad azioni giudiziarie.
ciao Alberto


Vorrei chiedere al Sig.Alberto Fontanelli COSA SIGNIFICA E COME FUNZIONA E COME SI STIPULA LA FIDEJUSSIONE SOTTO CITATA.
Grazie


se il donante è vivente ed è implicata una compravendita si può tentare di affrontare il problema con uno strattagemma che alcune banche condividono : si tratta di fare intervenire il donante facendogli prestare fidejussione nella vendita,In tal modo gli eventuali eredi che si facessere avanti si troverebbero da un lato a vantare diritti rispetto all'immobile, dall'altro,a causa della fidejussione,a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti.
Poichè economicamente i due effetti si bilanciano,ciò renderebbe illogico il ricorso ad azioni giudiziarie.




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Aggiunto dopo 3 minuti ....

La Fidejussione può assere stipulata anche se non vi è vendita, mà solo per tutela del destinatario della donazione?

Grazie
 

joe82

Nuovo Iscritto
Possibilità di rivalsa ex coniuge

Salve,
vorrei avere delle informazioni per quanto riguarda la donazione di una casa che i miei genitori vorrebbero donare a me e mia sorella al 50% ciascuno. Siccome io sono separato da un matrimonio con comunione dei beni, e aspetto a giorni di sapere la data della sentenza di divorzio, vorrei sapere se viene fatta la donazione prima della data del divorzio, se la mia ex potrebbe avere qualche possibilità di rivalsa sulla metà della mia parte? (Premetto che abbiamo una bambina di nove anni.) E, se eventualmente mia sorella riscattasse la mia metà liquidando il valore con denaro, c’è il rischio di rivalsa sull’importo corrispostomi? grazie mille in anticipo e complimenti per la Vostra professionalità e perdonatemi se non sono stato in grado di trovare discussioni simili con la ricerca.
 

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