dolly 41

Membro Junior
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti
Ho ricevuto un avviso di accertamento per omesso o parziale versamento IMU con irrogazione della sanzione, per l’anno 2015.
Posseggo una casa ricevuta in eredità, per me seconda casa. nel 2014 l’ho concessa in comodato d’uso a mia madre, vedova, che l’ha utilizzata come abitazione principale, per cui io, su quell’immobile non ho pagato l’IMU. Ho presentato la “Dichiarazione” di tale condizione al Comune il 12 marzo 2015. Il Comune relativamente a 2014 non ha fatto nessun rilievo.
La medesima condizione si è protratta anche per il 2015, immobile in comodato d’uso utilizzato come abitazione principale da mia madre, io non ho pagato l’IMU, ma il Comune, questa volta, mi invia l’avviso di accertamento per l’intero anno 2015.

L’unica differenza è: per l’anno 2015 non ho presentato nessuna “Dichiarazione” IMU.

Siccome a me risulta che: L'uso gratuito va dichiarato con Dichiarazione IMU, che vale anche per gli anni successivi. Se l'uso gratuito varia o cessa, occorre presentare una nuova Dichiarazione IMU.

Vorrei chiedere se l’avviso di accertamento è legittimo oppure può essere contestato.

Ringrazio chiunque possa darmi una risposta in merito
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Posseggo una casa ricevuta in eredità, per me seconda casa. nel 2014 l’ho concessa in comodato d’uso a mia madre, vedova
Quella casa era adibita a residenza familiare dei tuoi genitori, di proprietà di tuo padre o di proprietà comune dei tuoi genitori?
In quale comune è situato l'immobile?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Da quanto racconti hai torto.

La validità della Dichiarazione precedente esiste ...ma non vale in particolari condizioni (specie quando vi sono agevolazioni/esenzioni).

Ti riporto le 2 specifiche che ti danno torto:

^^la dichiarazione non va presentata quando il contribuente, per fruire di uno specifico regime agevolativo, ha seguito le modalità stabilite con il regolamento comunale che comportavano la presentazione al Comune medesimo di una richiesta/dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti;
^^la dichiarazione va presentata anche ogni qual volta il Comune “non è comunque in possesso" delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria (ad esempio, locazione finanziaria, acquisto o cessazione di diritto reale non dichiarato in catasto, etc.);

Occhio poi dal 2016...il comodato di un immobile va "registrato".
 

dolly 41

Membro Junior
Proprietario Casa
Volevo precisare che mia madre ha la residenza in quella casa, Carta di Identità. da sposata ha sempre vissuto in quella casa, escluso un periodo, abbastanza lungo, in cui ha vissuto all'estero, Canada. Il tutto accade in un Comune di circa 500 anime della prov. di Campobasso, dove si conoscono tutti e tutti sanno tutto di tutti.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Personalmente consiglio @dolly 41 di procurarsi il testo originale del Regolamento IMU del Comune interessato (sia per il 2015 che per l'anno precedente e quello successivo) e studiare parola per parola quello che vi sta scritto. Anni fa ho vinto un ricorso per una situazione analoga (la casa era concessa in comodato a uno dei figli che vi risiedeva con la famiglia e ne era stata data comunicazione tramite Dichiarazione IMU). L'Ufficio Tributi ci contestava in quell'anno il non aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva su modello da loro predisposto. Il ricorso alla Commissione tributaria si è basato:
1. sull'art.6, c.4 della legge 212/2000 che prevede che al contribuente non possano, ‘in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria…’
2. sul fatto che il Comune aveva dimostrato di possedere quell'informazione dal momento che nell'anno precedente aveva accordato l'aliquota agevolata
3. sul fatto che l'Ufficio Tributi nello stilare le istruzioni e la modulistica per quell'anno aveva modificato quanto richiesto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale (la "Dichiarazione" prevista dal Regolamento era diventata per l'Ufficio Tributi una "Dichiarazione sostitutiva di certificazione")
4. su piccole altre incongruenze che risultavano evidenti dalla lettura del Regolamento

Per questo penso che convenga imparare a memoria il Regolamento IMU per vedere quali richieste esattamente venivano fatte e confrontare il Regolamento con quanto chiesto dall'Ufficio Tributi.
Suggerisco anche l'analisi del Regolamento IMU del 2014 per vedere le eventuali modifiche che possono avere indotto l'Ufficio Tributi a cambiare idea e quello del 2016 per vedere se fosse variato in modo a te favorevole. Mi spiego: nel mio caso vi era una frase un po' fumosa che poteva essere interpretata a mio svantaggio (e qui stava, secondo me, l'errore dell'Ufficio Tributi): in effetti l'anno successivo la stessa frase era stata esplicitata in modo più chiaro dando ragione alla mia interpretazione. Anche questo avevo scritto nel ricorso.
In bocca al lupo...
 

dolly 41

Membro Junior
Proprietario Casa
Grazie Elisabetta48,
nella delibera del Comune del 28.07.2015, con oggetto: Imposta Unica Comunale - Conferma aliquote 2015 componenti IMU e TASI, si parla molto di TASI ma per quanto riguarda l'IMU si evidenzia quanto segue:

RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 10 del 07/07/2014 per l’anno 2014;

Per l'anno 2014 confermo che il Comune non ha avanzato alcun rilievo.
secondo te, visto la tua esperienza, potrebbe essere sufficiente questa condizione? grazie.
 

dolly 41

Membro Junior
Proprietario Casa
Per maggior precisione vi riporto il regolamento del Comune relativo agli anni 2014 e 2015.

Regolamento Comunale 2014
Art. 8 - Abitazione principale e relative pertinenze
9. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
Art. 14 - Dichiarazione
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Regolamento Comunale 2015
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE 2015
COMPONENTI IMU E TASI.

RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 10 del 07/07/2014 per l’anno 2014;


Non ci sono regolamenti relativi all'anno 2015

aspetto con ansia il Vostro fattivo contributo, grazie.​
 

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