Gatta

Membro Attivo
Non è infrequente il caso del condomino che svolgendo lavori di ristrutturazione e/o in occasione di un trasloco si serva dell'ascensore come fosse un montacarichi evitando così di metterne uno esterno con conseguente richiesta di occupazione del suolo.
Tale comportamento non è certo legittimo.
Un ricorso al giudice di pace è possibile alla luce dell'art.7,c.2,cc che tra l'altro recita:"...Art. 7 (Competenza del giudice di pace) Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582.28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.......... E' competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;....."
Pertanto qui ricorre il comma 2 relativo alle modalità d'uso dei servizi del condominio.
Il condomino sarà tenuto - ove si siano procurati danni - al risarcimento ovvero a farsi rilevare da chi ha indebitamente fatto uso dell'ascensore.
Gatta
 

germano

Membro Attivo
Si, tutto sacrosantamente vero però, se si facesse un giro per le scale dopo che si sono fatte delle consegne in un appartamento, si rileverebbero subito dei danni agli spigoli dei muri e via di seguito.
Anzichè imporre certe regole per la sicurezza dei lavoratori obbligassero i costruttori a munire i grossi condominii di montacarichi esterni, ne guadagnerebbero i proprieteri di appartamenti, i lavoratori e la circolazione, forse un po meno i costruttori.
gerco
 

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