GIUSEPPE CAPONI

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera ,ho un quesito da porre alla comunità.
Un immobile ricevuto in eredità è occupato da uno dei 3 fratelli comproprietari ,con il consenso degli altri due.Domanda: è lecito stipulare un contratto di locazione per il pagamento dell’affitto agli altri 2 comproprietari ,la legge lo prevede Grazie attendo vostri pareri
 
In ogni caso, è necessario che ci sia una scrittura che dia al fratello un titolo per occupare l'immobile di proprietà di tutti e tre.
Se occupato (o anche solo utilizzato) per oltre vent'anni nel totale disinteresse degli altri due, il fratello potrebbe acquisire la proprietà per usucapione (sempre che vi siano le condizioni).
 
Non è necessario.
Il godimento esclusivo del bene in comunione è in sé legittimo
Non ho scritto che non è legittimo.
Ho scritto che in assenza di una scrittura, il fratello occupante potrebbe acquisire la proprietà per usucapione.
Ovviamente per usucapire servono altri requisiti, come il totale disinteresse dei proprietari e l'animus possidendi dell'occupante, quindi dei comportamenti ben definiti.

Ma mentre i comportamenti sono difficili da provare, la carta canta.

Per questo scrivo che è necessaria una scrittura. Probabilmente avrei dovuto scrivere, più propriamente, "è altamente consigliabile".
 
Non è necessario.
Il godimento esclusivo del bene in comunione è in sé legittimo e si colora d’illiceità solo ove oltrepassi i limiti fissati dall’art. 1102 c.c.
La risposta contiene a parer mio una contraddizione:
mi resta difficile immaginare un "uso esclusivo" compatibile con "non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso"

ma so che la logica giuridica è molto più sottile del pragmatismo di un tecnico.
 
è altamente consigliabile
Io la ritengo consigliabile soprattutto per una chiarezza e correttezza dei rapporti: un conto è un comodato transitorio, un utilizzo saltuario come casa vacanza, dove tutti possono a turno utilizzarla se vogliono. Altra una stabile residenza.
Patti chiari ed amicizia lunga. Così nessuna recriminazione e malintesi
 
a risposta contiene a parer mio una contraddizione:
mi resta difficile immaginare un "uso esclusivo" compatibile con "non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso"

Vero.

Infatti l'art. 1102c.c. parla di "Uso della cosa comune" e di come "servirsi della cosa comune", ma non parla di esclusività.

Del resto, se l'uso è esclusivo, non è possibile consentire agli altri comproprietari di farne parimenti uso.

Per il resto, ribadisco quanto ho scritto sopra.
 

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