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La scadenza della seconda rata dell’ICI è il 16 dicembre 2010.
L’ICI (imposta comunale sugli immobili), grava su fabbricati, terreni edificabili e agricoli e deve essere pagata da coloro che godono di diritti reali (proprietari, usufrtuttuari e titolari di diritto d’abitazione).
Per quanto riguarda i fabbricati, l’imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5 %:
- per 100 (nel caso di abitazioni ad uso civile)
- per 50 nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati)
- per 34 per quelli appartenenti nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Il Valore Imponibile così ottenuto dovrà essere moltiplicato per l’aliquota ICI stabilita dal Comune in cui è ubicato l’immobile, tenendo conto dell’utilizzo dell’ immobile.
Per quanto riguarda i terreni agricoli il Valore Imponibile è costituito dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.
Il Valore Imponibile per i terreni edificabili è costituito dal Valore Commerciale (indicato dal Comune) al 1° gennaio dell’anno d’imposta.
Il decreto legge n. 93 del 27 Maggio 2008 ha stabilito l’abolizione dell’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a meno che questa non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale decreto riguarda anche le pertinenze (garage, cantina, box auto, ecc.) dell’abitazione principale.
I contribuenti che omettono o eseguono in ritardo il pagamento dell’ ICI possono regolarizzare la loro posizione con il “ravvedimento operoso”. Se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione del 2,50% oltre agli interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo. Dopo 30 giorni ma entro l’anno la sanzione passa al 3%.
Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale o con il Mod. F24 pagabile sia in banca che in Posta.
Fonte AIPI Bologna
L’ICI (imposta comunale sugli immobili), grava su fabbricati, terreni edificabili e agricoli e deve essere pagata da coloro che godono di diritti reali (proprietari, usufrtuttuari e titolari di diritto d’abitazione).
Per quanto riguarda i fabbricati, l’imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5 %:
- per 100 (nel caso di abitazioni ad uso civile)
- per 50 nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati)
- per 34 per quelli appartenenti nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Il Valore Imponibile così ottenuto dovrà essere moltiplicato per l’aliquota ICI stabilita dal Comune in cui è ubicato l’immobile, tenendo conto dell’utilizzo dell’ immobile.
Per quanto riguarda i terreni agricoli il Valore Imponibile è costituito dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.
Il Valore Imponibile per i terreni edificabili è costituito dal Valore Commerciale (indicato dal Comune) al 1° gennaio dell’anno d’imposta.
Il decreto legge n. 93 del 27 Maggio 2008 ha stabilito l’abolizione dell’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a meno che questa non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale decreto riguarda anche le pertinenze (garage, cantina, box auto, ecc.) dell’abitazione principale.
I contribuenti che omettono o eseguono in ritardo il pagamento dell’ ICI possono regolarizzare la loro posizione con il “ravvedimento operoso”. Se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione del 2,50% oltre agli interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo. Dopo 30 giorni ma entro l’anno la sanzione passa al 3%.
Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale o con il Mod. F24 pagabile sia in banca che in Posta.
Fonte AIPI Bologna