Tuttavia, poiché tale termine è posteriore a quello indicato dal D. Lgs. n. 102/2014 (quest'ultimo, coincidente con quello previsto dall'art. 9, comma 3 della Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012), è quest’ultimo termine che deve trovare applicazione (31 dicembre 2016).
Allora la legge regionale è errata? Magari, perché per me prima viene la contabilizzazione, meglio è.
 
Grazie.
Andro' a controllare solo che la diversita' stabilita dalla Regione Lazio non riguardi tanto il termine dell'obbligo, quanto quello d'applicabilita' delle sanzioni.
Buon week end.
 
Allora la legge regionale è errata?
Ex art. 117 Cost. il potere regolamentare della regione (nelle materie per cui lo Stato non ha legislazione esclusiva) deve comunque esercitarsi nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
 
Le mie perplessita' sul normato dalla Regione Lazio, poggiano sul fatto che, cosi' facendo, si metterebbe in discussione l'impianto generale della previsione energetica definita a livello nazionale. Salvo non sia stato lo stesso governo a conferire tal potere di deroga.
 

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