Ha ragione il Comune, perché occorre distinguere l'efficacia della nuova rendita (che decorre dalla notifica) dall'applicabilità retroattiva da parte dell'Ente locale:
la notifica della rendita assume efficacia dichiarativa e non costitutiva della medesima.
Quindi, il momento in cui l'ente locale può richiedere le maggiori imposte dovute dal contribuente in relazione alla rendita più elevata non coincide con quello dal quale tale rendita rettificata risulta applicabile: l'efficacia della maggiore rendita retroagisce all'epoca della variazione materiale operata dal contribuente
(a titolo di esempio, tra le ultime, si veda Cass., Ord. n. 36160 del 23/11/2021 ; Cass., Ord. n. 30894 del 29/10/2021 ; Cass., Ord. n. 17002 del 16/06/2021).
Rimane il problema delle sanzioni eventualmente addebitate al proprietario:
Nella pratica si registra un approccio differente fra le diverse amministrazioni comunali in tema di sanzioni: infatti, mentre alcuni Comuni non ritengono dovute le sanzioni sulle maggiori imposte derivanti dalla rettifica della rendita catastale, altri enti locali provvedono all'irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
(Fonte: IlSole24Ore NTPlus del 17/06/2022)
Nel tuo caso il Comune le ha addebitate?