il discorso sul deposito cauzionale
E' quello che già si sa e di cui abbiamo già parlato qui sul Forum, quando al termine della locazione il locatore deve restituire il deposito cauzionale (o parte di esso) al conduttore.
Ossia:
1) Il locatore può di sua iniziativa detrarre dal deposito cauzionale eventuali mensilità insolute, oppure di mancato preavviso. Lo può fare, senza l'autorizzazione del giudice, perché si tratta di obbligazioni a carico del conduttore certe e quantificate.
2) Il locatore non può detrarre dalla cauzione la cifra che stima congrua per il risarcimento danni cagionati all'immobile imputabili al conduttore. Perché si tratta di un importo la cui valutazione spetta al giudice.
 
2) Il locatore non può detrarre dalla cauzione la cifra che stima congrua per il risarcimento danni cagionati all'immobile imputabili al conduttore. Perché si tratta di un importo la cui valutazione spetta al giudice.
Quantomeno dovrebbe essere certificata da una perizia tecnica che in caso di controversia dovrebbe essere verificata dall'autorità giudiziaria con l'ausilio di un CTU.
 

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