. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
http://www.calcoloimu.it/blog/2012/4/26/testo-del-dl-201-2011-convertito-in-legge

Nemesis sbagli al comma 10 vien detto che la detrazione fosse aumentata di 50 euro per ogni figlio dimorante e abitualmente residente nella residenza ad abitazione principale.

Questo valeva almeno fino al 2012, dal2013 sembra diverso in quanto è stata sospesa per tutte le prime case (tranne le A/1, A/8, A/9) che continueranno a pagarla.
Però anche qui sono ancora possibili modifiche.
 
Nemesis sbagli al comma 10 vien detto che la detrazione fosse aumentata di 50 euro per ogni figlio dimorante e abitualmente residente nella residenza ad abitazione principale
Hai dato ulteriore prova di non conoscere il significato di "a carico". Tra i requisiti per godere della maggiorazione della detrazione per i figli non è previsto quello di essere a carico, come erroneamente avevi scritto.
 
Inoltre un figlio, al di là dell'età, può rimanere a carico per tutta la vita (del padre) se non avrà mai redditi superiori a quanto sopra indicato. Saluti.
 

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